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Premessa:Scrivo dalla provincia di MN. Il giorno 18/12/2009, mia madre ha pagato una polizza infortuni il cui periodo di copertura va dal 21/09/2009 al 21/09/2010. Per tanto con quasi 3 mesi di ritardo. La tariffa pagata è quella integrale.La polizza copre eventuali degenze in ospedale post infortuni (100 Euro x ogni giorno) e fino a 100.000 Euro in relazione al tipo di -eventuale- inabilità permanente. Non copre l'inabilità temporanea.Ora, Il giorno 13/12/2009, mia madre è caduta fratturandosi un polso (doppia frattura scomposta di ulna e radio). Ingessata per 30 gg. Il giorno 13/01/2010, le viene tolto il gesso. La frattura non s'è ricomposta, anzi. Ricoverata lo stesso giorno operata il 15/01/2010 con applicazione di fissatore esterno. Dimessa il giorno 18/01/2010. (degenza ospedaliera 6 gg).La mia domanda è la seguente, l'assicurazione è tenuta ugualmente a coprire l'infortunio di mia madre oppure no?!Eventualmente, in caso di disdetta, si è obbligati a mandare una raccomandata con almeno 3 mesi di anticipo? In questi casi, le polizze si rinnovano tacitamente, per silenzio assenso? Come funziona?Grazie anticipatamente della collaborazione e delle risposteStefano

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purtroppo la polizza non era in vigore all'atto dell'infortunio, infatti a norma dell'art. 1901 cc in caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui hai effettuato il pagamento.Per disdire un contratto bisogna mandare raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni diversamente il contratto si rinnova tacitamente.

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Confermo quanto detto da Mik, la polizza non era operante alla data dell'infortunio.

Joe Petrosino
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Link vari vademecum settore recupero crediti.
http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057

Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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In questo caso quindi entra in vigore il tacito accordo? Nonostante questo non sia espressamente indicato nel contratto? Se si, decorre da quando? Dalla data di scadenza della polizza o dalla data di pagamento della stessa? Nel caso di pamento in ritardo, perchè è necessario pagare il compenso all'assicurazione per intero (senza penali), e poi questa non mette in essere la copertura dalla data naturale di decorrenza? (in questo caso 21/09/2010) ma solo dalla data di pagamento?In tal modo non risulta l'assicurazione in adempiente rispetto al contratto? Se no perchè? Ci sono sentenze della CdC, in merito? In termini di legge quindi, la data di rinnovo, è da considerarsi quella indicata dal contratto o quella di pagamento? Non è contraddittorio? Nel caso giusto sarebbe che l'assicurazione copra dalla data indicata dal contratto e che il contraente paghi una penale per il ritardo di pagamento o una penale per un eventuale dimenticanza della distetta. Così come pare risulta una grandissima ingiustizia ai danni del contraente (seppure inadempiente sui tempi). Il contraente in tal caso subisce un danno ben peggiore nel caso d'infortunio che non l'assicurazione che riceve in ritardo il pagamento. Secondo me questa disciplina andrebbe regolamentata un pò meglio per garantire e salvaguardare gl'interessi di entrambe le parti. Al momento non è per nulla così.

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Sarebbe interessante capire se ci sono sentenze della C d C in merito. In materia,sembra che la legge, vada a tutelare solo una parte delle 2. In tal modo lo stato di diritto del contraente, viene violato. E non di poco.E' giusto a mio parere che il contraente in ritardo (o del pagamento o sulla disdetta), paghi una penale commisura in % al totale dovuto all'assicurazione, e che la legge nel caso costringa al versamento di tale quota. Ma che perda la copertura assicurativa per dalla data di rinnovo (oltre i 15gg) alla data di pagamento effettivo è non un ingiustizia ma da terzo mondo. Alla luce del fatto che alle volte le persone anziane perdono la lucidità in merito a queste cose. (pagamenti, rinnovi etc). Senza considerare che in caso d'infortunio serio, la parte più danneggiata è sicuramente quella del contraente che riceverà il compenso stipulato.Equità in questa materia, ASSOLUTAMENTE non ce nè. Ed è del tutto palese e manifesta.

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La materia è regolata dal codice civile,e poi c'è da chiedersi se la resipiscenza dell'assicurata sia sopraggiunta a causa dell'evento??

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