Mi é arrivata una multa per una infrazione commessa nel periodo tra la morte di mio padre,che era proprietario del veicolo,e la voltura della proprietà stessa a mio nome.Ovviamente la multa é notificata a lui,anche se al momento dell'infrazione sanzionata era già venuto a mancare.é questo motivo sufficiente per non pagare?e in caso,mi é sufficiente ignorarla,o devo produrre una qualche documentazione a qualche ufficio?Grazie
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12/04/2006, ore 22:42
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13/04/2006, ore 09:09
La risposta è ovvia: tu sei l'erede e ti becchi sia le attività che le passività; avendo fatto la voltura a tuo nome hai implicitamente accettato l'eredità, e quindi ti tocca pagare. Se poi non sei il solo erede, siete responsabili in solido, e quindi la multa andrebbe suddivisa tra tutti gli eredi. |
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13/04/2006, ore 16:59
Dissento. Non mi risulta che gli eredi siano tenuti a pagare le sanzioni amministrative del de cuius. Dovrei fare una ricerca in merito, sono sicura di aver già letto quesiti del genere, dato che si tratta di situazione abbastanza comune. Se c'è qualche avvocato sul forum, forse può rispondere più celermente. |
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13/04/2006, ore 23:39
A partire dall'Aprile 1998 le vecchie sanzioni tributarie non penali (prima distinte in pena pecuniaria e soprattassa) sono state sostituite da un unico tipo di sanzione, la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro. Le regole in base alle quali si applicano le nuove sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti: 1) Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione. Le sanzioni quindi non si trasmettono piu' agli eredi. |
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13/04/2006, ore 23:44
con qualche riferimento di legge.....La giurisprudenza ha chiaramente distinto la posizione dell'autore della violazione, che può essere soltanto una persona fisica (sulla base dei principi sanciti dalla l. 689/1981), da quella del responsabile solidale per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione; in particolare gli enti possono assumere -salva la diversa statuizione di alcune normative di settore (cfr. la l. 287/1990 in materia di disciplina della concorrenza)- solo la veste di obbligati solidali ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981 (Cass. 21 settembre 2000, n. 12497). Da ciò si è desunto che, in caso di decesso dell'autore della violazione, l'obbligazione di pagare si estingue non solo nei confronti degli eredi (come espressamente stabilisce l'art. 7 l. 689/1981), ma anche nei confronti del soggetto obbligato in solido (Cass. 2 marzo 1994, n. 2064): infatti, diversamente ragionando, quest'ultimo sarebbe di fatto equiparato all'autore materiale della violazione, non avendo più alcuna possibilità di agire in regresso nei confronti dell'autore materiale della violazione e dei suoi eredi (Cass. 6 marzo 2000, n. 2501). |
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14/04/2006, ore 08:18
Io, credo che il punto da individuare sia accertare da chi è stata commessa l'infrazione. Tu dici che l'infrazione è avvenuta dopo la morte di tuo padre, quindi non è stata commessa da lui. E questo è facilmente appurabile dal certificato di morte. Se fosse così semplice, ogni auto intestata a defunti, e ce ne sono un'infinità, potrebbe commettere impunemente qualunque infrazione. Secondo me, la multa è da pagare, occorre solo stabilire chi dovrà pagarla, quindi, occorre un volontario, o spontaneo o spintaneo. |
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