Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68199  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 2318

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

sentenza di cassazione e nuovo codice la sanzione accessoria del 126 bis non puo essere applicata se si e' presentato ricorso al sig prefetto oppure se e' stata richiesta la sospensione nel ricorso al gdp.la sanzione del 126 bis deve essere notificata entro 90 giorni dalla mancata comunicazione. cioe' deve essere notificata entro 90 giorni a decorrere dal 61 giorno passato dopo l'infrazione commessa.mi rimane solo una perplessita'. nella interpretazione della sentenza di cassazione si legge che:in caso di rigetto del ricorso sta alla amministrazione inviare al proprietario del veicolo il modulo con la richiesta dei dati del conducente.saluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito