Io ho trovato questi articoli, penso sia il primo, agli esperti il consiglio giusto:
Art. 519
Dichiarazione di rinunzia
I. La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
II. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
Art. 520
Rinunzia condizionata, a termine o parziale
I. È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Art. 521
Retroattività della rinunzia
I. Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
II. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Per quanto lunga possa essere la tempesta, prima o poi il sole dovrà pur splenderePer quanto lunga possa essere la tempesta, prima o poi il sole dovrà pur splendere