La mia opinione è nata dopo aver letto, forse non approfondendo, quanto scritto in fondo al CAD "La informo, infine, che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituiro al mittente"
e
"Nel caso in cui, nella notificazione eseguita a mezzo posta, il piego raccomandato sia depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna e non sia ritirato, la notifica si perfeziona "decorsi dieci giorni " dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la notizia del deposito. Se il detto termine (di dieci giorni, che deve intendersi compreso fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza), previsto per il compimento della cosiddetta "compiuta giacenza" cade nella giornata di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dei commi quinto e quarto dell'art. 155 c.p.c (Cass. civile, sez. un. 01/02/2012 n. 1418)"
in cui sono anche citate:
"La L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, - nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4, lett. c), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 1, entrato in vigore il 17 marzo 2005 ed applicabile alla specie ratione temporis -, stabilisce: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Comunque ora sono passati i 5 giorni anche dal ritiro ed aspetto a pagarla tanto la scadenza è tra 60 giorni.
Saluti