Salve,volevo se è possibile delle informazioni in merito a dei beni in eredità venduti.Mi spiego meglio:può una nonna vendere o donare un'Abitazione di proprietà nel caso in cui è stata acquistata quando il marito era vivo,ed in comunione dei beni,dopo che è morta la figlia"mia madre",che dovrebbe avere dei diritti di legittima sul bene,e di conseguenza non essendoci più,li eredito io?' Lo so,è un pò confusa come spiegazione,ma credo si riesca a comprendere.Infine,può la stessa nonna vendere o donare un altro immobile intaccando la mia parte di legittima,premettendo che la vendita è fittizzia??Chi ha acquistato l'immobile "dovrebbe"dimostrare il pagamento ,pena la nullità dell'atto stesso??Grazie anticipatamente
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11/07/2009, ore 01:07
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11/07/2009, ore 13:46
lei potrebbe mandare agli interressati della vendita fittizia una raccomandata in cui, in qualità di erede dell'erede legittimo chiede che le vengano forniti i documenti relativi alla vendita E AL PAGAMENTO da parte dell'acquirente altrimenti dovrà denunciare tutto per truffa ai danni degli eredi. In quanto i soldi potrebbe spenderli la nonna ancora in vita, ma la casa è un bene che non deperirebbe nel breve periodo.se la nonna vende e riceve dei soldi (cifra che deve essere vicina al valore di mercato per tutela degli eredi) e poi però li spende o li gioca al casinò e alla fine non rimane nulla ovviamente gli eredi non possono farci nulla, SALVO RICHIEDERE L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE AL NONNO DECEDUTO ma solo SE SI è NEI TEMPI (mi pare entro due anni dalla morte) |
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12/07/2009, ore 23:18
O.K. fin qui tutto chiaro,ma è possibile che in Italia si possa fare tutto senza essere puniti??Mi spiego meglio:se la nonna defunta abbia fatto una vendita fittizzia con un mio" parente",per escludermi dalla legittima,dichiarando di aver ricevuto dei soldi,con una scrittura privata,io come posso fare per non perdere la mia quota di legittima???Secondo le leggi italiane,proprio niente,perchè sono io a dover dimostrare che non c'è stato pagamento,e non lui.Invece se la legge volesse veramente tutelare gli eredi legittimi,dovrebbe imporre a chi ha acquistato ll'immobile a dover dimostrare l'effettivo pagamento con contanti o assegni.Poi se il venditore percepisce pensione di accompagnamento,che è intestata all'acquirente,dove è anche il delegato per la riscossione della pensione di anzianità,dovrebbe essere palese l'intenzione di ledere la mia legittima,o no??Però siamo in Italia........... |
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13/07/2009, ore 10:07
>>se la nonna defunta abbia fatto una vendita fittizzia con un mio" parente",per escludermi dalla legittima,dichiarando di aver ricevuto dei soldi,con una scrittura privata,io come posso fare per non perdere la mia quota di legittima???< |
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13/07/2009, ore 10:13
l'accompagnamento è un'aiuto Statale perchè qualcuno non più autosufficiente possa permettersi di pagare qualcuno che si occupi di lui, di conseguenza esula dal discorso ereditario e non rappresenta prova di volontà di ledere il diritto di legittimache sia l'erede a dover dimostrare che manca il pagamento in sede di vendita è ovvio in quanto è suo interesse e basterebbe portarsi avanti chiedendo, in quanto erede di erede legittimo, di avere copia dell'atto di vendita con relativo pagamento in quanto essendo che c'è già una quota destinata all'erede per la morte del nonno.ossìa se sua madre è figlia unica l'eredità del nonno sarà del 50% dell'immobile (l'altro 50% è della nonna) da dividersi a sua volta tra moglie e figlia nella misura del 50%quindi a sua madre spetterebbe il 25% dell'immobile o valore corrispondente in sede di vendita |
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13/07/2009, ore 14:32
A MIKA, avevo già preparata la risposta in word prima dei tuoi scritti.FORUMISTI tutti, prima di rispondere contate sino a dieci, se no dite cose che alimentano cause civili con la felicità dell'ordine degli avvocati. La nonna ha ereditato dal de-cuius la parte prevista dalla quota della legittima (in questo caso in presenza di un solo figlio gli tocca il 50% del 50% dell'immobile o degli immobili, l'altro 50% del 50% al figlio vivente), quindi la nonna ora ha il 75% dell'immobile (degli) e ne può fare quello che vuole, (per la sua parte, anche una donazione) con la solo limitazione che una vendita/donazione ad un ascendente e/o discendente (titolari di legittima), una volta deceduta, ritornano nel calderone della quota indisponibile (legittima). Per cui se la vendita/donazione è effettuata (chiaramente in vita) ad un parente collaterale (fratello, cugino etc) o ad una persona non-famigliare è INATTACABILE. Da qualche anno a questa parte non ha più nessun senso parlare di vendite fittizie (erano quelle che davanti al Notaio si dichiarava di aver ricevuto il controvalore della vendita, senza nessuna pezza giustificativa), perché PER LEGGE, il compratore deve pagare con un titolo non trasferibile che, deve anche essere annotato (da parte del Notaio) sull'atto di compravendita, esso sia assegno di c/c o assegno circolare. Questo per la compravendita, per la donazione stesso discorso, la nonna può donare in vita tutto quello che vuole e quello donato a persone al di fuori della cerchia delle persone facenti parte indisponibile (ascendenti e discendenti) non può essere assolutamente revocato. A meno che!!! A meno che qualcuno non dimostri che l'abbia fatto (PARLIAMO ESCLUSIVAMENTE PER UNA DONAZIONE) sotto costrizione, che sia stata plagiata etc etc. E qua gli avvocati ci sguazzano. Un esempio per tutti, quando mia madre ha donato un immobile, il Notaio ha fatto uscire tutti ed è rimasto solo con la donante, per controllare sia lo stato psichico sia se quella era la sua vera volontà e solo dopo ha proceduto a stipulare la donazione, Concludendo NON esistono vendite fittizie, la scrittura privata non vale niente ( l'atto di donazione o compravendita è una scrittura pubblica), la quota di legittima matura dopo la morte del de-cuius, tant'è che solo dopo la sua morte si può procedere ad una eventuale RINUNCIA ALL EREDITA', mai prima. Le azioni per salvaguardare la legittima sono orientate a cercare di evitare che il de-cuius favorisca un erede legittimo a scapito dell'altro (degli) per questo si che bisogna combattere per il il rispetto della legge, ma, purtroppo, se il de-cuius in vita si priva dei beni a favore di persona/e al di fuori di questa cerchia, non è possibile fare niente. Ancora cosa significa che la nonna incassa (non percepisce, attenzione!!) l'accompagno intestato ad altra persona (l'acquirente)? Vedi forse hai sbagliato ha scrivere, forse volevi dire il contrario. Tante persone lasciamo i beni a chi li accudisce in vita, è una cosa normalissima, qui si entra in questioni personali famigliari per le quali gli estranei non possono e non devono entrarci.N.B. I trucchi per far sparire la quota di legittima (ricordati che una parte dei beni è sempre disponibile e con un testamento la si può devolvere anche ad un cane) sono tanti, per i soldi contanti si può stipulare una polizza assicurativa mettendo come beneficiario un erede legittimo, piuttosto che un altro, un immobile si può vendere al genero o alla nuora per toglierlo dalle grinfie di un figlio/a antipatico, ingeneroso, che non da assistenza e quant'altro. |
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