il fatto che venga applicato al massimale assicurato è un errore, e infatti il codice civile non dice per niente questo. infatti non ho mai detto che non deve essere applicata la regola proporzionale, ma che è il danno a dover essere ridotto, non il valore assicurato.
art 1907:
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
è il danno che va proporzionato (l'assicuratore risponde dei danni), non il valore assicurato, se no danneggio il cliente assicurato. in caso di furto totale il danno è pari al valore del veicolo (100) ma siccome ne ho assicurato metà, il rimborso sarà metà. non certo metà della metà. in caso di danno totale applicare la regola proporzionale porta semplicemente a ritrovare, come indennizzo, il valore assicurato.
le altre forme assicurtive non c'entrano e non le sto confondendo tra loro, ho ben chiara la casistica.
ti riporto anche un altro esempio.
http://guide-finanza.repubblica.it/assicurazione-casa/857308/855638/rep
Assicurazione a valore intero
Con questa forma di assicurazione – evidenzia l’Ania – il valore assicurato deve corrispondere a quello dei beni assicurati (valore assicurabile). Qualora il valore assicurabile risulti superiore al valore assicurato, scatta la regola proporzionale; conseguentemente, l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.
Ad esempio: assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore di € 103.291,38 (valore assicurato). Se l’assicurato subisce un furto per un valore di € 51.645,69 e risulta che il valore “effettivo” dei beni sia pari a € 129.114,22 (valore assicurabile), il danno indennizzato sarà inferiore a quello subito e cioè € 51.645,69 x (€ 103.291,38 : € 129.114,22) = € 41.316,55.
lo vedi che la regola proporzionale la si applica al danno? chiaramente se il danno è pari al valore totale (129mila nell'esempio) applicando la proporzione ottengo 51.645,69 cioè il valore assicurato.
i riferimenti non si possono cambiare a piacimento, altrimenti in caso di danno parziale (es. 10000 euro) cosa fate, applicate la regola proporzionale ancora al valore assicurato? eh no in questo caso non conviene all'assicurazione e quindi si cambia parametro? la regola è una e deve rimanere sempre quella, non ci sono altre possibilità.
indennizzo = danno x valore assicurato / valore effettivo