Fonte: www.forfinancetv.it/articolo.php?P=71&I=2&T=15
Analizziamo due tipologie di richieste di informazioni: quelle dei beneficiari delle polizze vita che non sono eredi dell’assicurato deceduto e quelle innoltrate alle assicurazioni da parte dagli eredi dell’assicurato e/o del contraente deceduto.
Beneficiari caso morte non eredi
Spesso i beneficiari caso morte di una polizza assicurativa se non sono anche eredi dell’assicurato deceduto hanno difficoltà ad ottenere informazioni sulla persona deceduta. I problemi principali riguardano soprattutto l’atto notorio (o la dichiarazione sostitutiva) attestante se il de cuiusha o meno lasciato testamento e la relazione medica attestante la causa del decesso.
Le motivazioni del rifiuto a rilasciare informazioni fanno sempre riferimento alla normativa sulla privacy.
Il codice in materia di protezione dei dati personali, però, dispone quanto segue:Legge 675/1996 - art. 13 (3° comma):
- il titolare del trattamento deve consentire l’accesso ai dati personali concernenti persone decedute a chiunque vi abbia interesse.
- Decreto Legislativo 196/2003 - art. 7 (1° comma): "L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile".
- Decreto Legislativo 196/2003 - art. 9 (3° comma): "I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio [...]".
Da quanto riportato è chiaro che i beneficiari caso morte di una polizza vita possono ottenere, esibendo la polizza e le condizioni di assicurazione, delle informazioni sull'assicurato deceduto se queste sono necessarie per poter esercitare un proprio diritto (usufruire del beneficio riconosciuto dal contratto assicurativo).
Per quanto riguarda la relazione medica attestante la causa del decesso si sottolinea, inoltre, che alcuni contratti o “dichiarazioni di buono stato di salute” contengono una clausola, che l’assicurato sottoscrive, nella quale è scritto che l’assicurato proscioglie del segreto professionale qualsiasi medico e/o ospedale che l’abbia avuto in cura. Anche tale documento può essere fatto valere per ricevere le informazioni necessarie alla compagnia assicurativa per poter valutare il sinistro.
Compagnie assicurative
L’ANIA con la comunicazione del 01/10/2003, che fa riferimento alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del 31/03/2003,precisa che le richieste di informazioni sulle polizze che giungono alle compagnie assicurative da parte dagli eredi che non sono beneficiari della prestazione:
- sono legittime esclusivamente nella parte che attiene ai dati personali del defunto (come riportato nell’articolo 13 della Legge 675/1996 e nell’articolo 9 del D.Lgs.196/2003);
- vanno escluse tutte le informazioni non riferite alla persona deceduta tra cui, in particolare, i dati relativi ai beneficiari che, in base all’articolo 1920 del codice civile, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell’assicuratore e diventano beneficiari di eventuali somme di denaro che non rientrano nell’asse ereditario.
Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 31/03/2003 (Bollettino n. 37 - marzo 2003, pagina 0) osserva che l'articolo n. 13 della Legge 675/1996 non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti, ma obbliga il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente e a riferirle a quest’ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili.
Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti (anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti) e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi.
Daniele