anch'io sono intestatario di un Buono Fruttifero Postale del valore di £. 500.000 con clausola "P.F.R." emesso nel 1979 ed anch'io ho avuto problemi al momento della riscossione poichè il direttore dell'ufficio Postale di emissione, venuto a conoscenza del decesso dell'altro cointestatario del BFP, mi ha chiesto di aprire la pratica di successione per poter effettuare il rimborso del suddetto buono (che oggi ha un valore poco inferiore ai € 5.000,00).
Voglio aggiungere che fino a pochi giorni prima che mi recassi all'ufficio postale, lo stesso direttore aveva già rimborsato numerosi BFP, tra l'altro di valore molto più elevato del mio, ad altri miei parenti che si trovavano nella medasima situazione poichè il cointestatario deceduto è lo stesso del mio buono fruttifero.
Il Direttore però sostiene che quando sono andati i miei parenti ad effettuare il rimborso egli non sapesse ancora del decesso di mia zia (che è la cointestataria di tutti questi BFP), per cui ritiene di aver operato in piena legittimità, ma che una volta venuto a conoscenza della morte di quest'ultima non poteva più effettuare i rimborsi per i restanti Buoni Fruttiferi Postali, ovvero quello mio e quello di mia nonna (sorella superstite della deceduta), entrambi con clausola "PFR".
Ora mi chiedo cosa hanno a che vedere le poste con eventuali - ma a mio avviso del tutto inesistenti - problemi legati alla successione quando il titolo emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti consente ad entrambi gli intestatari di poter compiere l'operazione di rimborso anche separatamente?
E se invece di un piccolo paese della Calabria quel BFP fosse stato emesso dalle Poste di Roma o di un'altra grande città, quali strumenti avrebbe avuto il direttore di quell'ipotetico ufficio postale per verificare che entrambi i cointitolari fossero vivi per poi poterlo rimborsare?
Avrebbe forse dovuto chiamare l'ufficio anagrafe del comune di Roma per avere questa informazione prima di cambiare il Buono Fruttifero???
E se così fosse (ma quando mai!!!), perchè il Direttore ha rimborsato gli altri BFP dei miei parenti senza il previo accertamento che entrambi gli intestatari fossero ancora vivi?
E' quindi del tutto evidente che Poste Italiane Spa, nel momento in cui si verificano situazioni di questo tipo, mette in moto dei meccanismi che impediscono, o meglio ritardano il pagamento dei suddetti Titoli.
Ecco perchè io, a seguito di una ricerca fatta in rete, ho deciso di scrivere al Direttore di quell'ufficio di Poste Italiane Spa la seguente lettera di messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 1219 e ss. c.c.:
"- AL DIRETTORE
UFFICIO POSTE ITALIANE S.p.A
Via *****************
CAP *****
*************************
****************, ******************
OGGETTO: Messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 1219 e ss. c.c.
Il sottoscritto ___________nato a ________, il ________ e residente a ____________, in via ___________, con riferimento a quanto in oggetto epigrafato, Le significa quanto segue.
PREMESSO
- Che in data ***************, il sottoscritto in compagnia di ***************, si recava presso l’ufficio delle Poste Italiane Spa in ********************, per effettuare il cambio di un Buono Fruttifero Postale con clausola “PFR” Serie “*” n°*******, emesso dalla Cassa Depositi e Presiti dello Stato per conto delle Poste Italiane (oggi Poste Italiane S.p.a.), intestato a favore del sottoscritto dalle Poste Italiane (oggi S.p.a.) in data ************;
- Che l’impiegato dello sportello stava regolarmente effettuando il suddetto cambio (tant’è che egli aveva finanche trascritto i dati del buono fruttifero sugli appositi registri postali), finché non si è verificato un problema tecnico-informatico, in seguito al quale si è recato dal Direttore per chiedergli lumi circa la successiva procedura da seguire;
- Che non appena il Direttore (del quale il sottoscritto disconosce le generalità) ha visionato il suddetto buono fruttifero postale (successivamente denominato “B.F.P.”), ha bloccato l’operazione di cambio e ha convocato il sottoscritto nella sua stanza, unitamente a******************, sostenendo che non avrebbe consentito al dipendente dello sportello di ultimare tale operazione, in quanto nel suddetto B.F.P. (che si allega in copia) risultava un secondo beneficiario deceduto e che, di conseguenza, per riscuotere le somme, il sottoscritto avrebbe dovuto aprire una pratica di successione;
- Che nonostante il sottoscritto abbia fornito al Direttore tutta la documentazione di cui era in possesso per rassicurarlo sulla regolarità legale del cambio del B.F.P.(tra cui opinioni in merito a questa problematica di esperti giuristi in materia, sentenze di tribunale e addirittura della Corte di Cassazione, di seguito specificate, che hanno già condannato Poste Italiane S.p.a. persino al risarcimento del danno cagionato in circostanze analoghe), egli si è trincerato dietro un garbato quanto fermo diniego all’espletamento dell’operazione di cambio;
- Che il Direttore, su esplicita richiesta, non abbia fornito al sottoscritto alcun atto, regolamento, circolare interna o normativa di legge che giustificasse la sua alquanto discutibile tesi circa l’indispensabile apertura della pratica di successione per poter effettuare il cambio;
- Che il sottoscritto, qualche settimana prima di recarsi all’ufficio postale di ********, aveva già tentato di effettuare il cambio nel più vicino ufficio postale di ********** dal quale era stato inviato un fax all’ufficio di ************* per chiedere l’autorizzazione al cambio del B.F.P., quindi nel pieno rispetto della procedura (che prevede un tempo massimo di 6 giorni lavorativi per concedere l’eventuale autorizzazione), ma che, a tutt’oggi, tale richiesta pare non essere stata evasa dal Direttore dell’Ufficio Poste Italiane di *************;
CONSIDERATO
- Che la disciplina sui buoni postali fruttiferi era contenuta nel libro III, capo VI del d.p.r. 29.3.1973 n. 156 (T.U. in materia postale) poi sostituito dal D.M. 19.12.2000, attualmente in vigore.
Tali buoni (istituiti con d.l. 26.12.1924 n. 2106 conv. l. 21.3.1926 n. 597) costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri (artt. 1 co. 1° e 5, D.M. 19.12.2000; artt. 171 e 178, d.p.r. 156/1973), come peraltro indicato nel titolo stesso. L’art. 1 co. 4°, D.M. 19.12.2000 conferma che “i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente”.
Ai sensi della norma transitoria, tali disposizioni si applicano anche ai buoni postali già emessi (art. 10, D.M. 19.12.2000). In quanto titoli nominativi, per quanto non diversamente disposto dalle norme speciali, trova applicazione la disciplina sui titoli di credito (artt. 1992, 1993 c.c.) ed in particolare sui titoli nominativi, in virtù della quale, "il possessore del titolo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore, contenuta nel titolo" (art. 2021 c.c.). Come dice la parola stessa, la clausola P.F.R. ovvero "pari facoltà di rimborso" attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto riscuotere il titolo per intero previa semplice presentazione del titolo. In virtù di tale clausola il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previo presentazione del titolo in originale.
- Che la pretesa del Direttore di richiedere, in tal caso, l'espletamento delle pratiche successorie appare in realtà del tutto destituita di fondamento posto che gli eredi subentrano nella posizione del de cujus senza per questo che tale successione possa impedire od escludere i diritti dei terzi, ovvero del contitolare superstite.
Deve quindi ritenersi la successione mortis causa intervenuta su uno dei contitolari non influisca sul diritto dell'altro di ottenere autonomamente il rimborso del titolo da poste italiane s.p.a. Ciò, ovviamente, fermo restando il diritto degli eredi di ottenere, se del caso, la ripetizione della propria quota di spettanza nei confronti del contitolare che abbia esercitato il diritto di riscossione del titolo.
Trova quindi piena applicazione, nei confronti di Poste italiane s.p.a., la disciplina dettata dagli artt. 1992 e 1993 c.c. non potendo quest'ultima eccepire questioni legate ai rapporti interni tra i contitolari del titolo.
D'altro canto, Poste italiane s.p.a. non può unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che "il vincolo contrattuale tra l'emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (Cass. civ. sez. Un. 15.6.2007 n. 13979).
La giurisprudenza di merito esistente sul punto ha peraltro confermato questo orientamento, condannando Poste italiane s.p.a. al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola P.F.R. (Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza 31.1.2011).
CONSIDERATO INOLTRE
- Che alla lettera I, dell'articolo 12 del testo unico sulle successioni (Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346) che elenca, appunto, i beni non compresi nell'attivo ereditario il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione. (D.L. 31/10/1990 n°346, art.12, Lettera I: “gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge”).
- Che nonostante quanto esposto in premessa, il Signor Direttore dell’Ufficio Poste Italiane con sede in *********, in via ***********, ad oggi non ha ancora adempiuto al pagamento del succitato Buono Fruttifero Postale;
Tutto ciò premesso e considerato
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile, il sottoscritto, formalmente,
LA INTIMA E LA DIFFIDA
a volere provvedere, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente al pagamento delle somme dovute, previa comunicazione scritta attraverso la quale venga indicata la data in cui il sottoscritto potrà nuovamente recarsi presso codesto o altro ufficio postale per effettuare il cambio del titolo e quindi riscuotere le somme spettanti.
In mancanza e senza alcun ulteriore avviso il sottoscritto sarà costretto ad adire le Autorità Giudiziarie competenti per vedere riconosciute le proprie ragioni con aggravio di spese a Suo totale carico, nonché per verificare l’eventuale rilevanza penale derivante dai fatti sopra esposti.
La presente vale quale interruzione dei termini di prescrizione previsti dalle normative vigenti.
Cordiali saluti.
______________, __________"
Tra qualche giorno ne conoscerò l'esito e vi terrò informati....
Ma intanto mi rivolgo a questo forum, chiedendo a chi ne sa più di me, se ho agito correttamente e quindi posso essere fiducioso in un ripensamento delle Poste o meno.
Grazie per l'attenzione.