1. In data 03/11/2009 mi viene notificato verbale di accertamento per violazione art. 173 c. 2 e 3 bis (guida con uso del telefono cellulare) avvenuta in data 05/09/20092. In data 09/11/2009 mi reco all’Ufficio del Comune sede del Comando di Polizia Municipale che ha effettuato l’accertamento, per ottemperare a quanto previsto dall’art. 126 bis – c. 2 -. Infatti consegno una mia dichiarazione dove indico che l’automobile, benché a me intestata, è di fatto di mia moglie la quale ha uso esclusivo. Allego a tale dichiarazione la fotocopia della patente di guida di mia moglie, la quale sottoscrive per concordanza in calce alla medesima dichiarazione. A questo punto mia moglie attende l’arrivo della notifica del verbale a lei intestato, essendosi spostata da me a lei la violazione dell’art. 173 c. 2 e 3 bis. Cosa che non avviene.3. In data 01/04/2010 viene redatto sempre dallo stesso organo di polizia municipale nei miei confronti verbale di accertamento per non aver ottemperato al disposto dell’art. 126 bis, intimandomi il pagamento. La giustificazione dell’organo di polizia è quella che dalla mia dichiarazione non si evince in maniera inequivocabile chi fosse alla guida dell’auto al momento della violazione.4. Avverso all’accertamento in data 16/06/2010 propongo ricorso alla Prefettura competente avverso l’accertamento per violazione dell’art. 126 bis C.d.S. chiedendo l’archiviazione del verbale e contestualmente chiedo di essere sentito.5. In data 30/09/2010 vengo sentito dalla Prefettura. Attendo quindi le determinazioni del Prefetto mediante l’emanazione dell’Ordinanza di Ingiunzione di pagamento o dell’Ordinanza di Archiviazione. Ad oggi tali determinazioni non mi sono state notificate. 6. In data 15/11/2011 ricevo da Equitalia la cartella esattoriale di € 421,00 per l’accertamento forzato della violazione dell’ art. 173 c. 2 e 3 bis.Ora, essendo i due procedimenti legati uno all’altro, gli scenari che si delineano mi pare siano 2:a. Il Prefetto rigetta il ricorso e mi tocca pagare sia la multa ex art. 173 c. 2 e 3 bis C.d.S, sia quella per non aver ottemperato al disposto dello stesso art. 126 bis – c. 2 -.b. Il Prefetto accoglie il ricorso, valutando valida la mia dichiarazione ex art. 126 bis – c. 2 -. e quindi conferma che non ero io alla guida dell’autovettura. In questo caso a mio parere viene a cadere anche la contestazione di cui art. 173 c. 2 e 3 bis C.d.S.Per concludere:Il Comando di Polizia Municipale non doveva aspettare la decisione della Prefettura circa il ricorso da me opposto prima di rendere esecutivo, tramite Equitalia, il verbale di cui all’art. 173 c. 2 e 3 bis C.d.S.?
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15/11/2011, ore 21:40
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16/11/2011, ore 13:10
Purtroppo c'e' un errore di fondo ... il proprietario del veicolo e' sempre co-obbligato in solido per le multe ,quindi se non paga il conducente paga il proprietario , pero' aver chiesto ad equitalia la riscossione di entrambe le multe non e' lecito essendocene una pendente , bisogna comunicare a equitalia che una delle due e' pendente per bloccare la cartella , ma in ogni caso la prima multa va pagata |
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16/11/2011, ore 13:13
mi sa che ho letto male ... se equitalia ha richiesto solo la multa per la guida col cellulare va pagata . |
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16/11/2011, ore 15:26
Il conducente (vero trasgressore) per poter pagare la multa oppure per esercitare il diritto al ricorso doveva ricevere la notifica dell'accermento. Infatti i 150 (ora 90) giorni per la notifica del verbale decorrono dalla individuazione (ex art 126 bis) del vero trasgressore.In questo caso, però, non avendo mia moglie mai ricevuto nessuna notifica non ha potuto esercitare il legittimo diritto di ricorso.Perciò l'obbligato in solido deve pagare la multa solo se non la paga il trasgressore; il trasgressore può pagare la multa se gli viene contestata o notificata. |
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16/11/2011, ore 20:05
veramente incasinata la situazione. le lascio qualche dato poi lei ci ragioni sopra.a) ricorso al sig Prefetto. non sospende i termini per il pagamento. forse se avesse fatto ricorso al sig prefetto presso il comando che le ha inviato la notifica non avrebbero dato seguito immediatamente alla messa a ruolob) non ho preso nota delle date e qui scrivendo non le vedo, ma il sig prefetto ha un termine nel quale darle risposta. se non avesse ricevuto alcuna notizia entro i 180 gg il ricorso dovrebbe considerarsi accettato.c) visto che l'infrazione non e' stata contestata, la procedura e' di inviare la notifica al proprietario del mezzo che e' lui responsabile del pagamento dell'infrazione. Lei non puo fare ricorso perche' il conducente era altra persona e quindi invitare il comando a trasferire ad altri la sanzione.Ma... il conducente ha il diritto di presentare ricorso contro le sanzioni (sempre che abbia motivata ragione) anche quando il proprietario abbia pagato la sanzione. Il diritto permane anche quando lo stesso non abbia ricevuto alcuna notifica.d) il comando ha preso una topica non ponendo a carico della signora la sanzione accessoria ed emettendo una ulteriore cartella.A questo puo rimediare chiedendo al comando di rettificare i provvedimenti in autotutela. cosa che dovrebbero eseguire appena capito l'accaduto.Saluti |
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22/11/2011, ore 22:25
Aggiornamento:udite udite, la prefettura ha accolto il mio ricorso con decisione del dicembre 2010!!!! e ha archiviato l'accertamento per l'art. 126 bis c.d.s.In parole povere ha dichiarato che ho completamente ottemperato all'obbligo di comunicare i dati del conducente effettivo al momento della violazione. Quindi, ora, è stabilito con certezza che alla guida dell'auto non ero io ma la persona da me indicata (mia moglie - trasgressore effettivo). Ma a lei non è mai stato notificato il verbale per violazione art. 173 c.d.s. (telefonare mentre si guida).A questo punto chi può fare ricorso avverso l'accertamento per guida con telefonino?Mia moglie no, perchè non può fare ricorso contro un verbale che non ha mai preso (è riportato anche sul sito della prefettura nella voce "chi può fare ricorso" Cito testualmente: "Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento....")Io neanche perchè è stato accertato che non guidavo la macchina al momento della trasgressione e che ottemperando al disposto dell'art. 126 bis c.d.s. mi sono liberato da ogni ulteriiore incombenza. E poi a chi verranno decurtati i punti della patente?1. A me no perchè ho comunicato i dati del conducente2. A mia moglie neanche, poiché la decurtazione dei punti è una pena accessoria e discendente da quella principale.Sta di fatto che ho ricevuto la cartella Equitalia della somma di 421 e rotti euri per una violazione (art. 173 c.d.s.) che non ho commesso.Cosa mi consigliate di fare? |
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