Visto il momento di crisi .. non posso + pagare le rate (250E mese) di
un'assicurazione stipulata 3 anni fa, trattasi della D`ORO di Alleanza, era
prevista una durata di 20 anni. Riscattando il tutto e recedendo dal contratto quando si magnano questi ........ ?
http://www.alleanza.it/atportal/media/show?18492Art. 11 - Riscatto Il Contraente, purché siano state pagate almeno due annualità di premio, può, mediante comunicazione da inviarsi per iscritto all'Impresa, risolvere anticipatamente il contratto con effetto dalla data della comunicazione. La risoluzione anticipata del contratto comporta la liquidazione di un importo (valore di riscatto) che si ottiene scontando l'importo della prestazione ridotta alla data di richiesta al tasso annuo dello 0,25% per il periodo che intercorre tra la data della comunicazione stessa e quella di scadenza. Il valore di riscatto viene aumentato, per il tempo trascorso dalla data dell'ultima rivalutazione sino alla data di richiesta, in base alla misura annua di rivalutazione in vigore.
9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha l'obbligo di versare la prima annualità di premio (Art. 1924 C.C.), fatta salva la facoltà di recesso entro i primi trenta giorni dal perfezionamento del contratto. Il Contraente può successivamente interrompere o sospendere il pagamento dei premi. L'interruzione del pagamento dei premi comporta: - lo scioglimento del contratto con perdita dei premi già versati, se non sono state versate almeno due annualità di premio; - lo scioglimento del contratto con restituzione di parte del risparmio
accantonato (valore di riscatto) se sono state versate almeno due annualità di premio e qualora il Contraente ne abbia fatta esplicita richiesta (come disciplinato al punto 10 della Nota informativa). Per ogni dettaglio si rimanda all'Art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
Art. 9 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione e riduzione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dall'Impresa, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per un capitale ridotto alle condizioni e con le modalità più avanti riportate. Allorché risultino versate le prime due annualità di premio il contratto rimane in vigore, anche senza il pagamento di ulteriori premi, per una prestazione ridotta pagabile nel caso di vita dell'Assicurato alla scadenza o di sua morte prima di tale scadenza. L'interruzione del pagamento dei premi comporta la cessazione delle assicurazioni complementari eventualmente sottoscritte. La prestazione ridotta si determina: - moltiplicando il capitale assicurato iniziale, al netto dell'eventuale bonus Più Valore, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, con eventuali frazioni, e il numero di premi annui pattuiti; MOD 10303680 D'ORO DI ALLEANZA - aggiungendo al valore come determinato al punto precedente la differenza tra il capitale rivalutato 9 di 14 alla ricorrenza annuale che precede la scadenza della prima rata di premio non pagata e il capitale assicurato iniziale. Entrambi i capitali sono da considerarsi al netto dell'eventuale bonus Più Valore; - attualizzando il valore come determinato al punto precedente per il periodo intercorrente tra il momento di riduzione (coincidente con la scadenza della prima rata di premio non pagata) e la scadenza del contratto ad un tasso annuo pari a: - 4,00% qualora siano state completate due annualità di premio; - 2,00% qualora siano state completate tre annualità di premio; - 1,00% qualora siano state completate quattro annualità di premio; - 0,25% qualora siano state completate cinque o più annualità di premio. Il capitale ridotto verrà rivalutato secondo la misura annua di rivalutazione prevista nell'Art. 3, senza aumento dell'aliquota di retrocessione, a ogni anniversario della data di decorrenza che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.