Buona sera,
la risposta si trova nelle modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (approvato alla Camera il 16/12/2011 e approvato al Senato il 22/12/2011 (http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/78256).
“Articolo 19. – (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo della Tariffa | Indicazione degli atti soggetti all’imposta | Imposte dovute fisse | Imposte dovute proporzionali |
13 | 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica | euro 34,20 euro 100,00 | |
| 2-ter. Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. | | 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013 |
2. La nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
«3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».”
Saluti