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A luglio 2006 sono stata tamponata in autostrada da una macchina sprovvista di assicurazione. Il mio avvocato, pertanto, ha fatto riferimento al fondo vittime della strada, la cui assicurazione ci ha fatto (il giorno 03/01/2008) un’offerta extragiudiziale di risarcimento che riconosceva esclusivamente danni biologici, morali e una parte delle spese mediche (ma non danni materiali alla vettura).Dato che tale offerta era troppo bassa per essere accettata, abbiamo cominciato la causa e ormai siamo alla fase finale.Accertato che il d.lgsv 198 del 6/11/2007 elimina la "franchigia" precedentemente prevista di 500 euro per danni materiali causati da veicolo NON coperto da assicurazione (è così, vero?), è però saltato fuori (purtroppo solo nella comparsa di controparte) che una sentenza cassazione sezioni unite 11/11/2008 escluderebbe l’automaticità del danno morale (richiedendo invece prova specifica), che invece fino ad oggi mi era stato conteggiato automaticamente (anche nell'offerta extragiudiziale della controparte del 03/01/2008).Inolte, essendomi stato sempre conteggiato automaticamente, nessuno mi aveva mai detto che avrei dovuto portare delle prove in merito alla sua esistenza, motivo per cui la controparte chiede al giudice di non riconoscermi nulla come danno morale.Qualcuo può darmi una qualche idea di come poter reagire in questa fase del procedimento per farmi riconoscere anche il danno morale?Si possono portare in questo momento della causa delle prove a sostegno del danno morale subito? Alcuni spunti di riflessione:- In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, avevo letto che il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Può questo adeguarsi al mio caso?- La sentenza citata, forse, è stata pronunciata per una situazione differente dalla mia (magari si riferiva ai danni morali chiesti dai parenti di un morto, invece nel mio caso sono io stessa ad averli subiti). Se così fosse, è comunque applicabile?- Dato che chi mi ha tamponata, non essendo assicurato e essendosi poi reso irreperibile, ha commesso un reato (almeno così ritengo), può questa situazione consentire di superare la suddetta sentenza? Da qualche parte avevo letto che “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge”. Il mio caso potrebbe appartenere al primo gruppo (fatto costituente reato o fatto illecito riconosciuto dal legislatore ordinario produttivo di tale tipo di danno)? - Si può invocare l’ansia, il disagio ed il turbamento derivanti dall’aver avuto a che fare con persona non assicurata, e pertanto con tutte le incertezze nel reperirla, o cose analoghe? Questo, secondo me, non andrebbe ad integrare il danno biologico, ma sarebbe un disagio, turbamento, etc. di tipo esclusivamente morale, per cui non vi sarebbe una “duplicazione” del risarcimento.- l’avvocato della controparte, nella sua precedente comparsa, non aveva fatto il minimo accenno alla “non automaticità” del danno morale, né aveva chiesto fornire prove dello stesso. Può tirarla fuori ora?- Ci sono magari ulteriori sentenze, altrettanto valide ma di senso contrario, cui appellarsi?- dato che esistono offerte (per iscritto) della ag. assicur del FVS (anteriori però alla sentenza cassazione) con le quali ci avevano accordato loro stessi 1/3 del danno morale, si possono utilizzare?Ringrazio per l'attenzione e per un cortese riscontro.

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Nello specifico il danno morale non esiste.Il danno non patrimoniale ( che comprende anche il biologico ) è indipendente dalle allegazioni mediche, può quindi essere riconosciuto anche in via presuntiva.Non essendo state riportate le cifre del risarcimento ( offerto e richiesto giudizialmente ) non è facile capire quale convenienza ci sia stata a iniziare un procedimento.

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