Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 6317

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Fonte: www.forfinancetv.it/articolo.php?P=71&I=2&T=15

Analizziamo due tipologie di richieste di informazioni: quelle dei beneficiari delle polizze vita che non sono eredi dell’assicurato deceduto e quelle innoltrate alle assicurazioni da parte dagli eredi dell’assicurato e/o del contraente deceduto.

Beneficiari caso morte non eredi

Spesso i beneficiari caso morte di una polizza assicurativa se non sono anche eredi dell’assicurato deceduto hanno difficoltà ad ottenere informazioni sulla persona deceduta. I problemi principali riguardano soprattutto l’atto notorio (o la dichiarazione sostitutiva) attestante se il de cuiusha o meno lasciato testamento e la relazione medica attestante la causa del decesso.
Le motivazioni del rifiuto a rilasciare informazioni fanno sempre riferimento alla normativa sulla privacy.

Il codice in materia di protezione dei dati personali, però, dispone quanto segue:Legge 675/1996 - art. 13 (3° comma):

  • il titolare del trattamento deve consentire l’accesso ai dati personali concernenti persone decedute a chiunque vi abbia interesse.
  • Decreto Legislativo 196/2003 - art. 7 (1° comma): "L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile".
  • Decreto Legislativo 196/2003 - art. 9 (3° comma): "I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio [...]".

Da quanto riportato è chiaro che i beneficiari caso morte di una polizza vita possono ottenere, esibendo la polizza e le condizioni di assicurazione, delle informazioni sull'assicurato deceduto se queste sono necessarie per poter esercitare un proprio diritto (usufruire del beneficio riconosciuto dal contratto assicurativo).

Per quanto riguarda la relazione medica attestante la causa del decesso si sottolinea, inoltre, che alcuni contratti o “dichiarazioni di buono stato di salute” contengono una clausola, che l’assicurato sottoscrive, nella quale è scritto che l’assicurato proscioglie del segreto professionale qualsiasi medico e/o ospedale che l’abbia avuto in cura. Anche tale documento può essere fatto valere per ricevere le informazioni necessarie alla compagnia assicurativa per poter valutare il sinistro.

Compagnie assicurative

L’ANIA con la comunicazione del 01/10/2003, che fa riferimento alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del 31/03/2003,precisa che le richieste di informazioni sulle polizze che giungono alle compagnie assicurative da parte dagli eredi che non sono beneficiari della prestazione:

  • sono legittime esclusivamente nella parte che attiene ai dati personali del defunto (come riportato nell’articolo 13 della Legge 675/1996 e nell’articolo 9 del D.Lgs.196/2003);
  • vanno escluse tutte le informazioni non riferite alla persona deceduta tra cui, in particolare, i dati relativi ai beneficiari che, in base all’articolo 1920 del codice civile, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell’assicuratore e diventano beneficiari di eventuali somme di denaro che non rientrano nell’asse ereditario.

Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 31/03/2003 (Bollettino n. 37 - marzo 2003, pagina 0) osserva che l'articolo n. 13 della Legge 675/1996 non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti, ma obbliga il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente e a riferirle a quest’ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili.

Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti (anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti) e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi.

Daniele

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

L'impiccio può essere superato,se il beneficiario,comunica per iscritto all'ente la volontà di non voler rinunciare al beneficio sempre secondo l'art.1920,pensandoci per tempo.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Immagino che ti riferisca al punto "Beneficiari caso morte non eredi" ... cosa risolverebbero con la comunicazione di non voler rinunciare al beneficio inviata alla compagnia assicurativa se il problema è con il comune (nel caso delle dichiarazioni sostitutive) o con i medici e gli ospedali (nel caso delle relazioni mediche)?

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Immagino ti riferisca la caso dei "Beneficiari caso morte non eredi" ... se il beneficiario invia una comunicazione alla compagnia assicurativa con la quale dichiara di non voler rinunciare al beneficio non risolve il problema con il comune (nel caso delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio) o con il medico o l'ospedale (nel caso dei certificati medici)

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Immagino ti riferisca la

Non devi immaginare,niente il beneficiario - chiunque esso sia -,mette per iscritto di non voler rinunciare al diritto ,meglio se lo fa sul modulo della compagnia,ed alla morte dell'assicurato,se non hai attentato alla vita o ti sei macchiato di indegnita,esibisci l'appendice e riscuoti.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Non è così.

Prima di tutto, per dovere di cronaca, molto spesso i beneficiari scoprono di essere i beneficiari di una polizza solo dopo il decesso dell’assicurato o dopo la scadenza della polizza.

Ma a parte questo la dichiarazione di non voler rinunciare al beneficio non cambia i problemi trattati nell’articolo ….

Nel caso "Beneficiari caso morte non eredi" essendo i beneficiari non eredi il fatto che dichiarino di non voler rinunciare alla prestazione non cambia lo status di non eredi.

Il problema non è risolto, rimangono non eredi e con gli stessi problemi sia per le relazioni mediche (o cartelle cliniche) che per l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tutte le compagnie assicurative prima di liquidare chiedono atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante se il contraente deceduto ha o meno lasciato testamento e nel caso vi sia testamento dichiarazione che è l’ultimo redatto e contro il quale non vi sono opposizioni più copia del testamento pubblicato.

Questo perché in base all’articolo 1921 del codice civile il contraente può revocare il beneficio con comunicazione scritta all’assicurazione o con testamento.

L’unico caso in cui non viene chiesto è quando i beneficiari sono irrevocabili, ma per rendere i beneficiari irrevocabili non è sufficiente che costoro dichiarino di non rinunciare al beneficio. Una simile dichiarazione non toglie al contraente il diritto di poter variare i beneficiari. Deve essere il contraente che comunica per iscritto alla compagnia assicurativa di voler rinunciare al potere/diritto di revoca e poi i beneficiari comunicano di accettare il beneficio irrevocabile (controfirmando la dichiarazione del contraente o con comunicazione scritta separata ma prima che si verifichi l’evento assicurato per il quale sono designati beneficiari).

Inoltre per alcune polizze (temporanee caso morte, polizze d’investimento con maggiorazione caso morte nel caso l’assicurato sottoscriva una dichiarazione di buono stato di salute) il beneficiario deve consegnare una relazione medica sulla causa del decesso e, a volte, anche un qualcosa di più dettagliato. Se il beneficiario non è un erede ha serie difficoltà ad ottenere tali documenti. Al medico o all’ospedale non interessa se ha dichiarato o meno di non voler rinunciare al beneficio, non è un erede e le informazioni non le riceve se non argomenta per bene la sua richiesta.

Nel caso "Compagnie assicurative" il problema non si pone nei confronti dei beneficiari ma degli eredi che non sono beneficiari della prestazione ai quali la compagnia assicurativa non può comunicare il nome dei beneficiari anche se quest’ultimi dichiarano di non voler rinunciare al beneficio in quanto tale dichiarazione non è un’autorizzazione a comunicare agli eredi del de cuius il loro status di beneficiari.

Daniele Bussola


aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito