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Un associazione senza fini di lucro di cui mio figlio fa parte aveva stipulato un contratto uso commerciale di un immobile. Il periodo stabilito sul contratto va dal 01/06/2011 al 31/05/2015. A luglio 2013 i ragazzi inviano una raccomandata AR dove comunicano la loro intenzione di recedere anticipatamente dal contratto locazione senza pero' indicare i "gravi motivi" come da art.3 comma 6 legge 431 del 09/12/1998 e per questo dopo ben 2 mesi a meta' settembre 2013 il proprietario rifiuta con lettera raccomandata il loro recesso, appunto perche' non indicato nella lettera di recesso il grave motivo. A questo punto cosa bisogna fare, visto che i ragazzi non riescono piu' a pagare l'affitto? Avevano anche provato a chiedere una diminuzione che e' stata rifiutata. Possono inviare un altra raccomandata dove specificano il "grave motivo"? Poteva il proprietario rispondere dopo 2 mesi , anche perche' nel frattempo avevano trovato ed erano in parola per un altro locale meno dispendioso. Grazie

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/forum/affitto-la-locazione-f36.html

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blues ancora con questi giochini dei link?

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Buona sera,

sul punto la legge dice che qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può dare la disdetta in qualsiasi momento, dandone la comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Non dice nulla con riferimento alla impossibilità di riformulare più volte la richiesta, pertanto è possibile rinviare una nuova richiesta indicando i gravi motivi e dal quel momento decorreranno i sei mesi di preavviso.

Un saluto



Avv. Fabrizio Lattanzi
Delegazione Adusbef Roma
______________________________
c/o Studio Legale Lattanzi
Via Raffaele Cadorna, 22 00187 Roma
Tel. 06 42020513
www.studiolegalelattanzi.it

Avv. Fabrizio Lattanzi ______________________________ Studio Legale Lattanzi Via Raffaele Cadorna, 22 00187 Roma Tel. 06 42020513 www.studiolegalelattanzi.it

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Egregio delegato Adusbef,

Il Codice Civile Capo VI prevede la disdetta formale in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

La stessa legge prevede che in caso di gravi motivi si può dare disdetta senza preavviso,ovvero un tempo minimo ragionevolmente utile al trasloco.

Ella da una parte parla di 6 mesi (la regola) e dall'altra di gravi motivi (l'eccezzione) che la legge tratta diversamente.

La stessa legge non parla di quali sono i gravi motivi,eventualmente da valutare in giudizio qualora il locatore non si ritenesse soddisfatto della modalità di disdetta.

La saluto Avvocato...

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Grazie per le risposte, ho letto pero' che anche sui gravi motivi indicati potrebbero esserci problemi......... il fatto che i tesserati di questa associazione , tra i quali molti ragazzi che studiano non abbiano piu' la possibilita' di versare la loro quota per l'affitto potrebbe essere un motivo valido? Questi ragazzi hanno versato sempre regolarmente l'affitto ma ora, dopo aver chiesto una riduzione dell'affitto poi negato dal proprietario, hanno trovato un locale piu' economico... vorrei aiutarli in questa storia ma non vorrei consigliare loro un "grave motivo" per il quale poi possano avere problemi in giudizio. Grazie

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