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per la prescrizione dell'assegno se un assegno e' stato datato il 28/02/07 e presentato in banca il 24/02/09 ad oggi e' prescritto oppure no? sono sei mesi dall'emmissione o sei mesi dalla presentazione?

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L'assegno ha una validità .legale...solo ai fini di un protesto per mancato pagamento .... 7 giorni operativi in piazza e 15 fuori piazza,dopo se presentato e non trova più il conto, diventa carta straccia..Altrimenti può esser presentato dopo anni, in base alla data di emissione, e se coperto, è pagabile quindi non ha scadenza come titolo di credito.

Leo


Leo

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Posto questo articolo di Maurizio Tidona, tratto da www.magistra.it, sulla revocaL'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune[assegno su piazza]), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso [assegno fuori piazza]), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente). La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.L'art. 35 L.A. (Legge 1736/33) però attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza invece la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento [e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso]) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto. Si ricorda difatti che l'emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo (ed in passato anche di rilevanza penale) ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra. La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta. Allorché il trattario rifiuti il pagamento - per l'avvenuta revoca dall'ordine di pagamento od altro - il portatore può sempre e comunque esercitare l'azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento; questo nel termine prescrizionale di sei mesi dal termine di presentazione (la cui decorrenza è comunque interrotta [con l'inizio di un nuovo termine di prescrizione] da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento) ed a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto protesto o meno. Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.

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quindi in pratica per un ingiunzione di pagamento il creditore deve dimostrare di aver diritto al credito utilizzando l'assegno oppure no? questo assegno era a nero e non ci sono documenti che dimostrano che io debba soldi a parte l'assegno vecchio di due anni

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Sì , il termine carta straccia era per il fatto di non trovare più il conto.Quindi non è protestabile.....Diventa praticamente un foglio di carta...dove c'è scritto che una persona deve ad un'altra....un TOT di euro.Quindi è usabile per promuovere un'azione di recupero legale, se si dimostra che quel debito era il corrispettivo per un rapporto economico di cessione beni o servizi.Quindi ci si espone ad una comune ingiunzione di pagamento....che seguirà l'iter giudiziale se promosso dal detentore del credito.

Leo


Leo

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ma se il corrispettivo non c'e' perche' pagamento a nero?grazie mille per tutte le risposte mi serve per trattare stasera col costruttore

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