Buongiorno a tutti,il mio problema riguarda una polizza vita. Al decesso dell'assicurato è previsto il pagamento di una somma capitale a favore di un terzo.Il pagamento deve avvenire, su richiesta del terzo, entro il termine massimo di un anno dal decesso dell'assicurato.Nel caso il beneficiario non possa essere a conoscenza del decesso dell'assicurato, il termine annuale può essere fatto nuovamente decorrere dal momento della scoperta della morte di quest'ultimo?
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15/04/2009, ore 12:38
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15/04/2009, ore 12:46
è problematiconel senso che dpende da che tipo di assicurazione è...se è un'assicurazione di accumulo allora anche dopo un anno è risquotibilema se è una puro caso morte allora no perchè se non viene pagata la nuova annualità della polizza il contratto decadeesempio:tizio stipula polizza a tuo favore x puro caso morte il 02/01/2008 con premio ricorrenteil 25/12/2008 tizio muore e quindi il premio del 02/01/2009 non verrà pagatomotivo per cui se non verrà fatta richiesta entro il 01/01/2009 della liquidazione del capitale non sarà più possibile in quanto non versando il premio annuale il contratto decade |
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15/04/2009, ore 13:47
mika non sono molto daccordo con la tua interpretazione, il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui si verifica l'evento, pertanto che io non paghi le annualità sucessive è ininfluente poichè l'importante è che io fossi assicurato al verificarsi del decesso. Il problema è dovuto alla prescrizione che recita: "i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda" dalla lettura di ciò non mi sembra ci siano dubbi ma in materia legale potrebbero esserci eccezioni, credo sarebbe utile un parere legale. |
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15/04/2009, ore 15:43
Sì, è un problema di prescrizione, l'art. 2935 cc. dice che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto PUO' essere fatto valere".Tuttavia, la giurisprudenza nel nostro caso dice che la prescrizione decorre dal giorno della morte dell'assicurato, e che l'impossibilità di far valere il diritto può essere dipendente solo da cause giuridiche, e non da impedimenti di fatto, tra cui l'ignoranza da cui il diritto deriva...Se trovate qualcosa che dice il contrario vi sarò grato... |
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