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Ci credo poco che "la magistratura" applichi la legge..............Immigrati, il d.l. 89/2011 è leggePubblicato in Normativa nazionaleData di pubblicazione: 03/08/2011Rimpatrio dei clandestini, allungamento della permanenza nei Cie da 6 a 18 mesi: lo prevede il d.l. Maroni convertito ieri. Primo sì anche al d.d.l. anti-burqaArticolo di Fortunato Laurendi tratto da www.lagazzettadeglientilocali.itRimpatrio dei clandestini, allungamento della permanenza nei Cie da 6 a 18 mesi e l'estensione da 5 a 7 giorni del termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, nel caso non sia stato possibile il trattenimento presso i centri. L'aula del Senato ha approvato ieri definitivamente il decreto-legge 89/2011, recante attuazione delle direttive europee per la libera circolazione dei cittadini comunitari e il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari ed approvato approvato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia europea che aveva parzialmente bocciato le norme che introducevano il reato di clandestinità (si veda il commento alla sentenza a questo link). Il provvedimento attende ora soltanto la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta (clicca qui per visualizzare il testo del provvedimento con l'evidenziazione delle modifiche apportate in sede di conversione). Primo disco verde anche al d.d.l. che vieta l’uso del burqa e del niqab. IMMIGRATII sì al decreto Maroni sono stati 151 sì e 129 i no. Hanno votato a favore Lega, Pdl e Coesione nazionale; contrari Pd, Idv, Terzo Polo (Api-Fli) e Udc. Il decreto prevede come detto il prolungamento da sei a diciotto mesi del trattenimento degli immigrati irregolari nei Centri di identificazione ed espulsione, norma molto contestata dalle opposizioni causa l'incongruenza del rapporto fra gli immigrati che non hanno commesso reati ma che possono essere trattenuti per un anno e mezzo nei Cie, e il limite massimo di un anno previsto dall'ordinamento per la custodia cautelare anche per reati gravissimi come l'omicidio. Il decreto introduce il permesso di soggiorno per motivi umanitari e anche il rimpatrio volontario assistito che potrebbe sostituire, in alcuni casi, il rimpatrio coatto degli immigrati clandestini. In questo caso l'immigrato può ottenere dal prefetto un termine da 7 a 30 giorni per il ritorno in patria. Espulsione immediata con provvedimento delle autorità di polizia, invece, per gli stranieri considerati pericolosi per ragioni di ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per il rischio di fuga. BURQA E NIQABPrimo a sì alla Camera al divieto in Italia di indossare in luoghi pubblici burqa, niqab o

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AMMINISTRATIVO 3 AGOSTO 2011, 08:16Convertito in legge il decreto sull’immigrazione, n. 89 del 2011L’opposizione: “scambio politico fra Lega e PDL: decreto immigrazione in cambio di processo lungo”Ieri pomeriggio (2 agosto) il Senato ha definitivamente convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.Sintesi delle dichiarazioni di voto finali (ed in calce il testo approvato)a) favorevoliSaltamartini (PdL): “un decreto importante posto a garanzia del diritto alla sicurezza dei cittadini”Bodega (LNP): “norme pienamente coerenti con la legislazione comunitaria sulla materia”.b) contrariAdamo (PD): “decreto, frutto di uno scambio politico tra le forze di maggioranza, che reca norme, soprattutto per quanto attiene ai rimpatri, di dubbia efficacia e di difficile gestione”.Serra (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE-PLI): “inaccettabile norma che consente di trattenere per ben 18 mesi nei centri di identificazione e di espulsione persone che non hanno commesso alcun reato”.Germontani (API-FLI): “la centralità del tema delle migrazioni nell’attuale fase storica di internazionalizzazione e globalizzazione… un decreto che rappresenta un’occasione persa rispetto ad un approccio maturo che dovrebbe spingere a privilegiare i contenuti anziché la propaganda, a partire da un approfondimento serio del concetto di integrazione”.Pardi (IdV): “il decreto si inscrive in un contesto di grande insofferenza verso i migranti e gli ultimi della società, con l’aggravante di essere l’oggetto di uno scambio politico fra la Lega e il PdL cui è stata garantita l’approvazione in Senato del provvedimento sul processo lungo”.Il testo approvatoDDL 2825 AS (già 4449 AC)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolariArt. 1.1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta UfficialeAllegatoMODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89All’articolo 1, al comma 1:la lettera a) è soppressa;alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;alla lettera f), le parole: «condizione per l’esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l’esercizio di un diritto».All’articolo 3, comma 1:alla lettera c):al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;alla lettera d):al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 13, comma 3,» e all’ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all’ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. – (Programmi di rimpatrio assistito).»;al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;è aggiunta, in fine, la seguente lettera:«g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis:1) le parole: «semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33,» sono soppresse;2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».All’articolo 5, comma 2:alla lettera a), dopo la parola: «mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell’esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».

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