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XI...e Bravo il VP Tanza...ma quel che dicevo al mex precedente...quel che piu' conta...sempre piu' su...di questo passo arriveremo in Svizzera???Da Lecce a Bari...da Bari a Napoli...da Napoli a Roma...da Roma a Firenze...da Firenze a Milano...e la prossima TONDI chissa' a chi tocca...Verona o Brescia???;-)Sperom...ma mi pareva strano il discorso delle spese per il CTU nell'altro 3d...nessuno che puo' dire qualcosa di piu'???Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2006]XITRIBUNALE DI MILANOREPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoIl Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in persona del Giudice Unico dr. Sebastiano PULIGA, ha pronunziato la seguenteSENTENZA n. 5207/2006Nella causa civile iscritta al n. 39712/2001 del ruolo generaleTraPONTONIO Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio TANZA e Avv. Roberto MONGINI, come da mandato in atti, attoreControBANCO di BRESCIA SPA rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco CASATI; convenutaConclusioni delle parti(in corso di registrazione)oggi a suo favore di lire 66.486.524 pari ad € 34.337,42 che deve essere restituito con interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.Le spese non possono sottrarsi alla soccombenza e vengono liquidate come da dispositivoPQMIl Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice sottoscritto, in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara illegittima l'applicazione al conto corrente bancario 12781 intrattenuto da Roberto Pontonio con il Banco di Brescia San Paolo CAB Spa gli interessi ultralegali, gli interessi capitalizzati e commissioni di massimo scoperto e, tenuto conto delle voci creditorie della banca nei confronti del correntista, condanna la convenuta alla restituzione della somma di € 34.337,42, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo ed al pagamento delle spese del procedimento liquidate in € 10.061,00 di cui € 7.000,00 per onorari, € 3.061,00 per diritti ed € 1257,62 per spese generali 12,5%, iva e cassa come per legge e oltre alle spese della consulenza tecnica effettuata in corso di causa.Deciso in Milano il 3 maggio 2006 Pubblicata il 5 maggio 2006 Il GiudiceDott. Sebastiano PULIGA

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Ciaose vi può interessare vi riporto la mia esperienza riguardo il caso dell'anatocismo contro Bca Intesa; la banca in questione si era sempre opposta alla restituzione di tali interessi.Deciso ad andare avanti mi sono rivolto al Codacons di Milano per farmi fare il ricalcolo degli interessi anatocistici; è risultato che avrei dovuto riavere indietro 1100€ + interessi per i vari anni dal 1993 al 1999 (periodo in cui ho avuto il fido).Visto che la cifra in gioco era modesta ho deciso di agire tramite il giudice di pace.Mi sono rivolto ad un avvocato che mi ha fatto un preventivo di circa 1000€ (purtroppo anche dal giudice di pace per cifre superiori ai 516€ ci vuole comunque l'avvocato, quindi bisogna anticipare le spese).Dopo la prima udienza, alla quale la banca non si è presentata, mi hanno chiesto subito il patteggiamento (sapevano di perdere).Mi hanno offerto una cifra, ho chiesto una cifra più alta ed alla fine,tolte le spese, ho recuperato 1000€.Inutile dire la soddisfazione di riavere indietro dei soldi da una banca (anche se la cifra era piccola).Diciamo che è stata più una questione di principio che di soldi. Ciao.

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E' stato tutto molto veloce, probabilmente anche perchè la cifra in gioco era piccola.Comunque mi sono rivolto all'avvocato ai primi di dicembre 2005.E' stata fissata la prima dienza per metà gennaio 2006.La banca non si è presentata.Così è stata fissata la seconda udienza per fine febbraio.Nel frattempo la banca ha chiesto al mio avvocato il patteggiamento.Mi avevano proposto 1500€ in tutto.Ne ho chiesti almeno 2000€.Ci siamo accordati per questa cifra e tolte le spese per il ricalcolo degli interessi e per l'avvocato mi sono rimasti 1000€; poco meno di quello che avrei dovuto prendere.Ciao.

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Impressione mia...ma con l'ultima che sta quasul sito...la benzinaia ha speso piu' di avvocato e di CTU di quanto ha imcassato...ecco dove le banche ci giocano.In considerazione della domanda infondata di restituzione di quanto corrisposto per tasso ultralegale, rinunciata nel corso del giudizio, della mancata determinazione del petitum in sede di atto di citazione che ha reso necessaria la consulenza contabile, e del già rilevato contrasto giurisprudenziale di legittimità sul merito della domanda accolta, le spese legali e di consulenza possono essere interamente compensate tra le parti. P. Q. M. Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, respinta ogni altra domanda, deduzione o eccezione, condanna la Banca Popolare di Bergamo s.p.a. a pagare in favore di TAGLIAFERRI Anna, titolare della ditta DISTRIBUTORE IP DI TAGLIAFERRI ANNA la somma di € 1.856,08 oltre interessi legali dal 5.3.2003 fino all' effettivo soddisfo e compensa le integralmente tra le parti le spese legali e di consulenza tecnica.Bergamo, 29.5.2006.IL GIUDICE (dr. Massimo Gaballo)Il CANCELLIERE

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Dal sito del Vicepresidentepar interessante..XVTRIBUNALE DI BRINDISISezione CivileCausa Civile n. 415/2002Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.Giudice Dott. Stefano MARZOECOTERM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Luciano MARTUCCI, nonché in proprio Avv. Luciano MARTUCCI, rappresentanti e difesi dagli avv. Antonio TANZA e Angelo MONOPOLIAttoriBanco di Napoli S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro STEFANELLIConvenuto Il Giudicesciogliendo la riserva che precede; ritenuto che stata raggiunta la prova documentale dei crediti dedotti dagli attori; ritenuto che, limitatamente al credito della Ecoterm S.r.l. sussiste anche il periculum in mora correlato alla necessità della creditrice di disporre di risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività d'impresa; ritenuto che, relativamente al credito dell'Avv. Martucci, non sussiste alcuna ragione di periculum in moraP.Q.M.visti gli articoli 186 ter e 642 c.p.c.INGIUNGEal Banco di Napoli S.p.a. di corrispondere immediatamente ad ECOTERM S.r.l. la somma di €uro 61.389,37 oltre interessi legali dall'avviso fino al soddisfo, nonché di corrispondere entro 40 giorni a Martucci Luciano la somma di €uro 9.742,48 oltre interessi legali dall'avviso fino al soddisfo. Dichiara provvisoriamente esecutiva la sola ingiunzione di pagamento in favore della Ecoterm S.r.l., avvis al'ingiunto che ha termine di giorni 40 per opposizione.Rinvia per precisazione delle conclusioni al 18 dicembre 2006 ore 9.30. Si comunichi.Brindisi, 16 giugno 2006Il GiudiceDott. Stefano MARZO

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Dicevo ieri che nel sito del VicePresidente mancava la XVIII e puntuale la 18 e' arrivata...Ancora una e siam a 24...poi potremo dire che il Dottor Tanza e' uomo di parola....manca poco.;)un po' lunghina questa...e io sinceramente ci ho capito poco.TRIBUNALE CIVIE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo ItalianoIl Tribunale di Roma, undicesima Sezione, in persona del Giudice Unico Dott. Rosa Maria DELL'ERBA, ha emesso la seguente:SENTENZA N. 12956 / 06Nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 75617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2000, posta in deliberazione all'udienza del 24/11/2005, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertenteTraCROGNALI GUIDO, BORCHIO SANDRA E CROBOR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dagli Avv.ti Romano Cerquetti ed Antonio Tanza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cerquetti in Roma Piazza Adriana n° 15 giusta delega a margine dell'atto di citazione ATTORI ControBANCA DI ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ranchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via C. Colombo n° 177 giusta procura per atto del Notaio Zappone del 2/11/1993 rep.43055 in atti CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16/11/2000 Crognali Guido, Borchio Sandra e Crobor sri convenivano in giudizio Banca di Roma spa deducendo che fin dal 19/4/1988 Crobor srl aveva intrattenuto con l'allora Cassa di Risparmio di Roma filiale di Castelnuovo di Porto un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento per £ 300.000.000, mediante scopertura di conto corrente n° 518/53, garantita da fideiussione omnibus degli attori Crognali e Borchio; che dopo il 1996, a seguito di una situazione di crisi della Crobor la Cassa di Risparmio di Roma, con nota del 11/9/1996, aveva revocato le linee di credito concesse, chiedendo la restituzione del saldo debitore di £ 327.507.309; che questa comunicazione era stata inviata per errore a tale Borchio Paola, persona del tutto estranea alla Crobor e ciò aveva determinato il diffondersi in ambito locale del convincimento che Crobor versasse in serie difficoltà economico finanziarie ed i fornitori avevano cessato di fornire la merce alle usuali condizioni, esigendone il pagamento allo scarico; che tale situazione aveva provocato un danno pari a £ 300.000000; che Crobor aveva perso altresì la possibilità di diventare agente della ditta Pettinicchio, la quale aveva interrotto le trattative iniziate in proposito; che considerato anche il danno all'immagine commerciale il pregiudizio ammontava a complessive £ 1.500.000.000 ; che in data 22/10/1992 Crobor aveva concluso un contratto di mutuo con la convenuta per la durata di 10 anni e per l'ammontare di £ 350.000.000, da rimborsarsi in venti rate semestrali posticipate al tasso di interesse nominale annuo del 19,25%, con facoltà della banca di aumentarne la misura ex art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza; che la clausola dell'art. 7 del contratto di conto corrente era nulla per indeterminatezza dell'oggetto facendo riferimento per il tasso debitore ai così detti usi su piazza , tanto che il tasso pattuito del 20,25% era stato ampiamente derogato nel corso del rapporto; che pure illegittima era la clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell' art. 1283 c.c.; che nulla era dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, mai pattuita né le parti avevano concordato nulla circa i giorni di valuta; che inoltre la banca aveva preteso costi tali da determinare la nullità delle relative clausole per contrasto con norme di ordine pubblico; che la banca aveva segnalato alla Centrale Rischi la Crobor rappresentando una situazione di insolvenza non accertata e per importi nor documentati; che il modello di contratto di conto corrente predisposto dall'ABI e adottato dalla banca era incompatibile con le norme degli art. 85 e 86 del Trattato CE e pertanto le relative norme erano nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c.; che gli interessi pretesi dalla banca sulla somma mutuata erano superiori al tasso soglia prescritto dalla legge 108/96 ; che pertanto la clausola relativa agli interessi era nulla ex art 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che gli interessi non erano dovuti; che la banca nel coro del rapporto aveva violato gli obblighi di buona fede imposti dagli art. 1175 e 1376 c.c. Premesso quanto sopra gli attori chiedevano in via preliminare la sospensione del giudizio ex art 177 del Trattato Ce per la decisione su quesiti attinenti alla conformità delle norme bancarie uniformi applicate nel caso in esame agli art 85 e 86 del Trattato ed in via principale di dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente oggetto dei rapporti fra le parti in relazione alla determinazione di interessi ultralegali, dell' anatocismo trimestrale, delle provvigioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di determinare in conseguenza l'esatto dare e avere fra le parti; di determinare il costo effettivo annuo del rapporto bancario; di condannare la convenuta a restituire le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali a favore degli attori; di dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario; di condannare la convenuta al risarcimento dei danno provocato: dall'illegittima trasmissione della comunicazione di revoca a soggetto diverso dai destinatari, nonché a seguito dell'illegittima segnalazione del rischio a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, danno quantificato in complessive £ 1.500.000.000; di dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. e della clausola di determinazione del tasso ultralegale per contrasto con la legge 108/96, ovvero l'annullamento del contratto ex art 1427 e 1439 c.c. per violazione del principio di buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto. Si costituiva Banca di Roma S.p.A. che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, deducendo che le contestazioni erano tardive in quanto gli estratti conto, periodicamente inviati alla correntista, non erano stati mai contestati e pertanto dovevano ritenersi approvati ex art. 8 del contratto di conto corrente e 1832 e 1857 c.c. ; che il rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi previsto dalla norma dell' art. 7 del contratto era stato considerato legittimo dalla Cassazione, poiché il tasso può ben essere ricostruito per relationem in base ai cd accordi di cartello nazionale ed il tasso era stato comunque reso noto mediante gli appositi avvisi alla clientela esposti nei locali della banca aperti al pubblico; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non era illegittima poiché effettivamente rispondente ad un uso normativo; che la segnalazione alla Centrale Rischi era stata legittimamente eseguita a fronte dell'insolvenza della debitrice principale ed il danno dedotto non era stato provato nell'an e nel quantum; che quanto al contratto di mutuo, il tasso era stato convenzionalmente stabilito dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge 108/96, dovendosi avere riguardo, nella valutazione del conformità a tale legge del tasso stesso al momento della conclusione del contratto e non al momento della corresponsione degli interessi. La causa, istruita con produzioni documentali, previa esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio, era assunta in decisione all'udienza del 24/11/2005.MOTIVI DELLA DECISIONE (...)Và pure respinta l'eccezione di nullità della citazione, proposta per la prima volta dalla convenuta nella comparsa di costituzione ex art 163 c.p.c. con specifico riferimento ai fatti dedotti a sostegno della nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Invero gli attori hanno soddisfatto il requisito di cui all'art. 163 n° 4 c.p.c., spiegando che la clausola è da ritenersi nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. e chiedendo di ordinate alla banca l'esibizione degli estratti conto bancari ex art 210 c.p.c., nonché CTU contabile al fine di quantificare le somme illegittimamente pretese dalla banca a tale titolo. Nè l'attore era tenuto a contestare singole operazioni contabili avendo esteso la sua doglianza a tutto il rapporto. (...)Nel merito occorre subito precisare che la dedotta mancata contestazione degli estratti conto inviati alla cliente non le preclude affatto la successiva contestazione della quantificazione del credito operata dalla banca, atteso che la giurisprudenza ha chiarito come l'estratto conto bancario sia un mero documento contabile e le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate, a differenza del conto corrente ordinario, non diano luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentino l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente ( Cfr. Cass. Civ. n° 5876/91, n° 10185/94, n° 4140/95). Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano ( Cass. civ. n° 673 6/95 e n° 1978/96). Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, prevista dall'art 7 delle condizioni generali di contratto, si osserva che la clausola è invalida in quanto basata su un uso negoziale e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opino juris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art 1283 c.c. — nullo perchè anteriore alla scadenza degli interessi (Cfr. Cass civ. ti0 2374, 3096, 3845, l257/99. 4490, 8442/00,2593/03). Questo Giudicante non condivide il diverso orientamento espresso dal Tribunale di Roma con le sentenze del 26/5/1999 e 14/4/1999 in F.I.,II,c 2371 e 2371, 1999. richiamato da Banca di Roma S.p.A. nella comparsa conclusionale che si fonda sui seguenti assunti : 1) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari prescinde dall'art 1283 c.c. poiché essa è la conseguenza delle periodiche chiusure del conto corrente convenute nei contratti o negli usi: 2) l'art 1823 co2 prevede che il saldo del conto è esigibile alla scadenza pattuita e che se non stato richiesto il pagamento, il saldo finale si pone come prima rimessa di un nuovo rapporto ed il contratto si intende rinnovato; 3) l'art 1831 c.c. nell' ambito del conto corrente ordinario è applicabile, pur in assenza di specifico richiamo ad opera dell'art. 1957 c.c. al conto corrente bancario 4) la capitalizzazione è stata già riconosciuta dal legislatore in quanto se ne parla all' art. 8 della L. 154/92; 5) il differente regime tra conti debitori e conti creditori trova giustificazione sulla base del rischio assunto dalla banca per i primi. A detto orientamento si possono agevolmente muovere le seguenti obiezioni: 1) essendo il conto corrente bancario un contratto attraverso il quale la banca si obbliga in favore del cliente ad effettuare riscossioni e pagamenti, questi ultimi nei limiti della disponibilità del conto, svolgendo quindi una funzione di gestione delle somme ed anche un servizio di cassa, non possono trasporsi le norme sul conto corrente ordinario al conto corrente bancario, al di fuori delle norme espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c. per le differenze strutturali dei due contratti; 2) l'intento della pattuizione relativa alla chiusura del conto ogni tre mesi è comunque quello di eludere l'applicazione dell'art. 1283 c.c. 3) l'art 8 L. 154/92 non è stato riprodotto integralmente nel TU. n° 385/93; 4) la previsione di cui all'art 1283 co2 c.c. nel conto corrente ordinario, implica che il saldo costituisce la prima rimessa di un nuovo conto non già dello stesso, mentre per il conto corrente bancario anche i saldi passivi sono immediatamente esigibili, salvo siano ricollegati ad operazioni bancarie che ne blocchino temporaneamente la disponibilità ( Cfr. Cass. Civ. n° 4022/85); 5) l'art 1853 c.c. in tema di conto corrente bancario consente salvo patto contrario, la compensazione tra banca e correntista dei saldi attivi e passivi anche di più conti di corrispondenza allo stesso cliente intestati ed anche quando i rapporti siano ancora in corso, proprio perchè non si applica alle operazioni bancarie in conto corrente l'art 1823 c.c. sulla inesigibilità dei crediti sino alla chiusura del conto ( Cfr. Cass. civ. n° 6558/97); 6 ) negli affidamenti in conto corrente il costo del mantenimento di una disponibilità di somma di denaro e del conseguente rischio di non restituzione è assolto dalla commissione di massimo coperto. Alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi consegue la necessità di determinare il credito della banca scegliendo tra tre pssibi1i soluzioni. In particolare la Corte d'Appello di Torino e di Milano con le sentenze n° 64 del 21/1/2002 e n° 1142/ 2003 hanno stabilito che và negato ogni diritto della banca anche all'anatocismo annuale e gli interessi dovuti sugli importi capitali a debito potranno quindi produrre interessi solo a far tempo dalla domanda giudiziale, in quanto non vi è possibilità alcuna di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità e non essendo l'anatocismo previsto, ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse (C.App. di Milano no i 142103). Si potrebbe poi ipotizzare una capitalizzazione semestrale sulla scorta della sentenza della Cassazione n° 23 74/99 in cui è stato sostenuto che nel vigore del codice civile del 1865 vi era un uso normativo in tal senso. Tuttavia l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, cui il Giudicante ritiene di aderire è quello della capitalizzazione annuale (vedi T. Milano 4/7/2002, T. Roma 8/11/2002, T. Torino 14/11/2002 in G. Me. 2003, 242, T. Roma 28/11/2002, T. Reggio Calabria 28/6/2002 in G. Me. 2003,901, T. Torino 16/12/2002 in G.L. 2003, 501). Tale soluzione è preferibile per i seguenti motivi: 1) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore del cliente; 2) tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme secondo una certa dottrina alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art 1284 co1 c.c. Per il ricorso a detta soluzione è necessario applicare il meccanismo integrativo ex lege della clausola nulla di cui all'art 1374 c.c. , in base al quale (vedasi anche art. 1339 e 1419 comma 2 c.c.) le clausole contrattuali contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste. Occorre poi rinvenire nella disciplina generale una fonte normativa idonea a supportare il meccanismo della suddetta capitalizzazione annuale che sembra potersi individuare proprio nell' art. 1284 comma 1 c.c.( ... )Nulla sarà dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto e spese, poiché non risulta che le partì abbiano concluso alcun accordo in merito ed i relativi importi sono stati applicati unilateralmente ed illegittimamente dalla banca. Quanto alle valute il CTU sulla scorta di considerazioni condivisibili, in quanto logiche e coerenti, ha ritenuto di non dovere effettuare alcuna rettifica di valuta per la coincidenza accertata fra la valuta e la data contabile di alcune operazioni ovvero in altri casi per l'insufficienza della documentazione contabi1e a disposizione (vedi pag. 7 e 8 dell'elaborato in data 2/3/2004). ( ... )Sussistono motivi di equità per compensare fra le parti le spese di lite. Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 10/3/2004, sono poste dèfinitivamente a carico della Banca convenuta.PQM il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni còntraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda, accerta che il credito di Banca di Roma Spa nei confronti degli attori è pari a complessivi € 33.333,91 e respinge ogni altra domanda;2) compensa fra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese di liquida come in motivazione che pone definitivamente a carico della convenuta Roma il 22/5/O6 Depositato in Cancelleria il 7 giugno2006 Il Giudice Rosa Maria DELL'ERBAil cancellierePierpaolo Masi

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