Tutti gli interventi, nessuno escuso e quando dico nessuno escluso mi riferisco a tutti quanti nessuno escluso. Un assegno senza la data è NULLO. Nullo significa che non è mai esistito e non ha mai prodotto e mai produrrà gli effetti di titolo di credito, Questo dice la giurisprudenza. La pratica dice anche una altra cosa. Un assegno, quando viene riempito nell data (cosa come già detto giuridicamente non possibile) e viene messo all'incasso, NON ha nessuna prescrizione, salvo la facoltà del traente di "tentare" di dinostrare che ha rilasciato un assegno senza data, quindi nullo. Tra l'altro sempre più banche non protestano più i titoli senza fondi o senza autorizzazione (come nel caso il conto fosse chiuso, da poco tempo o da tanto tempo non fa differenza), per cui il problema "protesto" non esiste. Il tutto a prescindere se il conto è aperto o è chiuso, l'esecutività del titolo rimane SEMPRE, diciamo attiva, per cui sapere se il conto è aperto o chiuso, NON vuol dire proprio nulla. Dove si impare tutti questo? Basta leggersi il sito dell'ArbitroBancarioFinanziario dove tutte le sentenze emesse sono divise per argomento ed addirittura ci sono sentenze a CollegoiRiuniti, per mettere d'accordo sentenze diverse su stessi argomenti, fatte da collegi diversi. Ricapitolando un assegno senza data NON VALE NULLA, anche se la data viene messa dopo. La chiusura del conto dove è tratto l'assegno, non inficia nessuna azione di recupero. Un assegno NORMALMENTE emesso e regolarmente valido, di prescrive, per l'azione esecutiva propria del titolo di credito, entro tre anni, mentre il debito intrinseco nel titolo si prescrive nei tempi normali di un qualsiasi altra tipologia di debito.
ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNOATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO