Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68188  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 2862

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve, sono residente a Potenza, dove ho una casa e torno almeno un paio di weekend al mese, ma vivo e lavoro a Roma.

Nel 2013 abbiamo acquistato (con mutuo cointestato) una casa intestandola solo a mia moglie che vive insieme a me e nostra figlia in questa casa.

Io ho un reddito significativamente più alto di quello di mia moglie per cui quando abbiamo affrontato le spese di ristrutturazione (sostenute prevalentemente da me) le fatture sono state intestate a me ed io ho provveduto ad effttuare i bonifici come previsto dalla normativa, quindi anche specificando se il pagamento era per ristrutturazione, o risparmio energetico.

Oggi mi sono recato al CAF e mi è stato detto che in realtà io non posso portare in detrazione i costi sostenuti (che sono ingenti) perchè non sono residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, e che ovviamente nenache mia moglie potrebbe fruirne in quanto bonifici e fatture sono intestate a me.

In realtà sulla documentazione predispsota dall'Agenzia delle entrate si fa riferimento a familiare convivente che sostiene le spese?

Ch fare? Grazie

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Le detrazioni valgono solo per la prima casa e cioè quella in cui risiede tutto il nucleo famigliare. Avendo la residenza a Potenza non puoi usufruire delle detrazioni per spese sostenute in un immobile romano.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

@zizaia, per cortesia può citare la fonte della sua affermazione? dalle spiegazione fornite dal mod. unico 2014, persone fisiche, a pag. 55 sez. III a non c'è alcuna esclusione sui lavori straordinari eseguiti sul patrimonio edilizio e neanche in appendice a tale mod. unico a pagina 104 non si legge alcuna esclusione per seconde case o a residenti in altri luoghi. Addirittura anche chi è residente all'estero può accedere a questo beneficio. ovviamente è importante il metodo di pagamento voluto dall'agenzia delle entrate e altre cose che si leggono nel citato appendice. grazie per la risposta in modo che abbiamo una migliore informazione.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Intanto ringrazio entrambi per la risposta anche se oggettivamente quella di zizaia mi lascia alquanto perplesso. Ho cercato in rete ed ho trovato diverse circolari dell'Agenzia delle entrate, che pongono come requisito il fatto che la convivenza non sia episodica. Di fatto questo sembrerebbe escludere che convivenza debba essere intesa come residenza perchè la residenza per definizione non èuò essere episodica, mentre il domicilio si.

Ho interpellato un commercialista che mi ha confermato la possibilità di detrazione. A questo punto mi sono affidato alui.

Speriamo bene.

Saluti

aggiungi un commento
aggiungi un commento


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito