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SENTENZA N. 1245/ 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Renato Fasano Giudice Onorario Aggregato della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguenteSENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1471/ 95 del ruolo generale del Tribunale di Lecce, avente ad oggetto nullità contratto, promossaDA PI.EMME., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza ATTRICE CONTRO UNICREDIT BANCA SPA (già Credito Romagnolo e Rolo Banca 1473 spa), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lino Spedicato; CONVENUTO ************************** CONCLUSIONI Per l'attore: • Dichiarare, la nullità, ed in via subordinata l'annullamento, del contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato tra il Credito Romagnolo spa e la Pi.Emme. srl e di conseguenza dichiarare l'invalidità di ogni obbligazione accessoria ad esso connessa ed in particolar modo della fideiussione rilasciata dal Sig. Corsini Rodolfo;• Determinare a mezzo CTU , che sin d'ora si invoca, il Costo Effettivo Annuo dell'impugnato rapporto bancario ed in virtù dell'invalidità delle convenzioni contrattuali RICALCOLARE l'ammontare- dell'eventuale somma dovuta alla banca sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale ad oggi).• Condannare la Banca al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.Per il convenuto: • Dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea epperò rigettarla e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la Piemme srl, in persona del suo legale rappresentante, in carica in favore della Rolo Banca 1473 spa. della somma di £. 40.172.342, oltre interessi al tasso del 20.250% dal primo aprile 1995 al saldo, c.m.s., spese, con capitalizzazione trimestrale, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;• Condannare la Piemme al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;• Condannare la convenuta la pagamento delle spese e competenze di lite.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 6 marzo 1995, notificato 1114 marzo 1995, la Piemme srl conveniva in giudizio innanzi all'On.le Tribunale di Lecce, il Credito Romagnolo spa, per sentir accogliere nei suoi confronti le conclusioni di cui in epigrafe.All'udienza di prima comparizione si costituiva l'istituto di Credito convenuto, il quale impugnando e disconoscendo tutto quanto l'ex adverso dedotto, chiedeva l'accoglimento delle proprie spiegate conclusioni.La causa dopo alcuni rinvii, veniva assegnata alla Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, ex L. 276/97, ove su dichiarazione di estinzione per incorporazione della convenuta, effettuata dal difensore della stessa, il GOA dichiarava interrotto il presente giudizio.Riassunto il giudizio da parte dell'attrice, si costituiva l'Unicredit Banca spa, il quale riportandosi a tutte le difese già espletate, chiedeva in via preliminare che il giudizio fosse dichiarato estinto e accogliersi le conclusioni già formulate dal Credito Romagnolo spa.Con propria ordinanza del 20 ottobre 2003, il GOA rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio così come formulata dal convenuto Unicredit spa, ammettendo la CTU richiesta da controparte.Espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per la discussione ed infine trattenuta per la decisione.MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea appare fondata e và pertanto accolta.In via preliminare devesi ritenere l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla difesa della convenuta, infondata, atteso che la giurisprudenza più che pacifica della S.C. ha precisato che il termine semestrale di cui all'art. 305, cpc. devesi ritenere rispettato dalla parte, con il solo deposito dell'istanza di riassunzione, a nulla rilevando che la notifica della relativa istanza e del pedissequo decreto avvenga in un momento successivo a quello stabilito dal giudice avendo quest'ultimo carattere ordinatorio.E' stato altresì precisato che l'inosservanza del temine originario, non tempestivamente prorogato, produce lo stesso effetto preclusivo determinato dal mancato rispetto del termine perentorio, ma solo nel caso di mancata notificazione, ovvero allorquando vi sia stata omissione totale della notificazione, e non quando se pur errata o viziata essa sia stata effettuata nei termini stabiliti dal giudice (Cass. 2.02.95, n. 1242, RFI, 1995, voce Contumacia civile- Cass. 8.02.2000, n. 1364).Premesso quanto innanzi, risulta evidente che l'attrice ha depositato la propria istanza di riassunzione il 12 dicembre 2002, ovvero nel termine perentorio di sei mesi stabilito dall'ad. 305 cpc, che nel termine stabilito dal giudice (15 gennaio 2003) ebbe ad effettuare la prima notificazione, avvenuta il 10 gennaio 2093, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Detta notifica seppur errata, ha impedito da un lato che il giudizio si estinguesse e contemporaneamente dall'altro ha legittimato la parte alla richiesta di un ulteriore termine per la rinotifica. Richiesta che la parte attrice ebbe ad effettuare entro il termine semestrale di riassunzione del giudizio ovvero all'udienza del 17 marzo 2003, quando ancora i sei mesi di cui all'ad. 305 cpc, non erano trascorsi.Và ancora osservato, in via preliminare, che le eccezioni sollevate dalla parte attrice sul Contenuto del contratto di Conto Corrente, non possono essere ritenute domanda nuova riSpetto al capo della medesima domanda di nullità dell'intero rapporto,così come eccepito dalla convenuta, atteso che l'attrice se nel primo capo delle conclusioni ha chiesto la declaratoria di nullità ed in subordine l'annullabilità del contratto di apertura di credito, nel secondo ha chiesto la rideterminazione del credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti per la nullità delle relative clausole.Nel merito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai da più tempo, con pronunce univoche e consolidate, ha precisato che la clausola relativa alla determinazione degli interessi da applicarsi al rapporto, mediante riferimento ai co usi di piazza, ovvero alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, sono nulle ed inefficaci per la violazione degli art. 1284 3° co., 1346 e 1418 2° co.. Infatti detta previsione non consente per la sua genericità di stabilire con un criterio univoco ed oggettivo, a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi, attese le diverse tipologie di tassi appunto applicate dalle banche. Néppure l'eventuale presenza di accordi interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale può essere sufficiente a legittimare il rinvio ai cosiddetti usi piazza, atteso che detti accordi debbono ritenersi nulli in violazione dell'art. 2 L. 19 ottobre 1990, n. 287 applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti (Cass. Civ. Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490).Nel caso di specie pertanto, la previsione di cui all'art.7 del contratto dì apertura di conto corrente intervenuto tra le parti in causa il 18 gennaio 1991, deve ritenersi nulla ed inefficace ed in mancanza di espressa altra convenzione sulla determinazione del tasso da applicarsi, nel contratto di specie và applicato il tasso legale.D'altra parte non và sottaciuto che la S.C. ha statuito, con propria sentenza del 20 ottobre 2003, n. 15643, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo e negozialmente .astratto.7 Superfluo è poi, rilevare come nel caso di specie manchi ogni convenzione scritta valida che statuisca la corresponsione di interessi ultralegali.La Suprema Corte, con una serie di recenti pronunce ha altresì escluso l'applicazione del cosiddetto anatocismo ovvero l'applicazione nei contratti di credito bancari della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, atteso che detta capitalizzazione trimestrale è nulla in quanto basata su di un uso negoziale e non su di un uso normativo come richiesto dall'art. 1283 c.c..Come ormai noto, l'uso normativo perché tale possa essere considerato, richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento e quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza in tal modo ad una norma giuridica in modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza (Cass. Civ. Sez. I, I febbraio 2002, n. 1281- Cass. Civ. Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490).Le sopra rilevate nullità, quella relativa alla applicazione di tassi ultralegali e dell'anatocismo, comportano altresì il rilievo che nessuna capitalizzazione è ammissibile ex ante, atteso che la nullità della clausola determina come conseguenza diretta, la nullità di qualsiasi applicazione della capitalizzazione operata dalla banca con esclusione altresì della capitalizzazione annuale ovvero del cosiddetto anatocismo equitativo. Nessuna capitalizzazione può e deve essere riconosciuta alla banca, stante la insussistenza nel nostro ordinamento di una norma che consenta la sostituzione della pattuizione dichiarata nulla con altra che consenta la capitalizzazione annuale. Affermata la nullità della clausola anatocistica trimestrale, ne deriva che nessuna altra possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità possano trovare applicazione, atteso che l'anatocismo è permesso dalla legge ma solo a determinate condizioni e in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane estraneo al rapporto.D'altra parte non è applicabile l'art. 1284 c.c. che prevede l'anno solare come metro per la misurazione del saggio degli interessi legali, in considerazione che misurare gli interessi 1egali è cosa del tutto diversa da quella di capitalizzare detti interessi.In merito alla rilevata nullità della clausola anatocistica, và altresì precisato che trattandosi essa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con l'art. 1283 c.c., essa può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi grado e stato del giudizio.In conseguenza di quanto innanzi, il calcolo degli interessi dovuti dall'attrice alla Banca deve essere effettuato con il calcolo dell'interesse semplice senza possibilità alcuna di capitalizzazione.Và poi considerato che il divieto dell'anatocismo incide altresì anche sulle Commissioni di Massimo Scoperto e delle spese per la tenuta del conto, che altro non sono che un meccanismo di aggravio non pattuito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti. La previsione della CMS e delle spese, và ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex ad. 1346 cc, essendo necessario che le parti ne specifichino modalità ed oggetto senza rimandi generici ad usi di piazza o ad accordi con il cliente mai intervenuti.Tanto è facilmente rilevabile nel contratto di C/C sottoscritto dall'attrice, laddove all'ad. 7 si legge che le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalla banca sulla piazza con le valute indicate nel documento contabile. Clausola affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, come innanzi rilevato (Trib. Lecce 5 aprile 2005- Trib. Torino 23 luglio 2003).Miglior sorte non possono avere altresì gli addebiti operati dalla banca sul conto corrente del dell'attrice per i c.d. giorni valuta.Detti addebiti infatti, debbono essere convenzionalmente sottoscritti dalle parti così come impone l'ad. 1284, Co. 3 c.c., atteso che dette pattuizioni si risolvono in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi, ovvero un espediente usato dalle banche per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito al cliente, così come fù per la prima volta accertato e dichiarato dal Tribunale di Milano con la nota sentenza del 22 marzo 1993 (Vidusso-Credito Lombardo) e recentemente dalla Cass. Civ. Sez. I, n. 10127, del 14.05.05.Previsione che non è dato riscontrare nel contratto di CIC intervenuto tra le parti in causa, anche detta voce deve essere estromessa dal calcolo per la determinazione del reale debito dell'attrice nei confronti della banca convenuta.Dopo quanto innanzi, occorre precisare che i risultati cui perviene il CTU, seppur corretti nel metodo e nel calcolo, devono però essere valutati al netto delle competenze che la Banca ha inserito nel C/C, ovvero al netto delle spese, della CMS e dei giorni valuta, sicché la cifra che deve essere presa in considerazione quale saldo della chiusura del C/C non è quello determinato dal CTU in £. 5.597.777, a debito, ma quella di £. 3.756.125 a credito del correntista, così come si evince dalla stessa relazione del CTU a pagina 20. Detta somma infatti, risulta determinata senza il conteggio degli interessi, delle spese, delle CMS e con il calcolo effettivo delle operazioni bancarie di versamento e prelievo.Se pertanto il saldo del C/C n. 3231 risulta essere a credito dell'attrice, la relativa somma dovrà essere corrisposta dalla Banca convenuta con l'aggravio degli interessi legali dalla data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo. Tuttavia poiché la parte attrice non ha richiesto la condanna della banca convenuta, tanto non può essere oggetto della presente decisione.Quanto alle spese di lite, così come liquidate in dispositivo, esse seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta. P.Q.M. Il Giudice Onorario Aggregato della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, dott. Renato Fasano, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla PI.EMME srl, con atto di citazione del 6 marzo 1995, notificato l'otto marzo 1995 nei confronti della Banca Unicredit Banca spa, la accoglie e così provvede:• Dichiara nulle le clausole del contratto di conto corrente n. 3231, intervenuto tra le parti, che prevedono l'applicazione di interessi ultralegali, della CMS e dei gg. valuta nonchè delle spese non preventivamente convenute.• Dichiara la banca convenuta debitrice società 'attrice della somma di vecchie lire 3756 125, cosi come determinata dal CTU nella sua relazione a pag. 20: oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, • Rigetta la riconvenzione spiegata dalla convenuta. Perché infondata in fatto ed in diritto; •Condanna la Banca convenuta oggi Unicredit Banca Spa, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice e per essa al suo procuratore avv. A. Tanza, che ha reso la dichiarazione di rito, che si liquidano in complessivi €. 4.340,00, di cui € 230,00 per spese, €. 1.650,00 per diritti, €. 2.460,00 per onorari, oltre rimborso ex art.15 T.P. , IVA e CAP come per legge;• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex legge Così deciso in Lecce, il 2 maggio 2005Depositato in Cancelleria, il 29 giugno 2005 IL GIUDICE DOTT. RENATO FASANO

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