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Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



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Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

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Pollice, probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa, io sono piu diretto

Si annibal tu sei un'intercity,io la freccia rossa,ma non è importante,decisivo diventa arrivare a destinazione,e poi non ti mettere con Jos,lui viaggia sul concorde a velocità > di mach 1 sopra le nubi,inarrivabile,non c'è partita,ed è già troppo se ti risponde,e se ti risponde e per farti sapere che è testa di....,scusa volevo dire di serie , mi si stava impuntando la linqua.

Lascialo dove è se tornasse qui' avremmo un problema in più e opposto avremmo uno che l'ha troppo lungo,ed un altro troppo corto.

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L'agente di riscossione USA ha risposto subito (NIVI chiede 45 giorni). Non ci sono notifiche firmate perche':

according to Italian law Nivi does not have to obtain a signature, but just mail a notice - it doesn't matter if it was received.

Domanda per gli esperti: Non e' che per le notifiche all'estero ci sia qualche postilla che - oltre ad allungare i termini a 360 giorni - dice anche che basta il semplice invio senza necessita' della ricevuta di ritorno come invece dispongono la 890/1982 e 149 c.p.c.?

Se non ci sono postille, si tratta di attendere la risposta alla richiesta di accesso agli atti NIVI che ho fatto e se ci sono solo i verbali (come ha gia' risposto l'agente di riscossione), a chi si deve presentare il ricorso? Il ricorso va fatto per difetto di notifca e quindi si chiede l'annullamento di tutto? ovvero si puo' solo ricorrere per i tre verbali ZTL entro pochi minuti come se fosse la prima notifica?

L'agente di riscossione ha glissato sulla domanda in base a quale accordo possono fare questo.

La data di accertamento della violazione e' novembre 2011 (pur essendo la data dell'infrazione agosto) perche' in tale data la societa' di noleggio ha comunicato il nome del noleggiatore. Che la responsabilita NON sia in solido tra societa' e chi ha noleggiato l'auto sta scritto nella direttiva del Ministero:

Il Giudice di Pace di Firenze, richiamandosi anche alla circolare interpretativa del Ministero degli Interni n. 300A48507-113-2 del 1994, ha annullato l’iscrizione a ruolo confermando quanto opposto dallo Studio e cioè che la locataria del veicolo senza conducente non è obbligata in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S.

Quindi il gioco e' stato questo:

Data di accertamento Nov. 2011 - trasgessore residente all'estero, multe inviate alla NIVI per la riscossione.

Probabilmente Nivi ha mandato due notifiche bonarie (una per anno - Nov. 12 e Nov 13) - ma anche questo e' strano perche' il cliente mi dice che non sono comunque arrivate e - siccome e' venuto diverse volte dal 2011 ad oggi, se avesse ricevuto qualcosa del genere sicuramente mi chiedeva prima....

Trascorso il secondo anno senza riscontro, ottiene l'iscrizione a ruolo negli USA (non so in base a quale legge - COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI DI MORA PER TRE ANNI) e invia tutto per la riscossione all'ente competente per lo Stato (di nuovo, non so in base a quale legge puo' farlo).

Siccome le spese ci sono, in caso di successo si posso chiedere i danni alla municipale?

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X Jos:

Cioe', quando sei in Italia usi l'auto con targa polacca e quando sei in Polonia usi quella con targa Italiana? :-o ! :-D ! :-))) !



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Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

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Che la responsabilita NON sia in solido tra societa' e chi ha noleggiato l'auto sta scritto nella direttiva del Minist

No.... il senso è che per il 382 che chiarisce il 196 dice che l'ente creditore può agire sia sull'uno che sull'altro.Non esclude affatto il locatore,chiamalo cosi e basta,per gli effetti del 82 uso in conto terzi,che per l'84 titolarita del mezzo ed autorizzazioni..

Se nivi agisce da esattore,fategli la richiesta di sgravio,per difetto di notifica,e vizio di forma,e poi in via Farini hai la sede - vai la .-e se incontri Lannutti gli dici che Pollice dice che a furia di vincere battaglie stiamo perdendo la guerra.

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Jos, ho riletto l'articolo e alla luce delle successive intrepretazioni di legge dei ricorsi ecc. avevi scritto una sonora cazzata, altro che lezione. il termine di notifica al notificato era ed e' il giorno di consegna allo stesso e non della consegna alle poste

No Hannibal, hai riletto l'articolo ma, ora come allora, non hai capito una cippa. L'età avanza e le coseguenze si notano tutte... E non solo sul punto di vista della memoria. Su quella vexata quaestio lì, avevo perfettamente ragione io e il succedersi di pronunce e sentenze me ne riconosce totale ragione. Qui un link con articolo abbastanza recente:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2014-03-27/termini-perfezionamento-notifica-notificante-100417.php

A seguire qualche stralcio rilevante:

Corte di Cassazione, Sezione 6 ter civile, Sentenza 4 marzo 2014, n. 4993
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA
L'impugnazione si considera tempestiva quando l'atto di citazione con la quale va proposta è consegnata per la notifica all'ufficiale entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario

Per cui, per quanto concerne la notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, per il Comando di Polizia Municipale notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale, per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.
L'articolo 201, comma 1, codice della strada, prescrive che il verbale debba essere notificato all'interessato entro 90 giorni dall'accertamento: operativamente, il verbale, per il notificante, deve, quindi, essere consegnato, entro 90 giorni dall'accertamento, all'ufficio postale, ovvero al messo comunale, per la successiva notificazione.

...enensima lezione impartita. Tu non ricordi perché la senilità avanza, ma nel corso degli anni te ne ho impartite tante, di lezioni come queste. Poi mi sono stancato perché il livello è bassino, quindi ho smesso di scrivere. Però posso sempre farti da maestro, quando voglio. Adesso finiscila qui, non disturbarmi oltre se no mi fai venire la tentazione di tornare a scrivere di multe. Limitati a prendere nota e... impara :-)

@ Pimander

No, non è una regola precisa. Abbiamo un'auto con targa polacca e una con targa italiana. capita di girare con entrambe sia in Italia che in Polonia. E siccome le fasi esecutive non sono reciprocamente attivabili, le sanzioni mi limito a stracciarle in Polonia e farle annullare dal Prefetto in Italia. Una volta ho fatto anche un ricorso per una multa presa in Austria (mediante email, perché lì si può fare anche via email, e con un tedesco da google traslator: hanno accettato il ricorso e annullato la multa :-)

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buon giorno sig Jos, mi consenta due precisazioni. Lei confonde la notifica eseguita dalla amministrazione al cittadino. con l'impugnazione eseguita dal cittadino contro la notifica. L'amministrazione deve consegnare al cittadino entro il termine di 90 giorni.Inclusi i 10 giorni di giacenza. Il cittadino ha 30 oppure 60 giorni per consegnare alla posta la raccomandata per il ricorso. Il termine che lei cita dei 90 giorni per l'amministrazione nel consegnare al notificatore e' semplicemente una circolare interna che solleva l'incaricato della redazione della notifica dalla responsabilità delle poste o del notificatore nel consegnare in ritardo la notifica. Pare una sciocchezza ma basta che consegni alla posta entro 90 gg la notifica, lui e' salvo da responsabilità e per certo la notifica arriverà in ritardo. C'e' ormai giurisprudenza in abbondanza sul merito senza una sola contraria sentenza. Non vorrei difendere il simpatico Hannibal che comunque ha le spalle molto forti sia fisicamente che moralmente ma mi pare che Lei non possa dare lezioni, anzi la diffiderei a propalare notizie che possano ingenerare una falsa impressione e sottomissione agli abusi della ammnistrazione da parte del cittadino inconsapevole. Sia cortese e si rimetta solo alle regole del Cds e non alle circolari che necessitano esse stesse di charimenti. Un cordiale saluto e non se la prenda, capita di sbagliare credendo di spiegare.



Zorro
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