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vorrei sapere se la proposta irrevocabile d'acquisto corrisponde al preliminare o sono due cose differenti.

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Sono due fasi distinte. La proposta di acquisto si fa solitamente quando la compravendita avviene tramite intermediario immobiliare e consiste nel mettere per iscritto la cifra che si intende proporre per acquistare l'immobile ed è solitamente accompagnata dal versamento di una somma a titolo di caparra. Se il proprietario accetta, la somma viene incamerata in acconto sul prezzo. Se, viceversa, rifiuta, la somma viene restituita. In caso di assegno, questo NON deve essere incassato prima dell'accettazione e deve essere intestato al proprietario dell'immobile, NON all'intermediario.Il contratto preliminare di vendita (detto anche compromesso), è la scrittura privata che sancisce la compravendita ed anticipa il rogito notarile, con cui l'atto diventa cioè pubblico. Il preliminare può essere a sua volta registrato per maggiore garanzia.Nelle compravendite tra privati, è d'uso saltare la fase della proposta scritta addivenendo direttamente al preliminare di vendita.

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COME STRUTTURARE la Proposta irrevocabile di acquisto di immobili a tutela dell’acquirente PREMESSAIn un ns. articolo precedente (vedi tramite motori di ricerca alla voce “proposta irrevocabile di acquisto atto da ponderare attentamente”) venivano mosse argomentate critiche circa l’ impostazione dei fac-simili di PdA comunemente adottati censurandone l’indicazione minimalista. Le ragioni poggiavano sul fatto che La PdA non è una semplice “prenotazione” né è idonea a “bloccare l’affare” sulla base di scarne previsioni. Una volta sottoscritta “ per accettazione” da parte del proprietario determina un contratto concluso. Questo è chiaramente indicato nel codice (art.1326) e riconosciuto dalla giurisprudenza. Ai fini della trattazione in oggetto, censura ulteriore merita la norma deontologica prevista dalla maggiore associazione dei mediatori (Fiaip), ratificata da altre , dalle più autorevoli Associazioni dei Consumatori e Camere di Commercio. Trattasi dell’ art.4 che “autorizza” il mediatore a tacere il nome del venditore fino a conclusione dell’affare. Al contrario la norma deontologica dovrebbe imporre la immediata menzione della proprietà ed eventualmente obbligare l’aspirante acquirente alla riservatezza durante e dopo la trattativa.A sostegno si riportano alcune ragioni fra le tante: se non fossero noti gli estremi della proprietà: Come verificare che il soggetto venda un bene effettivamente proprio?Come potrebbe il consumatore regolarsi per schivare un soggetto in odore di fallimento? Come rintracciare in Conservatoria dei RRII gli atti “a favore e contro”? Come individuare protesti di assegni o cambiali riferibili al soggetto? Come scovare esecuzioni immobiliari in corso consultando i registri della cancelleria ? Come richiedere l’estratto di riassunto di matrimonio ? (molto importante e generalmente snobbata) NEL MERITO Al proponente, se proprio desiderasse formulare una PdA, consigliamo prima di firmare alcunché di esperire 20 condizioni preliminari , che se non soddisfatte potrebbero indurlo ad abbandonare l'affare o alternativamente accettare scientemente i rischi e limiti .PARTE PRIMAEccolo la ceck list delle cose da osservare:1-Rilascio da parte della presunta proprietà una lettera liberatoria ai fini della c.d. Privacy, che autorizzi l’assunzione di informazioni commerciali e tecniche pertinenti l’unità immobiliare (C/o Comune, C/o amministratore condominiale C/o Istituti bancari etc.)2-Verifica, presso ufficio tecnico comunale, delle evoluzioni del Piano regolatore per individuare le possibili future fonti di immissioni nocive o fatti limitativi del valore (grattacieli, tangenziali, discariche, tralicci, cimiteri, acciaierie, discoteche, termovalorizzatori, centri sociali, campi profughi o nomadi, etc.)3-Verifica con un geometra della qualità oggettiva dell’ Unità immobiliare e pertinenze ( esposizione, infissi, serramenti, pavimenti, sanitari, impianti, stato del tetto, amianto eternit, assito e travi, infiltrazioni, impermeabilizzazione, coibentazione, umidità, muffe, etc.); Verifica la reale metratura ed il riscontro di mappali e subalterni 4-Verifica della vigenza della piena proprietà e titolarità del bene tramite l’interpretazione dell’atto di provenienza 5-Verifica (n alternativa) dell'atto di donazione e successione, del testamento, della accettazione all’eredità 6-Verifica dell’ inesistenza di ipoteche giudiziali, servitù particolari, altri vincoli limitativi .7-Verifica che l’unità immobiliare insista su terreno in proprietà e non “in diritto di superficie” 8-Verifica, in caso, dell’onere di esperire procedure di prelazione a valori prefissati dal Comune9-Verifica dell’inesistenza di protesti di assegni o cambiali a carico del venditore10)- Verifica del regolare pagamento di cartelle esattoriali (è un primo sintomo di insolvenza) 11)-In caso che la venditrice sia una Srl/spa, richiedere una visura camerale, copia dell’ atto costitutivo. Verificare la situazione patrimoniale tramite l’ analisi dei bilanci di esercizio e note integrative. Verificare inoltre la legittimità dei poteri e di carica; In caso che la venditrice sia una ditta individuale o Snc o SAS, farsi consegnare i bilanci dal commercialista; In caso la proprietà sia attribuibile ad un privato (senza partita Iva), valutare che comunque non detenga quote come socio illimitatamente responsabile; in caso affermativo, valutare i bilanci della Snc o Sas partecipata .12- Verifica del regime patrimoniale dei coniugi e della eventuale sussistenza del fondo patrimoniale della famiglia previo analisi del “estratto di riassunto di matrimonio”13-Sussistenza della originaria licenza, autorizzazione, concessione edilizia, della relativa planimetria, del certificato abitabilità:14-Verifica di eventuali varianti successive autorizzate, la nuova planimetria aggiornata e la rispondenza alla configurazione attuale 15-Analisi della pratica di condono edilizio eventuale e del pagamento oneri conseguenti16-Regolarità delle schede catastali anche in rapporto alla distribuzione dei vani.17-Analisi del regolamento condominiale (contrattuale o assembleare) e dei limiti che esso impone.18-Verifica degli ultimi verbali di assemblea ordinaria e dei bilanci consuntivi condominiali19-Verifica degli ultimi verbali di assemblea straordinaria condominiale 20-Piscina condominiale: verifica delle regole anche di protezione da possibili sinistri PARTE SECONDASe detti accertamenti avessero dato esisto positivo, procedere alla formulazione della PdA , subordinandone la validità alla sussistenza dei requisiti sopra riscontrati e dei successivi economicamente rilevanti quali:21-Inesistenza di diritti di terzi non trascritti (es: assegnazione a coniuge separato o diritto di abitazione del coniuge superstite) e di vincoli locativi22-Inesistenza di cause condominiali ( rischio di costi imprevisti conseguenti la soccombenza ) 23-Inesistenza fra i condomini di soggetti falliti (Il mancato pagamento delle rate si spalma su tutti)24-Cerificazioni abbinabili al rischio elettrico ( impianto elettricità, videocitofono, parabolica etc.)25-Cerificazioni abbinabili al rischio di esalazione di ossido di carbonio , di incendi, di scoppio per fughe di gas ( per le parti comuni vedi Nulla osta prevenzione incendi)26-Esistenza di porte ignifughe obbligatorie in case singole ma anche in zone condominiali (es. locali cantine o garage) e dei fori di aerazione 27-Esistenza del libretto di manutenzione per caldaie e cappe e l’avvenuta regolare manutenzione- 28-Cerificazione/ Attestazione Energetica ( in Lombardia , da allegare ai rogiti dal 1 luglio 2009)29-Previsione di garanzie e/o depositi presso terzi se la vendita precede lo scadere del quinquennio 30-Regolare presentazione d. dichiarazioni fiscali, pagamento di imposte dirette e/o indirette31-Indicazione della data prevista per il rogito, indicazione delle modalità di pagamento32-Subordinare, se necessario, la validità della PdA all ’assenso di concessione di un mutuo ipotecario 33-Prevedere l’obbligatorietà di riportare nel rogito le condizioni qui elencate.34-Prevedere l’entità di una caparra confirmatoria o penale che tenga conto delle eventuali perdite date da mancata esecuzione del rogito per causa imputabile al venditore (spese per doppi traslochi, provvigione al mediatore di quest’atto, perdita di caparre e provvigioni se l’acquirente a monte si fosse impegnato a vendere la propria Unità abitativa confidando sul buon fine di questo acquisto- spese di doppi traslochi )35-previsione delle penalità per ritardata consegna (inadempimento lieve) del bene entro un determinato periodo di “sopporto” oltre il quale l’ inadempimento è grave con diritto alla risoluzione contrattuale. 36-Indicazione della percentuale di mediazione (consigliabile 50% al preliminare e 50% al rogito) escludendo qualsiasi altro compenso ( no al c.d. “supero”) ed escludendo il diritto a rimborso spese.37-indicazione a carico del mediatore di una obbligazione di farsi parte attiva per ottenere tutti i documenti necessari dalla proprietà.38-Indicazione dell’ obbligazione ex art. 1763 ( il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti) se si intende coinvolgere l’intermediario come garante del buon fine dell’affare.39-Previsione di un deposito cauzionale da versare contestualmente la presentazione della PdA a garanzia dell’obbligazione unilaterale. Indicazione del termine entro il quale il venditore è tenuto ad accettare la proposta o rendere la cauzione. Indicazione delle modalità di comunicazione dell’ “accettazione” con data certa (fax, e:mail, raccomandata)40-Previsione che l’ accettazione della PdA non determini il sorgere di un contratto di compravendita ma atto prodromico alla esecuzione di un successivo atto traslativo ( rogito). 41- altra documentazione serve in caso l’unità immobiliare risulti locataFASI EVOLUTIVE E SUCCESSIVESe la PdA così formulata venisse accettata, tutto bene. Diversamente il venditore dovrebbe spiegare perché non può o non intende soddisfare le condizioni poste. Probabilmente le parti si arresteranno. A quel punto emergerà la figura del mediatore-negoziatore come voluta dal codice (art. 1754: è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare) che tramite il suo lavoro favorirà l’ incontro delle volontà. Si procederà alla riformulazione di una nuova proposta o direttamente ad una “promessa bilaterale di compravendita “ (c.d. preliminare o compromesso) o al rogito sulla base di accordi.condivisiIL preliminare potrà essere registrato e trascritto da un Notaio al valore reale (c.d. “giusto prezzo” ottima garanzia, specialmente se trattasi di prima casa )……………….……………………………………………………………………….In alternativa, l'assegno circolare a saldo rimarrà depositato presso il Notaio fino alla trascrizione della compravendita in primo grado e/o fino a consolidamento della iscrizione ipotecaria (anni fa le società di leasing e banche mutuanti facevano così)………………………………………………………………………………………………………Questo “modus operandi” determinerà generale soddisfazione: il proponente avrà avuto modo di esporre e contrattare ogni esigenza ed evitato ogni sorpresa negativa ; IL venditore avrà evitato il rischio di controversie giudiziali e ,nelle more, il congelamento della vendita. L’agente avrà svolto un buon lavoro, e meritato la giusta provvigione.CONCLUSIONiDalle problematiche emerse ben si potrà comprendere come sia importante che l’acquirente venga assistito da un professionista di parte (avvocato o commercialista affiancati da geometra di studio). Qualsiasi testo sulle compravendite, articolo della stampa specializzata concordano all'unisono. Professionista e agente hanno funzioni diverse e spesso antitetiche: L'agente punta a stringere i tempi e concludere l'affare mediando fra due parti; il professionista a prendere maggior tempo per gli opportuni accertamenti ; Il mediatore è un intermediario, equidistante, e risponde per fatti a lui noti o facilmente riconoscibili ; Il professionista è “schierato” dalla parte del cliente che deve tutelarlo da ogni possibile danno previo una prestazione di elevato livello ; Problematiche legate a donazioni, successioni, diritto di abitazione, separazioni legali, analisi ed interpretazione di bilanci societari e note integrative, valutazione dei rischi di revocatoria fallimentari o revocatoria ordinaria, privilegi speciali, analisi patrimoniali atte a prevenire accertamenti induttivi, valutazione degli impianti tecnologici, dei regolamenti condominiali e della legittimità dei vincoli, per citarne qualcuna, prevedono specifiche preparazioni e competenze.Il codice comunque non vieta che le garanzie opportune o richieste dall’acquirente come sopraelencate vengano assunte dal mediatore in maniera chiara e scritta (non verbale) ai sensi dell’ art. 1763 del codice civile (Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti). L’acquirente, spesso sprovveduto e sfornito delle competenze necessarie, previo controllo della solvibilità dell’agente e dei contenuti specifici della sua polizza di assicurazione, potrebbe ragionevolmente valutare anche questa opportunità. L’articolo sopra riportato è ideato e creato dall’ autore sottoscritto che risponde della serietà dello stesso- E’ di libera fruizione a condizione venga citato l’autore e il suo indirizzo di posta elettronica.CordialmenteEnnio Alessandro Rossi, commercialista in Brescia, [email protected]

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A cura di Ennio Alessandro Rossi , commercialista in Brescia [email protected] (Se citato l’autore e l’indirizzo posta elettronica, l’articolo è liberamente utilizzabile e pubblicabile)La proposta irrevocabile di acquisto (ex art.1329) . Atto rilevante da ponderare attentamente È indiscutibile che la Proposta di acquisto, sottoscritta per accettazione, determini il sorgere di precisi obblighi contrattuali non revocabili pena la perdita del deposito cauzionale ed il pagamento all’agente della mediazione; Lo svantaggiato è innanzitutto il proponente l’acquisto.Le “proposte irrevocabili acquisto” ( più avanti P.d.A), correntemente utilizzate , sono carenti di una serie di pattuizioni che rinviate a discussione nel successivo “preliminare” possono generare liti; Il proponente non ricava alcun beneficio dalla sua presentazione, anzi si espone anzitempo e unilateralmente; Gli unici a trarne effettivo vantaggio sono il mediatore che, verificandosi l’accettazione, in forza di un contratto perfetto (vedi art.1325-1326) è in grado di dimostrare la conclusione dell’affare e la maturazione del diritto alla provvigione, e l’aspirante venditore che potrebbe innescare una piccola asta al rialzo.Per evitare inutili rischi e prevenire litigi, è opportuno che solo dopo aver preso visione della documentazione della casa e dopo aver esperito gli altri importanti preventivi controlli, l’aspirante acquirente proceda direttamente alla stipula di una “promessa bilaterale di compravendita” ben formulata. Se proprio desiderasse presentare la P.d.A, lo dovrebbe fare almeno dopo aver visionato la documentazione più importante (es. atto di provenienza, planimetrie, licenza edilizia, visura ipotecaria, visura a ufficio protesti, visura a registro imprese ) e prevedendo da subito tutte le condizioni per le quali è disposto ad obbligarsi.Esempio n.1:Dopo l’ accettazione della P.d.A, il proponente scopre che poco prima sono state deliberate (e taciute) spese condominiali straordinarie di rilevante entità (sostituzione caldaia , rifacimento tetto e facciate, rimozione amianto/eternit ), che i lavori e pagamenti cadranno a cavallo del rogito. Si aprirà una questione spinosa: A chi tocca pagare le rate condominiali ? E che si fa visto che una parte vorrà addossare integralmente la spesa all’altra ? Una lite? Un costoso arbitrato? ( la giurisprudenza, incerta e contraddittoria certo non aiuta) Esempio n.2 Se per inesperienza (di casa se ne compra una o due nella vita) il proponente l’acquisto, all’atto della proposta (poi accettata) , avesse comunicato verbalmente, ma dimenticato di far scrivere che la validità della stessa doveva subordinarsi alla NON PROVENIENZA del bene da successione o donazione? In primis, (salvo che non voglia perdere il deposito e pagare la mediazione) si troverà obbligato ad acquistare un bene di insicura provenienza e circolazione. In secondo luogo la Banca potrebbe negare l’erogazione del mutuo cui il malcapitato avesse fatto conto per pagare la casa. Chi lo tirerebbe fuori da tale pasticcio? Chi condividerà le ansie e le notti insonni ? Chi attenuerà la sua rabbia per essersi fidato? E se risultassero mancanti le certificazioni utili od obbligatorie (es. certificazione energetica ), chi paga la salata parcella del professionista che dovrà predisporla ? E se, a P.d.A accettata, il malcapitato accortosi che altri fatti per lui rilevanti non corrispondono alle originarie rassicurazioni verbali decide di rinunciare a proseguire nell’affare, chi lo rimborserà dell’acconto che sicuramente perderà ? Chi lo difenderà dal mediatore, che maturato il diritto alla provvigione avendo portato le parti alla conclusione dell’affare, non vorrà sentire ragioni ? Facile comprendere a questo punto l’opportunità di chiarire ogni aspetto prima di contrarre qualsiasi obbligazione, a maggior ragione se unilaterale. La indicazione preventiva nella P.d.A di tutte le condizioni poste su tutti gli aspetti rilevanti metterà il proponente al riparo da sorprese e nella condizione di contrattare alla pari. Problemi non da poco che tolgono la tranquillità a quanti “allo sbaraglio ma in buona fede” si avvicinano al mercato immobiliare investendovi risparmi di una vita. I siti delle associazioni dei consumatori, i blog del settore, sono zeppi di casi capitati a giovani e/o inesperti che solo troppo tardi capiscono in che guaio si sono cacciati. Parimenti opportuno pare pretendere che Associazioni dei consumatori, Agenzie immobiliari e quant’altri attori de sl settore adottino formulari di P.d.A. complete così che ogni problematica emerga prima dell’assunzione di un gravoso impegno unilaterale (tale è la proposta di acquisto fino a che non venga accettata) e prima dell’accettazione. In tal maniera l’aspirante venditore si guarderà bene prima di accettare e sarà conseguentemente tenuto a negoziare le condizioni proposte . Così si potrà prevenire contenzioso e garantire ordinata continuità e serietà dell’ affare. Per inciso è rilevante che il proponente sappia che la “proposta di acquisto” non è (come spesso viene millantata ) una “ semplice prenotazione” né serve a “ bloccare l’affare “ visto che la proprietà per un certo tempo è libera di confermare o disattenderla. Il proprietario di un immobile appetibile potrebbe addirittura innescare un’asta al rialzo e accettare solo la proposta migliore respingendo le altre, senza conseguenza alcuna.Né si obbietti che il proponente ha la facoltà di recedere prima dell’accettazione ; Taluni (es. alcune Camere di Commercio) sostengono che il proponente può recedere entro 4 giorni dalla presentazione della proposta (seppure irrevocabile) a meno che non si sia già verificata l’accettazione. Tale “tutela” pare di facile aggiramento: se il proponente comunicasse tale volontà gli verrebbe immediatamente obbiettata l’impossibilità del recesso in quanto guarda caso “solo poco prima” la proposta è stata accettata. Insomma nella realtà è una garanzia inconsistente salvo che il proponente non specifichi che il recesso o l’accettazione devono formalizzarsi con un fax, un e:mail che indicano in maniera certa, data, ora, minuto. Al di là delle sciocchezze sostenute da taluni, prive di qualsiasi consistenza giuridica, la “proposta di acquisto” per il fine che intenderebbe perseguire, neppure dovrebbe chiamarsi così, e neppure richiamare termini come “compratore” o “venditore” , che potrebbero indurre a ritenere che con la accettazione esplicita sia già perfezionato un contratto di compravendita bello e buono ; Infatti un contratto (anche di compravendita immobiliare) è concluso(seppure vincoli solo le parti fino alla trascrizione a cura del Giudice o a cura del Notaio rogante) se redatto in forma scritta ex art.1350, se contiene i requisiti essenziali ex art. 1325, “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte “ (ex art. 1326 c.c.), caratteristiche che si riscontrano tutte nella “proposta irrevocabile di acquisto accettata”. E seppure “ L’acquirente” o “ Il Venditore” nella P.d.A, più propriamente definibile “preliminare del preliminare”, manifestassero l’intenzione di rinviare il perfezionamento di tutti gli accordi ad un successivo atto preliminare (manifestando così una volontà sostanziale diversa da quella formale), rimarrebbe “ il tarlo”, “ l’equivoco” ingenerato dai quei termini impropri. Per convincere gli scettici basti pensare a quanto avviene comunemente in ambito imprenditoriale/aziendale. In quella sede è norma che il cliente, dopo articolata e completa negoziazione su ogni aspetto, “proponga -al fornitore- di acquistare irrevocabilmente” un certo macchinario fabbricato appositamente negli USA. Il fornitore ritorna firmata “per accettazione” la P.d.A. Tanto basta per veder concluso un contratto di compravendita A nessuno in ambito aziendale passerebbe per la testa di far seguire alla “proposta di acquisto accettata ” che come visto è già compravendita , un preliminare (alias, compromesso) e poi di nuovo un successivo contratto di compravendita (alias rogito) Come già scritto lo scambio di volontà della “proposta di acquisto accettata”, salvo l’interpretazione contorta di chi a tutti i costi lo vuol far passare al di là della logica e del diritto, come “un preliminare del preliminare”, determina il nascere di un contratto di compravendita perfetto ex art. 1325 e 1326, che pure dovrà essere rifuso nell’ atto notarile per ottenere la trascrizione per la pubblica conoscenza ; Tanto è che nell’ipotesi che dopo l’accettazione, una delle parti non volesse addivenire alla esecuzione e trascrizione dell’atto notarile la parte che ne avesse interesse potrebbe pretendere e ottenere la trascrizione d’imperio dal Giudice adito. (vedi in appendice, punto 1-2-3) Comunque più correttamente la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto” come la si vorrebbe intendere, dovrebbe chiamarsi “preliminare del preliminare “ e il proponente non dovrebbe proporre “di acquistare” né il venditore accettare di “vendere” ma il proponente dovrebbe promettere di ad eseguire dopo tot giorni dall’accettazione, “una promessa bilaterale di compravendita ”, detta comunemente “preliminare”, contratto prodromico alla esecuzione del successivo rogito notarile.Conclusioni: la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto” comunemente riscontrabile nei formulari e nei siti web è giuridicamente pericolosa ; come visto ,se accettata, può determinare la nascita di un vero e proprio contratto di compravendita con il rischio che l’interessato richieda alla Magistratura la trascrizione giudiziale e con conseguenze fiscali dirompenti.Può essere causa di successivi conflitti visto che impegna le parti solo su pochi aspetti salienti rinviando la discussione di altri non meno rilevanti, al successivo “preliminare”, sede nella quale non è detto che le parti addivengano ad un accordo. E’ atto “opprimente” per il proponente che se volesse recedere perderebbe deposito cauzionale e dovrebbe pagare comunque la mediazione. APPENDICEFonte: Consiglio N. Notariato –1-Pericolosità di utilizzo di termini impropri -2- La proposta irrevocabile di acquisto -3- ConsiglioNotariato Venezia -1-“Capita che inesperti utilizzino la frase "vendo, acquisto" invece di "prometto di vendere, prometto di acquistare".- Quando succede, si ha una vendita vera e propria che vincola però solo le parti che l' hanno sottoscritta (n.d.r. :cio’ si ottiene con la trascrizione) . Se sorgono liti e si è costretti a registrare questo tipo di accordo si pagano pesanti imposte sull'avvenuta vendita. Finché comunque un contratto non passa nelle mani del notaio ed è trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari non ha alcuna efficacia nei confronti di terze persone, Stato compreso”-2-“La proposta di vendita o di acquisto è un documento che le parti possono firmare prima della compravendita vera e propria. Essa consiste, rispettivamente nella manifestazione della volontà di vendere fatta dal proprietario del bene ad un probabile acquirente o nella manifestazione della volontà di acquisto fatta da un possibile acquirente al proprietario del bene: in entrambi i casi con l’accettazione della proposta, quantunque non lo si creda, il contratto di compravendita è perfezionato e vincolante per entrambe le parti………..Di solito, inoltre, la proposta, sia essa d’acquisto sia essa di vendita, è irrevocabile: il proponente si obbliga cioè a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo durante il quale, anche se volesse revocarla, perché magari ha cambiato idea, non può farlo o, se lo fa, ciò non ha alcun effetto. Contrariamente a quanto si possa comunemente credere, non è poi così facile quindi, un volta firmata la proposta, poter retrocedere dalla stessa, imponendo detta proposta degli obblighi alle parti che l’ hanno sottoscritta.”-3-Nel vademecum (pertinente la compravendita immobiliare) edito dal Consiglio notarile di Venezia in collaborazione con la Camera Arbitrale , nel capitolo “ Agente immobiliare la proposta e l’accettazione” cosi si trova scritto:“ …..In realtà quei due documenti (proposta e accettazione) costituiscono già una vendita e quindi se per qualsiasi ragione giungono nelle mani degli uffici fiscali vengono imposte sanzioni e tasse come quelle gravanti sulla vendita”. L’assunto è completamente condivisibile. Oggi 19 gennaio 2009L’articolo è totalmente di mia creazione. Mi assumo ogni responsabilità riguardo la serietà dei contenuti. F.to Ennio Alessandro Rossi

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La mi scusi sig.ragionier.dottor rossimi puo fare un sunto?in pratica e meglio pagare quando l'energumeno firma?o non pagare affatto?saluti nheeeee!

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