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salve a tutti.

non sono riuscito a trovare altre discussioni simili, spero di aver azzeccato almeno l'area di discussione. per porre la domanda sono costretto a fare un breve resoconto.

a fine dicembre 2010 ho dato alla mia ex compagna 10000 € in contanti, che lei, stando a quanto dice, ha messo al sicuro in una cassaforte a casa dei genitori. dopo appena 20 giorni, sempre stando a quanto dice, di questa cassaforte si sono smarrite le chiavi. a metà marzo 2012, dopo aver sentito mille scuse sull'impossibilità di aprire tale cassaforte, ho preteso che lei mi intestasse un assegno. mi ha consegnato tale assegno postdatandolo al 27/04/2012. ad oggi la cassaforte è ancora chiusa. premetto che la mia ex compagna è un autonoma, lavora come mediatrice creditizia. cosa posso fare per recuperare i miei soldi visto che lei continua a trovare scuse? eventuali azioni nei suoi confronti le creeranno problemi penali, o problemi per la sua attività lavorativa? vi chiedo aiuto e ammetto anche di essere ignorante in materia. grazie.

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Una buona ed una cattiva notizia.

Iniziamo dalla cattiva, se l'assegno porta una data anteriore ad oggi, lo stesso è diventato un semplice pezzo di carta che dimostra che lei ha un credito verso chi lo ha firmato, quindi per il recupero non le resta che una causa civile.

La buona è che se l'assegno porta una data a parire da domani se si sbriga ha tempo di recuperare, tempo strettissimo se non aconr di più (quasi impossibile).

Perchè? Perchè i termini per la prescrizione di un assegno sono due, uno previsto dalla legge sull'assegno ed uno previsto dalla legge sui titoli di credito, nei quali l'assegno ne è rappresentativo. La prima, in effetti, recita che sono sei i mesi di prescrizione per l'azione di regresso, ma l'azione di regresso è quella secondaria e riguarda il recupero tra un girante nei confronti di un altro o di un girante nei confronti del traente. Invece la seconda (legge), dice che i titoli di credito sono titoli esecutivi e questa azione si prescrive in anni tre. L'azione esecutiva è quella principale tra il beneficiario ed il trante.

R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: Modificazioni alle norme

sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

(Pubblicato nella G.U. n. 292 del 19 dicembre 1933)

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, col quale vennero rese

esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a

Ginevra il 7 giugno 1930;

Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge

4 giugno 1931, n. 659.

CAPO XII

DELLA PRESCRIZIONE

Art. 94

Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere

dalla data della scadenza.

Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un

anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della

scadenza, se vi sia la clausola "senza spese".

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si

prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la

cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della

perdita dell'azione cambiari


Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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grazie per i suggerimenti; molto interessante soprattutto quello di dante87, che è andato oltre ciò che sapevo già.

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