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Fonte: www.forfinancetv.it/articolo.php?P=71&I=2&T=15

Analizziamo due tipologie di richieste di informazioni: quelle dei beneficiari delle polizze vita che non sono eredi dell’assicurato deceduto e quelle innoltrate alle assicurazioni da parte dagli eredi dell’assicurato e/o del contraente deceduto.

Beneficiari caso morte non eredi

Spesso i beneficiari caso morte di una polizza assicurativa se non sono anche eredi dell’assicurato deceduto hanno difficoltà ad ottenere informazioni sulla persona deceduta. I problemi principali riguardano soprattutto l’atto notorio (o la dichiarazione sostitutiva) attestante se il de cuiusha o meno lasciato testamento e la relazione medica attestante la causa del decesso.
Le motivazioni del rifiuto a rilasciare informazioni fanno sempre riferimento alla normativa sulla privacy.

Il codice in materia di protezione dei dati personali, però, dispone quanto segue:Legge 675/1996 - art. 13 (3° comma):

  • il titolare del trattamento deve consentire l’accesso ai dati personali concernenti persone decedute a chiunque vi abbia interesse.
  • Decreto Legislativo 196/2003 - art. 7 (1° comma): "L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile".
  • Decreto Legislativo 196/2003 - art. 9 (3° comma): "I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio [...]".

Da quanto riportato è chiaro che i beneficiari caso morte di una polizza vita possono ottenere, esibendo la polizza e le condizioni di assicurazione, delle informazioni sull'assicurato deceduto se queste sono necessarie per poter esercitare un proprio diritto (usufruire del beneficio riconosciuto dal contratto assicurativo).

Per quanto riguarda la relazione medica attestante la causa del decesso si sottolinea, inoltre, che alcuni contratti o “dichiarazioni di buono stato di salute” contengono una clausola, che l’assicurato sottoscrive, nella quale è scritto che l’assicurato proscioglie del segreto professionale qualsiasi medico e/o ospedale che l’abbia avuto in cura. Anche tale documento può essere fatto valere per ricevere le informazioni necessarie alla compagnia assicurativa per poter valutare il sinistro.

Compagnie assicurative

L’ANIA con la comunicazione del 01/10/2003, che fa riferimento alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del 31/03/2003,precisa che le richieste di informazioni sulle polizze che giungono alle compagnie assicurative da parte dagli eredi che non sono beneficiari della prestazione:

  • sono legittime esclusivamente nella parte che attiene ai dati personali del defunto (come riportato nell’articolo 13 della Legge 675/1996 e nell’articolo 9 del D.Lgs.196/2003);
  • vanno escluse tutte le informazioni non riferite alla persona deceduta tra cui, in particolare, i dati relativi ai beneficiari che, in base all’articolo 1920 del codice civile, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell’assicuratore e diventano beneficiari di eventuali somme di denaro che non rientrano nell’asse ereditario.

Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 31/03/2003 (Bollettino n. 37 - marzo 2003, pagina 0) osserva che l'articolo n. 13 della Legge 675/1996 non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti, ma obbliga il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente e a riferirle a quest’ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili.

Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti (anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti) e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi.

Daniele

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Vediamo di fare pratica e teoria:

atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante se il contraente deceduto ha o meno lasciato testamento

questo vale se non c'è l'accettazione del beneficio,l'art 1921 quello che da il potere di revoca al contranente non vale se il beneficio è accettato,a meno che il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

La difficolta ad ottenere la documentazione necessaria si supera ,con la clausola per gli usi consentiti dalla legge.

Infine il caso del beneficiario,non erede e non informato lo vedo solo come caso teorico,perchè in pratica per evitare questioni dopo si sistemano le carte prima.

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Uno

Il diritto di revoca del beneficio da parte del contraente non decade con l'accettazione del beneficio da parte del beneficiario se non nei casi in cui il beneficiario dichiara di voler accettare ma dopo che si è verificato l'evento o dopo che il contraente ha rinunciato al diritto di revoca del beneficio. Perciò il contraente puo sempre variare il beneficio tranne:

a) se il contaente stesso ha rinunciato al diritto di revoca e lo ha comunicato sia alla compagnia che al beneficiario e poi il beneficiario ha accettato comuncando l'accettazione alle parti

b) se dopo che si è verificato l'evento assicurato (non prima) il beneficiario ha dichiarato di accettare il beneficio

DUE

Con la clausula "per gli usi consentiti dalla legge" non superi il problema dei non eredi. Per privacy nessun dottore e nessun ospedale rilascia documentazione medica ai non eredi se non dimistrano per bene di averne diritto e anche in tali casi spesso non ottengono nulla e devono rivolgersi agli eredi. Oppure è la compagnia assicurativa che si deve rivolgere direttamente al medico o all'ospedale.

TRE

Il beneficiario non informato (erede o non erede) non è teoria ma pratica di 11 anni di pratica quotidiana su tali problemi. A volte ciò si verifica anche perché il beneficiario può anch'esso essere deceduto e i suoi eredi (nuovi benediciari) non è automatico che sappiano della polizza.

Il resto è la normativa vigente ....


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Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio

Significa firmare contestualmente la rinuncia e la presa di beneficio è la cosa si chiude li,sicche se l'assicurato muore,il benediciario in forza di un diritto acquisito con atto liberatorio,ha diritto a compiere tutti gli atti necessari per raggiungere lo scopo.

Tu hai 11 anni io ne ho 33 di polizze vita,mi è capitato spesso che i leggitimi eredi,non fossero informati,mai il beneficiario.

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Non significa firmare contestualmente la rinuncia e presa di beneficio in quanto il beneficiario può firmare l'accettazione anche in un secondo momento purché prima che si verifichi l'evento assicurato. E cmq come adesso dici non è sufficiente, come invece dicevi all'inizio, che il beneficiario accetti il beneficio in quanto prima vi deve essere la rinuncia al diritto di revoca da parte del contraente. La semplice accettazione del beneficio senza la precedente rinuncia al potere di revoca da parte del contraente non toglie al contraente il potere di revoca (un dettaglio non da poco) se non nel caso in cui l'evento assicurato si è già verificato.

Inoltre il beneficiario irrevocabile non ha diritto di compiere tutti gli atti necessari per raggiungere lo scopo in quanto si scontra anche lui con alcune norme (come quella sulla privacy e altre) allo stesso modo di un "beneficiario normale". Il fatto di uscirne vincitore o sconfitto non dipende dal fatto di essere un beneficiario irrevocabile o un beneficiario normale.

Da 11 anni mi occupo tutti i giorni in direzione di liquidazioni vita e in particolare dei sinistri (solo per i sinistri circa 3.500 pratiche all'anno) e tra l'elevato numero di pratiche gestite:

a) ce ne sono pochissime con beneficiari irrevocabili (pochi si privano del diritto di poter cambiare idea e tanti sono coloro che cambiano idea)

b) ce ne sono molte in cui i beneficiari non eredi non sono informati del beneficio della polizza. Circostanza confermata anche da una delle più grosse compagnie riassicurative mondiali. Non a caso tra la marea di polizze prescritte negli ultimi anni da tutte le compagnie assicurative (tra quelle prescritte a favore delle compagnie e quelle confluite nel fondo depositi dorimienti) una fetta è riconduciile anche al caso dei beneficiari non eredi che non erano e non sono a conoscenza della polizza.

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Daniele,non ho niente da aggiungere o da levare su quanto detto in precedenza,caso mai avrei da eccepire,il comportamento dilatorio delle direzioni,nella richiesta di documentazione probatoria,oltre il necessario .

Questo a me risulta.Ciao

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