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Salve, avendo estinto anticipatamente una cessione del quinto ho chiesto la restituzione del premio assicurativo residuale e, come suggerito dal forum, ho fatto riferimento all'art. 49 del regolamento ISVAP n. 35.La compagnia assicurativa mi risponde che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del contratto di assicurazione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il premio rimane alla compagnia assicurativa.Inoltre, l'art. 56 del regolamento, ISVAP n. 35 prevede che il rimborso si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (1° dicembre 2010).Poichè il mio contratto porta la data del 22/09/2006 devo veramente rassegnarmi a non prendere il rimborso?

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Buon giorno,più tardi vedo se trovo qualche riferimento.Nel frattempo potrebbe leggere questa decisione dell'ABF.http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Finanziamento%2520contro%2520cessione%2520del%2520quinto%2520e%2520delegazione%2520di%2520pagamento/Estinzione%2520del%2520rapporto/Dec-20110224-359.pdfSaluti

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Buon giorno Cecilia,per capire meglio:1. la polizza (a premio unico iniziale) associata alla cessione del quinto e stata pagata all’intermediario o alla assicurazione?2. la stipula dell’assicurazione è stata fatta attraverso l’intermediario?3. l’intermediario è socio ABI? (controlli su questo link: http://www.abi.it/jhtml/home/conoscereBanche/sistemaItaliano/singoliAssociati/presenza/presenza.jhtml)SalutiP.S. Veda anche questa decisione: http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Incompetenza%2520per%2520materia/Dec-20101011-1055.pdf

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Buongiorno,non so nel caso di cecilia1 (dovremmo essere nelle stesse identiche condizioni da quel che ho capito), ma nel mio caso le risposte sono:1. intermediario2. sì3. sìQuindi ci sono i presupposti per far ricorso all'ABF? E se sì coinvolgere solo l'intermediario o anche la compagnia di assicurazioni (che tra l'altro non è neanche esplicitamente nominata nel contratto)?Grazie

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"Inoltre, l'art. 56 del regolamento, ISVAP n. 35 prevede che il rimborso si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (1° dicembre 2010).Poichè il mio contratto porta la data del 22/09/2006 devo veramente rassegnarmi a non prendere il rimborso?"I rimborsi su assicurazzioni vita non godute stipulate antecedentemente la data del 01 dicembre 2010 non sono obbligatori.Provi a farne richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 gg dall'estinzione anticipata e saranno obbligati comunque a risponderle cosa intendono farne col suo rimborso, se trattenerlo oppure restituirlo.

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Buon giorno pelikan,premesso:1. il Regolamento ISVAP n. 35 obbliga al rimborso in caso di estinzione anticipata o surroga delle polizze stipulate (a premio unico) a partire dal 1 dicembre 2010. 2. ANIA e ABI hanno sottoscritto un protocollo per il trasferimento del mutuo da una banca all'altra che recita: Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:a. ….(omissis)……….b. l’estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell’importo rimborsato.Dunque, ci si trova di fronte a due possibilità: inviare un reclamo all’assicurazione o all’intermediario che sono tenute a rispondere rispettivamente entro 45 e 30 giorni.A questo punto - visto1. come ha risposto l’assicurazione a Cecilia1;2. i orientamenti seguiti dall’ABF;3. l’obbligo dell’intermediario di valutare i reclami pervenuti anche alla luce dei orientamenti seguiti dall’ABF e di considerare le soluzioni adottate in tali casi (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – di banca d’Italia).Io (se fossi al posto suo) mi rivolgerei all'intermediario (il reclamo deve essere inoltrato mediante posta raccomandata, telefax o e-mail all’Ufficio reclami dell’intermediario – sul sito internet dell’intermediario e nelle note informative precontrattuali devono essere riportati tutte le informazioni utili per la presentazione di un reclamo).Se l’intermediario (che deve fornire una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo) non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente ci si può segnalare l’intermediario alla banca d’Italia, anche se sul rimborso non hanno nessun potere. Per questo, è meglio rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.Saluti

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