buonasera Pollice, si Hannibal mi ha spiegato abbondantemente che spaccate il capello in 4 - non voglio farmi venire il mal di testa. se il lastrico solare e' privato ha un trattamento, se lo considerate tetto o accesso libero a tutti i condomini ha un'altro trattamento, va per i millesimi. se e' privato una sentenza di cassazione dice che va ripartito per un terzo al proprietario e la rimanenza ai condomini sottostanti coperti in verticale. Cassazione del 23.01.2014 n. 1451. tuttavia rileggendomi il codice e rileggendo il post iniziale abbiamo commesso tutti un errore. non si tratta di lastrico solare ma come enuncia Mpeca si tratta di terrazzo.
"mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, la terrazza a livello è invece costituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno" (Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1986, n. 2924).
Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione ai due terzi, ed il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo, in ragione della altre utilità, nella misura del terzo residuo (Cass. civ., Sez. III, 13/12/2007, n.26239; Corte App. Roma, Sez. III, 24/07/2007)
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