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Vorrei porvi una domanda riguardo alla liquidazione di una polizza "vita intera" con cedola.
La nonna ha stipulato come contraente (e assicurato) una polizza vita intera con beneficiari "i figli in parti uguali".
Prima della morte della nonna è deceduto uno dei tre figli, il quale lascia moglie e tre figli anch'esso.
Alla morte della nonna, la polizza verrà liquidata:
A) ai due figli rimasti in parti uguali
B) agli eredi della nonna secondo la legittima: 1/3 ciascuno i due figli rimasti e 1/9 (= 1/3 di 1/3) i tre nipoti (congiunti e affini, quindi la nuora della nonna, sono esclusi)
C) 1/3 ciascuno i figli rimasti e il terzo rimanente spartito secondo la legittima tra gli eredi del figlio deceduto (1/9 (= 1/3 di 1/3) la moglie e 2/27 (= 1/3 di 2/3 di 1/3) ciascuno i tre figli)
Quale opzione?
Dato che sulle condizioni di polizza questo caso non è considerato, sapreste dire anche un riferimento legislativo?

Grazie

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Se in seguito alla mancanza della nonna non c'è testamento,e viene quindi confermato quanto voluto dal contraente la liquidazione avverrà secondo lo schema c.Avviate contatti con la compagnia e ricordate la prescrizione che avviene nei due anni successivi all'evento.

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trova gli articoli di legge sul codice civile dall'art. 456 - Disposizioni generali sulle successioni
Codice civile , Libro II, Titolo I, agg. al 29.06.2012 . il diritto di famiglia e' stato riformato diverse volte, non ultimi i diritti dei figli naturali equiparati ai figli legittimi. quindi la conferma alla ripartizione delle quote la deve sempre ricavare dalla versione piu recente. Saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Io avrei detto che la situazione seguisse lo schema A, perché normalmente le polizze assicurative non rientrano nell'asse ereditario.

Grazie delle vostre risposte.

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Non nel senso che tu dici,il beneficiario - vivo o morto - con la polizza acquista un diritto che gli è proprio secondo l'art.1920 del cod civile,nulla c'entra con le modifiche del diritto di famiglia

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concordo con Dripetti, non rientra nell' asse ereditario, pertanto ai figli rimanenti, salvo diverse disposizioni del contraente.

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