Uscendo da un interno con molte ditte, qundi un carraio, ma non privato, mi immetto sul viale. All' angolo del controviale c'è parcheggiato un furgone che mi ostruisce la visuale, appena metto il muso fuori dal controviale IN CONTROMANO, sopraggiunge un ciclista in velocità che mi urta violentemente nella portiera dx della mia auto. Per cautelarmi chiedo l' intervento della polizia municipale, ci sono due testimoni, fornisco foto e numero di targa del furgone, che però nel frattempo , non essendo coinvolto direttamente nell'incidente se ne và. I vigili dopo i rilievi del caso, mi dicono che io sono apposto, inquanto il ciclista è in contromano. Dopo 15 giorni mi recapitano un verbale in quanto art 145/6 di 154 € e 5 punti. IL codice prevede di dare la precedenza a chiunque viaggi sulla strada, anche in contomano? Ora farò ricorso al giudice di pace, penso di avere tutti gli elementi per potermi difendere, qualcuno mi sà dare un suo parere? GRAZIe
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03/07/2011, ore 18:35
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03/07/2011, ore 18:41
Se,nella strada nella quale si è verificato l'incidente, non vi è divieto di sorpasso e la linea di divisione delle corsie è tratteggiata,gli articoli del C.d.S.contestati sono leciti.Non è da intendersi della singolarità del caso (il ciclista) poteva trattarsi di autovettura in sorpasso.Il ciclista può essere sanzionato per guida contromano, ma la responsabilità dell'incidente è sua. |
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03/07/2011, ore 19:30
Se le puo' interessare..un mese fà..la Cassazione ha dato per la prima volta ragione ad una persona coinvolta in un incidente..con un motociclista, che ha chiamato in causa..la macchinaparcheggiata ad un incrocio, in sosta quindi vietata, che gli aveva impedito la visualita' completa, e da questo..l'incidente con una moto, il cui conducente e' poi morto.Quindi la macchina parcheggiata è stata chiamata in concorso di colpa grave..con annessi e connessi, e il guidatore condannato..come corresponsabile per l'incidente col concorso di colpa.Ricapitolando, visto che il fatto che ho riassunto è serio e grave.(ben diverso dal Suo..per fortuna).ma riconduce ora al principio di resposabilità..per quei comportamenti che fin'ora solo in Italia nella UE..non venivano recepiti..da un comportamento illecito..a norma di c.d.s.La sentenza di Cassazione ora ha costituito un precedente a cui richiamarsi..se si ricorre a causa..essendo stato affermato il predetto principio.Sarà semplice trovare con google la sentenza ed i fatti:mettendo la domanda..ben esposta. (massimo due mesi fa'..anche meno)....Auguri..se persevera... |
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03/07/2011, ore 20:39
La cassazione fa chiarezza su incindenti simili ai quali il C.d.S. non prevedeva risposte,appunto il caso di visuale impedita.Esperienza personale indiretta.Auto che si immetteva come nel caso dell'amico sopra, con visuale coperta da siepe in giardino privato, quei 50/60 cm di autovettura che sporgeva, giusto per acquisire visuale,provocò l'urto con ciclomotore, che come codice della strada, manteneva il più possibile il margine destro della corsia per non intralciare il sorpasso e la circolazione di mezzi più veloci.Non vi furono dubbi, in quel caso ad addossare la piena responsabilità al guidatore, che umanamente comprendiamo, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, ma la legge a suo tempo così sentenziò. |
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03/07/2011, ore 21:10
Nel caso da te citato ci sarebbe stato un concorso di colpa del comune per non aver posizionato lo specchio, evidentemente un cattivo avvocato da parte dell'automobilista. |
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03/07/2011, ore 22:41
Semplificando il passo carraio obbliga a dare la precedenza a DX E SX arrestandosi cosi dice l'art.145.comma 6 per cui è avvenuta pure la multa.Motivo per cui diventa difficile dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l'incidente secondo l'art 1054 sulla rcgenerale.Che poi tutto il contorno che determina questo tipo frequente di sinistro e tipico del nostro modo caotico di intendere la circolazione sarebbe da riconsiderare e cosa ovvia. |
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