Buongiorno,un fax con ricevuta di ritorno (dalla quale si evince l'anteprima del documento) ha un valore probatorio di avvenuta comunicazione?
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01/04/2010, ore 09:15
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01/04/2010, ore 09:17
mi risulta che avesse valore probatorio solo negli atti scambiati tra pubbliche amministrazioni. non so se successivamente ci siano state modifiche normative o diverse sentenze di tribunali che possano avvalorare questa tesi. |
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01/04/2010, ore 09:40
il fax ha valore probatorio per leggedipende poi se tra coloro che comunicano a mezzo fax c'è un contratto e il contenuto dello stessoad esempio chi ha contratto Vodafone e manda fax è come se inviasse lettere normali in quanto il contratto prevede come forma di comunicazione con valore probatorio solo la lettera raccomandata |
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01/04/2010, ore 09:43
non mi risulta che ci sia alcuna legge che stabilisce il valore probatorio del fax, se non appunto (come ho citato) per atti interni alla pubblica amministrazione.potresti citare la legge?mi risulta invece che una legge chiara non ci sia e si tratti di un argomento con tesi piuttosto discordanti a livello di interpretazioni giudiziali. |
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01/04/2010, ore 12:20
Il fax è un documento legale, con ora e firma se prodotto come prova documentale...ma dal ricevente.....!Mandare un fax, non proverà mai che chi doveva riceverlo lo ha visto...(fax malfunzionamento, per terra, o nel cestino...)se si ricevesse conferma, questo lo sarebbe, documentale e probatoria. |
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01/04/2010, ore 12:35
Tratto da http://appinter.csm.it/incontri/relaz/1569.pdfConsiglio Superiore della MagistraturaCorso di aggiornamento sulle prove nel processo civileFrascati, 4 giugno 1998, h.15,00.a pagina 22 recita quanto<< Detti dispositivi, in realtà, consentono soltanto di far presumere in viaindiziaria o di provare in modo generico il fatto che una determinata copiasia stata trasmessa in fac-simile da un apparecchio ad un altro, in undeterminato momento.Proprio per tali motivi, la giurisprudenza é orientataper equiparare i documenti inviati per mezzo del telefax a riproduzionimeccaniche, con conseguente applicazione dell’art. 2712 c.c. 39.L’efficacia del telefax resta, pertanto, circoscritta al piano della prova,potendo offrire idonea dimostrazione del fatto che la scrittura privata daesso riprodotta é stata formata40.>>non vi è una legge, ma come dico sempre la GIURISPRUDENZA vale più di qualsiasi legge |
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