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Sono incappato come molti altri nella famosa mancata disdetta della polizza infortuni conducente.

Nell' ottobre del 2012 è stata emanata una legge la 179/2012 che disponeva la non obbligatorietà della disdetta della polizza infortuni conducente se associata ad una polizza RCA (comma2). Dopo solo 2 mesi, forse meno, il 17/12/2012 (sotto Natale guarda caso) una legge di conversione ha cancellato questa piccola frase.

Così con questo giochetto molti italiani si sono ritrovati con le lettere di minaccia delle assicurazioni per non aver disdettato la polizza infortuni conducente, quindi con ben n.2 polizze per ogni veicolo. Questo è un tipico esempio di come la politica scende a compromessi con i poteri forti , creando di fatto le condizioni per confondere la gente, con l'unico scopo di fare soldi a spese dei cittadini. Diciamocelo pure se questo giochetto non fosse stato fatto molti italiani non sarebbero incappati nell'equivoco. Sarebbe interessante quantizzare il totale dell'incasso dell' equivoco. Buon sonno IVASS. In Italia l'importante averle le istituzioni non farle funzionare...

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Ciao!

Il comma 2 (al quale fai riferimento tu) non è stato modificato in fase di conversione in legge del dl 18/10/2012 n.179.
Leggi bene le modifiche apportate dalla legge n.221 del 17/12/2012, il comma 2 non viene nominato e pertanto resta valido quello del decreto.

La tua confusione nasce da un punto semplice: se il contratto è unico (RCA+Inf.Conducente) o le due polizze sono collegate (non possono nascere se non assieme) allora è in abbinamento e vale quanto stabilito per decreto e poi per legge, se i contratti sono distinti e sottoscrivibili singolarmente allora non c'è abbinamento.

La polizza infortuni io uso farla sottoscrivere singolarmente perchè ha garanzie migliori, elimino il tacito rinnovo e il cliente è comunque "libero" ad ogni ricorrenza annuale. Ma nulla vieta che lui possa tenere la polizza inf.conducente con me e portare la rca da un'altra parte, o viceversa. A quel punto il tacito rinnovo o meno è una scelta quindi, niente di più.

Saluti!

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No se fai la infortuni disgiunta hai comunque l'obbligo della disdetta,salvo clausola di salvaguardia che però manca sempre.

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x AndreaGino, non credo che sia così. Il decreto legge n.179 del 18/10/12 proprio perchè decreto, andava discusso in parlamento per approdare ad una legge di conversione entro i 60gg. La legge di conversione è la 221 del 17/12/2012 pertanto la risultante di tutto questo è:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=492503375BABBCAF82F73433DB2E53D4.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
che come vedi non contempla più il comma 2 del vecchio decreto.
Quindi indipendentemente da tutto solo la RCA non richiede l' obbligo di disdetta, in tutti i casi.

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Ciao,a me interesserebbe la conferma che la polizza infortuni e l'rca possano essere stipulate da due compagnie assicurative diverse.

Credo si apossibile in quanto l'rca è sul veicolo mentre l'infortuni è sulla persona.

Grazie in anticipo.

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Ma certo,la domanda posta mi porta a considerare il ritardo accumulato da tanti cittadini/utenti a comprendere non solo le regole che stanno alla base delle polizze,ma sopratutto la loro utilità nella tutela delle varie esigenze personale e famigliare.

Questa questione con l'avvento dell'online si è ulteriormente aggravata,tant'è vero che le coperture complementari connesse all'rca impazzano specie al rinnovo delle polizze stesse.

Praticamente questa tecnica chiamata eufemisticamente tentata vendita,mentre con le polizze tradizionali resta dentro limiti accettabili, con le online è diventata prassi.

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