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Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



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Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

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Reitero l'invito ad Hannibal

Quantunque sia persona tranquilla e timorata mi sento irresistibilmento portato ad invitarti ad una visita in un camerino di decenza onde espletare funzioni corporali in libertà.

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lontra deve prendersi anche una scatoletta di confetti falqui e non rompere oltre. dunque. secondo il cds - la sanzione la paga il proprietario del veicolo che e' solidale con il conducente. punto chiuso e basta. poi il proprietario puo rivalersi sul conducente. Non esiste che il comando di polizia mandi una notifica ad un conducente che non ha contestato sul momento. Gli appioppa solo la sottrazione punti quando il proprietario comunica i dati della patente. Ma in questo caso il conducente e' presunto essere chi ha noleggiato ed ha depositato patente e documenti al noleggiatore. detta persona e' ben identificata et responsabile quand'anche avesse fatto guidare il mezzo ad altri. Pollice ti riconfondi. leggi bene e cerca di capire l'articolo del cds. il proprietario del mezzo e' esonerato dalle sanzioni del cds quando sia diversa persona dal noleggiatore. se A e B non coincidono A non ha responsabilità solidale con B. La società di leasing che cede in leasing alla Hertz non potra mai essere coinvolta nelle sanzioni al cds che prendono i clienti di Hertz.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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Pimander, alla fine una domanda. ma cosa sta scritto in proposito nel contratto di noleggio?



Hannibal
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la sanzione la paga il proprietario del veicolo che e' solidale con il conducente. punto chiuso e basta

Pollice ti riconfondi

Annibal chiariamoci cosi alla fine possiamo vedere chi si confonde,importante è dare una risposta pulita che confermo per la terza volta.

Non esiste per l'art 84 un soggetto diverso dal locatore proprietario del mezzo ed iscritto in apposito albo ',questa condizione è rafforzata dall'art 82 che riconduce ad uso di terzi la locazione senza conducente.Quindi il locatario c'è dentro fino al collo.

Lart. 196 richiama invece la solidarietà con il conducento identificato come in questo caso oppure.terzo.

L.art 382 fatto apposta per regolamentare l'applicazione del 196 dice che basta conoscere o il locatore o il conducente per sanzionare il comportamento illeggitimo,se poi fra loro fanno o non fanno azione di regresso risarcitoria sono affari loro,

La cosa elementare era ,,prendere il locatore è sanzionarlo.Vedi che non mi sono confuso

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al gdp non puo ricorrere perche' non ha competenza. non ha ricevuto la notifica, se ricorre ammette implicitamente di essere stato notificato e non puo far valere un ritardo di notifica perche' hanno 360 gg di tempo.

Al contrario. L'organo competente è sempre il GdP del luogo dove è stata commessa l'infrazione. E l'unica fattispecie ammessa in ricorso (avverso la Cartella esattoriale) è appunto la mancanza o il vizio nella prima notifica (altrimenti bisogna procedere ex art. 615 e-o 617 mediante legale). Le multe sono del 2011, quindi i 360 gg. di tempo sono ampiamente trascorsi... Semmai, la domanda da porsi è: come può un GdP italiano annullare un atto made in Usa? Tuttavia, poiché appunto il ricorso avverso C.Esatt. può fondare solo sulla prima notifica, laddove il Gdp accolga viene annullata la sanzione ex art. 201 del CdS e, di conseguenza, decade ogni atto successivo.

Non è invece ipotizzabile un annullamento in autotutela in quanto detto istituto viene concesso solo ed esclusivamente in casi di manifesta infondatezza dell'atto (l'auto era stata venduta e si produce l'atto di trapasso; la multa è già stata pagata e si produce la ricevuta; sono trascorsi i 5 anni decadenza e così via). In casi dubbi come questo, nessun mezzemaniche si assume la responsabilità di cancellare una possibile entrata; anche perché la Corte dei Conti potrebbe chiamare poi lui a rifondere l'eventuale danno.

Comunque qui siamo all'ABC del ricorso, queste sono cose che sanno, o dovrebbero sapere, tutti. A me non interessa discutere di questi aspetti (se fossi stato interessato, avrei continuato a scrivere in questa sezione, come facevo un tempo).

L'aspetto interssante di questo caso, ovvero l'unico motivo per cui sono intervenuto, è il diritto su cui è srtata emessa la Cartella Usa. Su cosa fonda? Se c'è una convenzione con l'Italia ( a me non risulta e mi sembrerebbe anche strano), deve risultare e deve essere citata nell'atto stesso. Se questa non esiste (come sarei portato a credere), l'atto di intimazione non ha alcun valore ai fini della successiva fare di riscossione coattiva. Quindi può essere tranquillamente stracciato. esattamente come faccio io qaundo in Polonia ricevo multe dall'Italia elevate su targa polacca. Questo è il punto rilevante, non altri

@ Criceto

A parte il fatto che non è molto corretto pubblicare link di altri forum, specie se fatto da uno come te che è stato pure (ex) moderatore in questo qui (nick: Petrosino), sai quanti altri forum più competenti in materia ci sono nel web? Ce n'è uno, in particolare, che dopo aver posto il quesito nel giro di un'oretta ricevi risposte da uno o due avvocati specializzati solo ed esclusivamente su sanzioni del CdS... Dunque, oltre scorretto il tuo consiglio è anche sbagliato

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