Non sono d'accordo, da quelche ho letto io nel testo coordinato della legge e dall'annuario del contribuente dell'Agenzia delle Entrate, si evince che tutte le polizze sono coinvolte dall'abbassamento della soglia di calcolo fatta eccezione per le LTC.
Questo nuon vuol dire però che avere una polizza vita ante 2001 sia male, solo che il vantaggio è diminuito per i premi oltre soglia.
Comunque, ecco lo stralcio dell'annuario del contribuente 2013 in merito alla detrazione dei premi assicurativi:
Premi assicurativi
Sono detraibili dall’Irpef i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni pagati per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000. La detrazione è riconosciuta se il contratto di assicurazione ha una durata non inferiore a 5 anni e se, in tale periodo, non è consentita la concessione di prestiti.
Per i contratti stipulati da gennaio 2001, la detrazione è ammessa solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso
dal contratto. Nel caso di polizze “miste”, è detraibile solo la quota di premio relativa ai citati rischi.
L’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione del 19% è stato fissato dal Dl 102/2013 in
630 euro per l’anno 2013 e 530 euro a decorrere dal 2014. Dallo stesso periodo d’imposta, solo per i premi assicurativi che hanno per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana il limite massimo è di 1.291,14
euro (al netto dei premi versati per i contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente)