Salve,ricevuto un verbale per uso del cellulare che mi decurtava anche 5 punti invio la comunicazione richiesta precisando che semplicemente non ero responsabile dell'infrazione e che intendevo presentare ricorso.Il ricorso l'ho perso perché a detta del giudice non ho provato di non essere stata alla guida del veicolo (non ha evidentemente ritenuto sufficiente il certificato medico che attestava un ricovero ospedaliero in quei gg) e mi annulla il verbale però nella parte relativa alla decurtazione dei punti in quanto non vi è stata individuazione del trasgressore, citando sul punto una pronuncia non precisata della Corte cost.La mia domanda è: anche volendo pagare la multa cosa faccio per evitare di incorrere nell'altra salata per violazione dell'art. 180 co.8? Faccio una nuova comunicazione? in questo caso c'è il rischio che mi arrivi comunque la multa se il comando di polizia dovesse ritenere la mai precedente comunicazione violativa dell'art. 180 co.8?ringrazio coloro che vorranno sare un consiglio.rosaria
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24/11/2006, ore 18:08
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27/11/2006, ore 08:27
Scusa, ho rimandato più volte lo stesso messaggio perché non caricandosi la pagina non mi risultava inviato.rosaria |
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27/11/2006, ore 10:19
beh gli scrivi cosa e' successo, gli mandi copia della sentenza del GdP. gli dici che proprio non sai chi stesse telefonando ne chi guidasse il mezzo.gli dici anche che non intendi pagare alcuna multa e pertanto gli offri i dati della tua patente.di piu' non si puo fare mi sembra.dato che almeno in italia le autorita' non hanno ancora iniziato a mangiare i contribuenti, puo' drasi che trovi comprensione (piu' facile che giustizia)saluti |
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27/11/2006, ore 12:29
In poke parole, per lo meno mi ritoglieranno i punti azzerando il vantaggio ke avevo avuto in sentenza, ma non è detto..seguirò senz'altro il tuo consiglio, dovrei avere 60 gg dal deposito della sentenza per questa comunicazione.grazie, ancora |
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30/11/2006, ore 11:19
Per Hannibal,ciao, ho riletto il verbale e laddove si prescrive l'obbligo ex art. 180 si premette:"qualora l'infrazione comporti decurtazione dei punti" ecc...ora nel mio caso la sentenza del giudice di pace annulla il verbale proprio nella parte relativa alla decurtazione dei punti, ritieni che possa avvantaggiarmene per evitare di non farla proprio questa comunicazione?Grazie,rosaria |
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30/11/2006, ore 16:18
Ciao a tutti, solo per notizia il decreto legge 262/06 all'art.44 recita: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione" e ancora "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000". La multa per la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore/conducente è stata ridotta. La mia osservazione è la seguente...sul verbale che ti è stato notificato a mezzo posta viene riportato l'art.180 co.8 che intima all'obbligato in solido di fornire i dati del conducente , mentre il sopra citato D.L. prevede l'applicazione di un altro articolo ovvero il 196. Non credete che ci sia qualche incongruenza tra le suddette norme e pertanto sia possibile contestare l'art.180 co.8 indicato sul verbale? Secondo me l'appena cita norma potrebbe essere contestata davanti al G.d.P.. Ciao |
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