"Fanno ancora parlare le rivoluzionarie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e di quella Regionale di Milano [1] che hanno dichiarato nulle tutte le cartelle di pagamento e le iscrizioni di ipoteca effettuate da Equitalia, a causa di un banale difetto [2] di notifica.
In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto [3] che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).
Anche nell’ipotesi in cui la notifica non avvenga nelle mani del contribuente, ma con raccomandata a.r., quest’ultima deve essere comunque spedita dai predetti ufficiali della riscossione.
In altre parole, oggi il cittadino riceve le cartelle di pagamento e gli avvisi di ipoteca con le classiche “buste bianche”, che sono quelle stampate da Equitalia e poi da quest’ultima spedite attraverso la consegna a Poste Italiane.
Invece, stando alle predette interpretazioni giurisprudenziali, le notifiche dovrebbero essere fatte attraverso:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Equitalia dovrebbe consegnare la cartella o l’avviso di ipoteca a uno degli ufficiali della riscossione. Questi dovrebbe poi notificarla direttamente nelle mani al destinatario o consegnarla all’ufficio postale che a sua volta la porta al contribuente.
Insomma, nel procedimento di notifica che oggi adotta Equitalia mancherebbe un passaggio e tale difetto renderebbe inesistente qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne è eventualmente conseguito."
questo ed altro l'ho trovato in rete, io infatti ho ricevuto proprio la classica busta bianca raccomandata....quindi mi piacerebbe sapere come devo comportarmi...grazie!!!
[1] CTP Lecce sent. n. 436/02/10; così anche CTR Milano sent. n. 61/22/10.
[2] Più tecnicamente, la sentenza parla di “inesistenza”.
[3] In conformità con l’art. 26 del DPR 602/1973.