“Dopo la sentenza della Cassazione 24418 del 02/12/2010, ecco la lettera per la ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente)”Questo è uno degli incisi della Home-page del sito. Il solito grido “al lupo, al lupo” e dato che si pretende dal sito di essere sempre vicino ai consumatori e dare consigli (quelli buoni), mi sono attivato per guardare “dentro” la notizia, o pseudo tale (tanto pseudo), per dare un EFFETTIVO aiuto ai forumisti (uno dei tanti è Maiella, con il quale negli scorsi mesi ho tanto battagliato, appunto sul fatto dell'anatocismo), studiando la sentenza ( ben 21 pagine) ed un commento alla stessa dello “Studio Legale Tidona e Associati” pubblicato in rete sul sito www.tidona.com/pubblicazioni/20101206.htm.La ricorrente (in Cassazione) è l'Istituto di Credito, per la parte dei termini di prescrizione ed il cliente per la parte riguardante l'applicazione di tassi cosiddetti “extralegali”, giacchè la Corte di Appello aveva già ritenuto che “FOSSE STATA VALIDAMENTE PATTUITA – PER ISCRITTO – LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI AD UN TASSO EXTRALEGALE. Diciamo subito con il dire che all'ultima pagina (marcata come pg 23) si legge “6. IL RIGETTO DI ENTRAMBI I RICORSI E LA CONSEGUENTE RECIPROCA SOCCOMBENZA INDUCE A COMPENSARE TRA LE PARTI LE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' Quindi hanno perso in due, sia la banca che il consumatore (che mai lo dicesse l'Adusbef!!!!)Bene affrontiamo la questione dell'anatocismo (visto che per la questione tassi extra-legali la banca ha avuto ragione). Nella prima pagina (pg3) si scrive che la Banca dichiara “la fondatezza della pretesa dell'attore eccependo (però- nota mia-) la prescrizione del diritto azionato”.PRIMA annotazione (soprattutto per Maiella), oramai le banche hanno accettato che gli interessi sugli interessi era una pratica da non fare ed ora battagliano sui termini di prescrizione (Adusbef!!! perchè non dici sto fatto invece di continuare a mettere zizzania tra le parti?). Continuando si scrive che “L'adito tribunale accolse in parte le domande del sig.*********” Cosa vuol dire “parte” in italiano, cara Adusbef? (vedi un po tu e mi raccomando non precisarlo mai!!!_) Per la pratica dell'anatocismo, la Corte (chiaramente- mia nota-) dice “.....risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del d. lgs n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art.............Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio2000 dal Cicr” MAGARI, l'ADUSBEF, nei titoloni scrivesse anche che l'anatocismo è stato dichiarato illegittimo a data “antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr.” (il virgolettato si riferisce sempre allo scritto in sentenza), così da non creare FALSE aspettative per tutti coloro che hanno intrapreso un contratto di fido a far data 22 04 2000 o per tutti coloro che già avevano un fido, ma i cui conteggi solo illegittimi solo sino al 21 04 2000, ripeto MAGARI ADUSEBF METTESSE IN CHIARO STO FATTO, PROPRIO NON TI VA EH !!!!!!!!!! ( anche questa, precisazione per Maiella).Tornando al termine di prescrizione decennale, la Corte ribadisce che “decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario.............. Però subito dopo dice anche “A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione” ATTENZIONE anche qui si è aperta una crepa, ma naturalmente l'Adusbef manco ne parla. Sostanziando quello scritto dalla Corte, afferma che solo il pagamento totale del debito può configurarsi come data da prendere in considerazione per il calcolo della prescrizione decennale, mentre tutti i versamenti effettuati in c/c durante la vita dallo stesso affidato, sono da considerare solo come ripristino della disponibilità e non pagamento, pagina 8 della stampa (pg 10)“L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento...........” e come è scritto dallo Studio legale Tidona “ La corte afferma quindi che può sostenersi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione solamente quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore del processo sostenga essere stato indebitamente eseguito. Tanto è vero che la corte nelle sua lunga disquisizione, dice anche che i versamenti eseguiti su un conto in passivo, ma non assistito da alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti del fido concesso, SONO DA CONSIDERARE PAGAMENTI e quindi per questa fattispecie il termine della prescrizione decennale parte dalla data di addebito degli interessi anatocistici. Precisazione molto interessante che restringe di molto la prescrizione decennale, cosa che l'Adusbef evita di citare (al solito). Per cui chi fa il ricalcolo per conto del correntista deve necessariamente escludere dalla richiesta tale tipo di operazione, giacché ampiamente prescritta, visto che quest'anno ad aprile fanno 11 anni che il calcolo degli interessi sugli interessi è PERMESSO.Concludendo, ad essere precisi e chiari si da veramente una mano agli utenti bancari, evitando di perdere tempo per richieste che non rientrino nei dettati della legge o nei dettati di sentenze definitive e certamente da questo punto di vista l'Adusbef non fa un buon lavoro.E' gia la seconda volta che mi tocca studiare una sentenza sbandierata ai quattro venti, la prima era il pseudo anatocismo sui muti ipotecari (Trib. Di Bari sez. stacc. di Rutigliano, mi pare), che fine ha fatto?
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03/01/2011, ore 13:48
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05/01/2011, ore 18:19
ho provato a capire il senso ma non ci riesco, cosi provo a spiegare a qualcuno come funziona in pratica.si prende l'estratto conto bancariosi levano tutte le voci inerenti agli interessi, se il caso anche le commissioni di massimo scoperto eccsi ricalcola al tasso stabilito dal sig giudice che nella piu favorevole delle ipotesi e' quello legale.la differenza a chiusura e' quanto l'istituto e' richiesto di ritornare maggiorato dell'interesse legale ad oggi.i vari programmi danno solo una idea preventiva, secondo come sono state aperte le linee di credito verranno applicate condizioni di ricalcolo diverse che possono passare da una riduzione dell'interesse alla totale cancellazione di tutte le condizioni contrattuali con applicazione del tasso di interesse legale.Quindi invece di ventilare teorie, basta stare sul pratico. Molto interessante devo dire il risultato finale. Per certo presentando gli estratti conto sono evidenziate le varie voci, nel caso di dubbio vengono depennate le cifre addebitate perche' non comprese nel contratto.Ho trovato i calcoli e la teoria della applicazione molto comprensibile, direi che come ragioniere potrei suggerire di dare attenzione anche a tutti i conti collegati. sconto portafoglio finanziamenti all'import ecc. quindi una corretta informazione e suggerimento a chi volesse intrapprendere una causa di anatocismo mi pare debba viaggiare su binari diversi. parlare di reintegro provvista o altro ingenera confusione, sta al legale Adusbef esaminare la pratica e dare il parere.Passi che il lavoro creditizio non e' beneficenza ma essendo capace di leggere al contrario dall'altra parte della scrivania mi sono accorto delle varie compravendite piu marachelle ecc. Non traslascio le discussioni alle quali assistivo e che anche se a mezzi termini rivelavano il mercimonio Le questioni non mi toccavano quindi prendevo atto solo della rapacita'. Ho anche avuto richieste esplicite da parte di un poco furbo direttore. Chiedendogli se voleva mettere la questione sul piano personale ho chiuso la discussione e le richieste. Se un bancario si fa ospite quaggiu e parla di procedure sportelli valute bonifici ecc. mi sta bene, sto anche a sentire c'e' sempre da imparare. se parla di anatocismo dovrebbe essere passato nel catrame prima e nelle piume dopo, tanto quanto quelli che hanno trattato i derivati bond argentini parmalat piani assicurativi et altre amenita' per impreparati risparmiatori. |
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21/01/2011, ore 15:30
"dovrebbe essere passato nel catrame prima e nelle piume dopo"Senza dimenticare poi di avvicinare un cerino acceso ..... |
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