Questo copiato ed incollato?
629.
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in
essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il
Personalmente mi pare ci capire (sono quasi sicuro), che nulla è cambiato
Grazie comunque di aver stuzzicato la mia curiosità per questa operazione a me totalmente sconosciuta. Si tratta di una operazione che possono chiedere gli ultra sessantacinquenni e che scade alla morte del mutuatario o mutuatari (se l'immobile è contestato), e che verrà pagato in una unica soluzione dagli eredi o dal ricavato della vendita dell'immobile, senza ma versare nulla, ne capitale ne interessi, con capitalizzazione di quest'ultimi annualmente. Legge nuova mutuata dall'ordinamento anglosassone e soprattutto specifica, cioà non lascia nessun dubbio giuridico alla sua interpretazione, o la si prende come è o la si lascia.
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI