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buongiorno Dante. ho reperito la legge sulla stabilità dicembre 2013 dove cerca di dare chiarezza - a) l'anatocismo e' permesso solo se la capitalizzazione avviene in maniera equanime. interessi passivi interessi attivi. b) in modo un po troppo confuso dovuto alla sempre scarsa capacità di tradurre le leggi in articoli di legge si dice che: e' permesso calcolare gli interessi alla fine di ogni trimestre, ma questi interessi non possono entrare nel calcolo (capitalizzazione ) del periodo successivo. per chi mastica poco. supponiamo che al 31 marzo il conto corrente presenti un saldo negativo di 1.000 euro. gli interessi passivi vengono calcolati in 12,5 euro. al primo aprile il conto presenterà un saldo negativo di 1.000 euro. non avendo altre operazioni al 30 giugno il conto presenterà un saldo negativo di 1.000 euro, gli interessi passivi saranno 12,50 euro e al 1 luglio versando 1.000 euro il conto sarà a zero. al 31 dicembre verranno addebitati 12,50+ 12,50 ovvero il conto sarà in scoperto di euro 25. se non verseremo nulla al 31 marzo successivo il conto sarà scoperto di 25 euro e gli interessi saranno calcolati in 0,312 euro. Della serie gli interessi calcolati durante l'anno potranno produrre altri interessi solo a partire dalla fine esercizio 31 dicembre. Questa dovrebbe essere la bibbia per ogni spiegazione.



Hannibal
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niente da capire, sono solo soldi che si possono chiedere indietro. prima che aggiornino la modulistica e i programmi .... poi sanno che solo una percentuale agirà, che possono esserci delle rettifiche.



Hannibal
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Ci sono novità relativamente al comma 629 della legge di stabilità 2014 per quel che riguarda il divieto di capitalizzare trimestralmente gli interessi sullo scoperto di conto a partire dal 1 gennaio 2014, però in attesa della amnazione di un decreto di attuazione del Comitato interminesteriale pe ril Credito ed Il Risparmio, le novità le ho lette qui:

http://www.asca.it/news-Banche__Adusbef__Renzi_reintroduce_anatocismo_cancellato_da_Cassazione-1400601-ECO.html

In sostanza con il D.L. 91 pubblicato il 25 giugno in G.U., la capitalizzazione diventa annuale (forse il CICR attendeva questo prima di scrivere il decreto), quindi da trimestrale diventa annuale.

A questo punto è bene fare un ricapitolo della questione:

Le bacnhe hanno da sempre calcolato gli interessi trimestralmenti, facendoli diventare a sua volta capitale 4 vole in un anno (31 marzo-30 giugno-30 settembre e 31 dicembre), per effetto di questo sistema di calcolo il tasso nominale annuo in effetti era maggiore, esempio:

Un tasso nominale annuo del 10% diventava effettivo il 10.38%;

Il 15% diventava il 15,87%;

il 9% diventava il 9,31% e così' via.

Proprio questa associazione ha sollevato, negli anni '90, questo problema che faceva pagare più caro il denaro ai clienti (per il fido sul conto ed altra tipologia di fido similare, NO finanziamenti), attaccando nelle aule dei Tribunali di tutt'Italia il sistema bancario.

Tutte le sentenza sono state favorevoli ai clienti e piano piano si è arrivati al terzo grado, dove anche la Cassazione ha sempre dato ragione agli affidati.

Per mettere argine a questo il C.I.C.R. a febbraio del 2000 ha deliberato che l'anatocismo era permesso a certe condizioni. Dalla entrata in vigore di questa delibera, immediatamente le banche, nel rispetto delle condizioni previste hanno continuato a calcolare e capitalizzare gli interessi ogni trimestre. Quindi, c'è stato un data che ha fatto da SPARTIACQUE, prima di aprile 2000 l'anatocismo NON è legale/non è permesso, dopo l'anatocismo è APPLICABILE. In sostanza le banche NON hanno mai e ripeto mai smesso di calcolare questi interessi ogni tre mesi. A questo punto rimaneva il problema dei calcoli ANTE APRILE 2000. Si sono succeduto diversi tentativi della lobby creditizia, per sistemare la cosa, del tipo "leggi con effetti retroattivi", "variazione della durata della prescrizione o meglio dalla data di partenza di quest'ultima", tutti tentativi falliti, giacchè anche la C.C. ha sentenziato contro questi tentativi, ai quali vanno considerate tutte le sentenze di Cassazione in merito. Però SOTTOLINEO questo vale per tutte le "cause" che interessano i calcoli fatto sino ad aprile 2000, da questa data, essendo, l'anaticismo permesso, le controversie giudiziaria si sono ridotte a zero, salvo qualche caso sporadico riguardante del clienti bancari che avevano il fido da ben prima di aprile 2000 e che dopo questa data la banca si era "scordata" di ricontrattualizzare ai sensi delle nuove norme sopravvenute. Tutti coloro che sono stati affidato dopo aprile 2000, NON hanno nessuna ragione per portare in giudizio la banca. Quindi, mi pare chiarissimo, che l'anatocismo è stato sempre praticato ed ancora OGGI lo è. Non mi spiego i titoli ad effetto che oggi ho letto "reintrodoto l'anatocismo", quando non è stato mai eliminato. Salvo che i titoli si riferivano alla legge di stabilità comma 629, Questo comma, al solito, dice e non dice, lasciando un vuoto, appunto nel fatto di precisare:

E' sparito l'anatocismo trimestrale

E' sparito tutto l'anatocismo.

Oggi il D.L. ci dice che è sparito l'anatocismo trimestrale.

Scusate, però pensare che l'anaticismo non fosse più applicato in ASSOLUTO era come pensare che i bimbi nascono sotto i cavoli o li porta la cicogna.

Mia opinione personale, in questa maniera si è raggiunto un giusto equilibrio. Per il futuro si attendono sentenze di cassazione e della Corte Costituzionale, però ricordo a tutti che il decreto del C.I.C.R. di febbraio 2000, che ha "legalizzato" l'anatocismo NON È STATO MAI attacato da nessuno, ne tanto meno dalla C.C. (se è competente non lo so), per cui per il futuro non vedo sentenze contrarie a questo decreto, che ricodo deve essere sempre convertito in legge.



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
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Come spesso accade ci sono una miriade di leggi da interpretare,ultimamente sto cercando di approfondire l'argomento per esigenze professionali,più dal lato tecnico che giuridico ... ad ogni modo le chiavi rilevate fino ad ora sono :

calcolo degli interessi sull intera quota di un operazione di credito es. su di una rata che è composta da quota capitale e interessi vengono ricalcolati gli interessi sulla rata intera e non sulla quota capitale generando così un aumento progressivo del debito ed una funzione scorretta nei confronti del debitore .. idem per quanto riguarda il ricalcolo in presenza di interessi su rate non pagate - more - ; per quanto concerne l usura e il grado di respnsabilità ho rilevato quanto segue,confronto degli interessi con il TEGM con superamento del 25% si ha usura e con il 25% + 4 punti si ha usura penale.

Sulla parte giurdica ho notato che gli articoli presi come punto cardine sono il

1815 comma 2 CC

644 comma 4 CP

spero di aver dato un buon contributo

Buon Lavoro a tutti

Alessandro

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Alessandro, mi dispiace, ma non sono d'accordo con il suo scritto.

L'anatocismo è legale per le rate scadute essendo consentito dall'art. 4 secondo comma del D.P.R. n. 7/1976 e in precedenza, dall'art. 38 comma secondo, T.U. del 1905. Una sentenza per tutti, la n. 20449 del 18/05/2005 della Corte di Cassazione, Esistono altre sentenze, al riguardo, della Suprema Corte e, naturlamente, die giudizi nei gradi inferiori.

Chiarita la questione sul calcolo delgi interessi sulle rate scadute (a proposito ha mai provato a NON calcolare , su di una rata scaduta, nessuna mora, ma semplicemente a calcolare gli interessi al t.a.n. del contratto per 30 gg(i giorni di durata della rata)+ 10 gg (i giorni di ritardo) o 30 hh + 30 gg e così via, sul debito residuo dell'ultima rata pagata? Le dico subito che si spaventerebbe per quanto vengono, meglio molto meglio gli interessi di mora), nene veniamo all'usura.

L'usura è un reato penale e chi lo commette rischia anche la galera e non ci sono due tipi diversi di usura (salvo che si voglia identiicare il secondo tipo nell'usura sopravvenuta), ma una sola, per cui quando lei scrive:

......confronto degli interessi con il TEGM con superamento del 25% si ha usura e con il 25% + 4 punti si ha usura penale.........

Dovrebbe specificare meglio cosa vuole dire effettivamente.

Sino al 2011 la soglia usuraia, così come prevede la 108/96, veniva calcolata aumentando il TEGM del suo 50%. A partire da quell'anno è variata la metodoligia di calcolo, per cui la soglia viene fuori dal TEGM aumentato del suo 25% a cui si aggiungono 4 punti percentuali.

Per cui come inquadrerebbe quello che ha scritto, sino al 2001, per esempio?



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siamo nuovamente a quanto scritto sopra in premessa al post citato,cioè ci sono una miriade di leggi da interpretare,ad ogni modo vedo che sul calcolo dell usura in funzione del TEGM siamo in accordo,per quanto riguarda i "diversi tipi di usura",dalle fonti consultate vi era la distinzione tra civile e penale poi non voglio addentrarmi più di tanto in quanto in questo ambito svolgo una funzione prettamente tecnica.. ad ogni modo mi sono limitato a creare un riassunto schematico della miriade di citazioni di leggi,normative iter buracritici ecc. bhè daltronde siamo in Italia .. concludendo sono sempre ben accette chiarificazioni e rettifiche sugli argomenti citati in quanto penso che il confronto sia lo strumento migliore per accrescere l informazione e le competenze e dare valore aggiunto agli argomenti

Ringrazio per l'attenzione

Alessandro

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