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Un saluto a tutti. Mi chiamo Fabrizio e sono un cittadino romano.Vorrei avere cortesemnte delle delucidazioni, in base alla vostra esperienza, sulla circostanza che vi esporrò qui d'appresso.Mi è stato notificato un verbale di cui vi riporto alcune righe:..." Il giorno 11/10/08 alle 18:55 nel Comune di Roma in LTE FIORENTINI/PTE V. Emanuele II PROV DIR: V: CONCILIAZIONE il conducente del veicolo ecc.ecc. ha violato il/i seguenti articolo/i:1) Art.40, 146/2 del nuovo CdS: non rispettava la corsia specializzata per proseguire diritto, svoltando a sx.La violazione comporta una decurtazione di due punti.Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni dell'art. 126 comma 1-bis del c.d.s. determineranno complessivamente la decurtazione di due punti dalla patente.Motivo mancata contestazione: IMPOSSIBILITA' DI FERMARE IL VEICOLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E NEI MODI REGOLAMENTARI PERCHE' IMPEGNATO NELLA REGOLAENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE.AGENTE ACCERTATORE: nome cognome e matricolaAGENTE ACCERTATORE: nome cognome e matricola--------------------------------------------------------------------------Notate bene:1) Interpretando da romano quanto scritto nel verbale all'inizio, non è possibile provenire da P.zza Paoli percorrendo Lungotevere dei Fiorentini in quanto lo stesso lungotevere è a senso unico in direzione Piazza Paoli e non è stata contestata una percorrenza contromano (del tutto impossibile all'atto pratico).2) Cosa significa che non mi è stata contestata l'infrazione in quanto il vigile (singolare nel verbale) era impegnato nella regolamentazione della circolazione? Non rientra proprio nella regolamentrazione sanzionare i contravventori?3) Come predetto, il verbale recita l'impossibilità a sanzionare da parte di un solo vigile, impegnato nella regolamentazione. Più avanti, gli agenti accertatori risultano, viceversa, due.4) Mi si dice che la violazione comporta la decurtazione di due punti e, nella riga successiva, mi si specifica che i due punti sono legati al ricorrere delle condizioni dell'art. 126, comma 1-bis cds. Cosa significa?5) Non sono riuscito a trovare nulla in merito all'Art. 146/2 (Ho trovato notizie sull'Art. 146, ma non su quello che presumo essere il secondo comma.Vi chiedo cortesemente se, in base alle note che ho appena riportato, posso ricorrere al Prefetto di Roma e se vi è l'obbligo di comunicare i dati del conducente in caso di ricorso.Spero possiate fornirmi utili delucidazione al riguardo.Un saluto a tutti e complimenti per la qualità di questo forum. Ciao.

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mi chiedo , come mai nel mio caso in Pavia mi sia stata contestata subito l'infrazione con sanzione pecuniaria di euro 36 e nessuna riduzione di punti patente. Notifica contro la quale faccio ricorso per mancata visibilita'della segnaletica.Se la sua residenza e' la stessa di quella del gdp potrebbe esaminare la possibilita' di fare ricorso al gdp per mancata contestazione immediata come prescritto dal cds. Oppure il cds vale un po si e un po no ?saluti

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Ciao Hannibal,quel che vorrei capire è se sia o meno possibile ricorrere al Prefetto (e non al GdP) per qualcuna delle considerazioni che ho espresso e se sono tenuto a comunicare i dati conducente in caso di ricorso.A tale riguardo, ho letto di una sentenza che leggittima la comunicazione inerente il non ricordare chi guidava la propria automobile all'epoca della contestazione.Vi risulta?Buona domenica a tutti.

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fino a scadenza di tutti i ricorsi presentati non occorre inviare la comunicazione dati del conducente.la mancata comunicazione del nominativo del conducente se terza persona o dei dati della patente se conducente e proprietario coincidono oppure se si tratta di uno straniero residente all'estero in ogni caso viene sanzionata.il ricorso e' sempre possibile, faccia le sue valutazioni e legga il vademecum ricorsi postato piu indietro.saluti

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Grazie Hannibal, me lo andrò subito a cercare.Non ho però compreso la sua risposta.Non è necessario finchè il ricorso non è definito, ma posso essere sanzionato? Mi sembrauna contraddizione o mi è sfuggito qualcosa.Mi può chiarire questo punto?Saluti.

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dato che siamo in una repubblica delle banane e' gia successo che qualche ufficio abbia inviato una sanzione per mancata comunicazione anche se era stato fatto ricorso.i fatti sono ampiamente documentati quindi repubblica delle banane non e' fuori luogo.Anche se non e' suo obbligo consiglio nel caso faccia ricorso di darne comunicazione all'ufficio che ha inviato la notifica.Gli uffici non hanno alcun diritto di sanzionarla fino alla conclusione di ogni ricorso che lei volesse intrapprendere. in caso il ricorso fosse respinto ha tempo 30 giorni per adire al ricorso successivo oppure per inviare la comunicazione.Se la dovessero sanzionare per mancata comunicazione entro questi termini deve presentare un ulteriore ricorso che senza alcun dubbio sarebbe accolto.saluti

hannibal
strademulte.it

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