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Discussione spostata dall'area "Supporto tecnico".

Ho venduto la mia abitazione nel mese di marzo dello scorso anno e non ho provveduto ad presentare alla polizia municipale la comunicazione di cessione del fabbricato in quanto ero a conoscenza del fatto che la legge 311/2004 (finanziaria 2005), all'art. 1, comma 344, prevedeva che tale comunicazione era sostituita dalla registrazione dell'atto. L'altro giorno mi è stato notificato un verbale con il quale mi si contesta l'omissione della comunicazione; l'importo della sanzione (se definita entro 60 giorni) è pari a euro 206,00 (il doppio del minimo previsto: euro 103,00). Il comma 344 del suddetto art. 1 della finanziaria 2005 (come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n.35) così recita: 344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.(comma così modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35) Vorrei sapere se, secondo voi, l'approvazione del modello di comunicazione (che mi risulta non essere ancora avvenuta) fa venir meno l'espressa previsione del comma 344 che stabilisce che la comunicazione è sostituita dalla registrazione dell'atto, per la cui cirscostanza non è necessario alcun apposito modello ovvero se, in altri termini, l'approvazione del modello telematico, cui è condizionata la decorrenza delle disposizioni di cui al sopra citato comma 344, riguardi solo i casi in cui non vi è registrazione dell'atto di cessione. Vi ringrazio in anticipo

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