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Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



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Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

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ps. - se stavano a sentire il tuo parere il ricorso non lo facevano. invece lo hanno fatto ed e' stato accolto. Piccione



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Povero, tenero hannibal. Dev'essere brutto invecchiare così, senza riuscire ad accettare la realtà dei fatti ed essere costretto dalla mancanza di argomenti a chiamare in causa persino il Berlusca.

...spero alla tua età di rimanere un po' più lucido. Comunque, visto che vuoi Sentenze (pensavi davvero che non le avessi? Non le ho postate subito perché mi divertiva vederti arrampicare sugli specchi. Ma adesso cominci a diventare noioso e, se si arriva a chiamare in causa persino il Berlusca su un tema di notifuiche, allora siamo proprio al fondo del barile ed è ora di stringere).

Visto che hai preso come oracolo assoluto il GdP di Palermo (su una sentenza che peraltro non dice quello che affermi tu), beccati questa.

http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/13697251.pdf

In particolare, leggi qui (meglio che te la spiego, senno' capisci come al solito fischi per fiaschi):

a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, la quale, con riferimento all'art. 4 della legge n. 890 del1982 sulle notificazioni a mezzo posta, ha affermato il principio secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità), deve affermarsi che, anche nel caso previsto dall'art. 8 legge cit., gli effetti della notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale” (così, Cass. Civ. n. 10844/2003). Ciò posto, e tenuto conto del principio giuridico suesposto,

Nota bene che qui non c'è solo una sentenza del Gdp ma anche il richiamo a un'altra sentenza di cassazione. E questa sentenza non è come la tua, dove nulla specifica circa la spedizione per posta nei termini, qui si dice chiaro e tondo che è esattamente come dicevo io, quindi il ricorso viene respinto nella prima motivazione di decadenza per tardata notifica (salvo venire accolto per l'altra eccezione sollevata).

...adesso hai anche la sentenza che volevi. Dunque zitto. Prendi nota. impara e, soprattutto, chiedi scusa e paga la cena!

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chiedi scusa e paga la cena!

O quantomeno l'invio di una bottiglia di buttafuoco,visto che questa cena è diventata la cena delle beffe.

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premesso che non ho ancora finito i post di oggi con il nick "ufficiale", scrivo con questo per accertarmi del suo regolare funzionamento, e per domandarmi pubblicamente su quale possa essere il motivo per cui ancora non vi rendete conto che hannibal arriverà a pagare una cena, se mai la pagherà, solo quando gli verrà garantito lo "zuccherino" finale, quel "contentino" da cui io mi sono sottratto, e ancora non ho cambiato idea?

quanto alla bottiglia, sarò ben felice di condividerla con jos e con pollice, ma se permettete, non di buttafuoco (rarissimo a trovarsi quello "importante") ma qualcosa più di qualità, uno spumante classico o un Barolo , sempre di qualità e con la compagnia giusta...



.... continuavano a chiamarlo "l'ineffabile"....

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me ne vado in ferie per una settimana- per la cena non ho problemi ad offririla - sulla sentenza prodotta nemmeno, la trovo consona alla decisione del gdp . ma il ricorrente avrebbe comunque avuto modo di ricorrere alla corte costituzionale in quanto l'interpretazione lede il suo diritto di ricevere la notifica in un dato termine. La sentenza della corte costituzionale scinde i diritti, ma solo a favore del notificante. Mette a carico dell'intermediario della consegna le problematiche di un ritardo nella consegna, problematiche che in un atto amministrativo non possono essere delegate a fattori esterni. Giusto che l'amministrazione non ne abbia colpa, ma ingiusto che il cittadino non abbia il medesimo diritto nei confronti dell'intermediario. La notifica potrebbe venire consegnata al destinatario anche dopo anni senza che questi possa invocare un termine prescrittivo. E' evidente un vuoto legislativo al quale ci si puo appellare. Oppure neghi che il notificato abbia questo diritto?



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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