Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68192  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 15067

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



-------------------------------------------------------


Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 7 di 24
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Successive : Ultima

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

x Pimander- l'agente di riscossione non ha niente a che vedere con le notiche che in teoria il tuo cliente avrebbe dovuto ricevere dal comune di Roma, e' una procedura slegata. forse Nivi ha mandato le notifiche per la cartella esattoriale. Ricominciamo e spero che gli altri stiano zitti cosi non facciamo confusione, Jos leggi impara e ritaci, non fare figuracce. Il comune di Roma manda la notifica all'autonoleggio. punto a) controllare se l'autonoleggio riceve entro i 90 giorni dalla data di infrazione, non ricorre e non puo piu ricorrere, per bene che vada al tuo cliente l'autonoleggio deve pagare e visto che ha sbagliato, al tuo cliente puo chiedere solo la sanzione primaria ridotta. il comune riceve dall'autonoleggio il nome e indirizzo del conducente, in base ad una errata interpretazione dovrebbe mandargli notifica, punto b controllare al comune se ha mandato le notifiche entro i 360 giorni dalla data di infrazione. Il comune mette a ruolo le sanzioni. Punto C controllare se ha atteso il numero di giorni necessario , almeno i 60 giorni dalla spedizione delle notifiche al tuo cliente. Punto E, controllare se ha inviato le notifiche. Poi il Comune di Roma mette a ruolo le sanzioni presso Nivi. Procedura che consiglio. intanto che ti procuri le notizie dei vari punti. Presenta subito ricorso al Comune di Roma citando i numeri delle notifiche, chiedi annullamento in autotutela per i motivi: mancata notifica al tuo cliente. L'autotutela puo funzionare o non nel senso che possono non accoglierla ma se tu procedi e hai ragione il comune di Roma paga tutte le spese che andrai a sostenere per avere ragione. Se hai de dubbi fai la ricerca sulla legge. Appena mandata l'autotutela devi scrivere alla NIVI chiedendo che sospendano la cartella perche' il tuo cliente presenta ricorso per mancata notifica delle infrazioni. La NIVI e' obbligata a sospendere la cartella e chiedere notizia all'ente che ha emesso a ruolo. Contemporaneamente ti fai dare una cartella dalla NIVI e vedi a chi e' necessario presentare ricorso contro le sue cartelle e presenti ricorso a chi viene indicato. come motivazione metti: mancata notifica da parte del Comune di Roma al tuo cliente, mancata notifica di atto esecutivo da parte della NIVI al tuo cliente. La Nivi non puo procedere oltre la propria emissione di cartella se non ha la certezza che la stessa sia stata notificata (atto impositivo) nel vademecum ricorsi nelle ultime pagine devo avere pubblicato un riferimento a riguardo. Il punto centrale e' la speranza che il comune di Roma non abbia inviato le notifiche al tuo cliente oppure le abbia inviate oltre i 360 giorni dalla infrazione. Se non ricordo male la notifica del cittadino extracomunitario va inviata a lui oppure alla sua ambasciata/consolato. Poi nei ricorsi mettici anche tutto quanto vuoi di altro, ma punta a farti produrre dalla polizia municipale di Roma prova della notifica al tuo cliente in lingua inglese, e' la base di tutto. Io sono dell'opinione che inviata la richiesta di autotutela tu abbia spazio per discutere con l'ufficio multe la possibilità di un annulamento in autotutela e pagamento della vecchia sanzione. Mi ripeto ma il contratto di noleggio cosa prevede? perche' il noleggiatore se ne e' lavato le mani senza addebitare la carta di credito? La cartella Usa dovrebbe poterla stoppare semplicemente chiedendo le motivazioni oppure presentando copia dei ricorsi alla NIVI, la richiesta di autotutela, il ricorso alla cartella NIVI in precedenza inviata al tuo cliente. Ricorsi al Gdp al momento non ne farei, potresti fare un ricorso al sig Prefetto per mancata notifica da parte del comune di Roma al tuo cliente, se risponde picche e puo farlo solo se il comune produce prova della notifica in lingua inglese hai tempo per ricorrere al GdP. La cartella se indicato puoi impugnarla davati al gdp ma ti consiglio meglio farla ad una commisisone tributaria dove meglio capiscono la notifica di atto impositivo. I Gdp a volte riservano sorprese. Saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

per bene che vada al tuo cliente l'autonoleggio deve pagare e visto che ha sbagliato, al tuo cliente puo chiedere solo la sanzione primaria ridotta. il comune riceve dall'autonoleggio il nome e indirizzo del conducente, in base ad una errata interpretazione dovrebbe mandargli notifica.. mi e' rimasta da una cancellazione. Le basi della procedura che ha seguito il noleggiatore e il comune seguono una circolare - a mio avviso questa circolare si occupa di altro caso e una circolare non fa assolutamente testo in una causa se e' contro il cittadino che ricorre.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Minchia,meno male che sei diretto,a me pare la tradotta che parte da Torino e a Milano se ferma no.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

L'avevo detto che questo thread presentava profili d'interesse. Abbiamo richiamato persino l'eroe mascherato. Il quale, tuttavia, dev'essersi dimenticato di togliere la mascherina dagli occhi, quando ha letto il mio intervento. Dice infatti:

Il termine che lei cita dei 90 giorni per l'amministrazione nel consegnare al notificatore e' semplicemente una circolare interna che solleva l'incaricato della redazione della notifica

No, caro eroe mascherato, non è così. Il termine di 90 gg. è quello previsto dall'art. 201 del CdS per le notificazioni della sanzioni (quando facemmo quella vecchia discussione io e hannibal, il termine era invece di 150 gg.) e, lungi dal trattarsi di una semplice circolare interna, si concretizza in diverse sentenze di Cassazione, la quali richiamano nel dispositivo addirittura precedenti pronunce della Corte Costituzionale (altro che circolare). Per sapere ciò bastava leggere con un po' di attenzione - e senza mascherina - sia il mio post e sia, soprattutto, l'articolo di cui al link postato. Nei medesimi, infatti, testualmente si legge:

Cercando di fare chiarezza tra le varie interpretazioni, in riferimento all'articolo 149, codice procedura civile, relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale, che riguarda, in particolare, la procedura di notificazione dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada, la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del suddetto articolo e dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

.,..ci siamo? Parliamo non di Circolari interne ma di C. Costituzionale. Parliamo altresì non di impugnazioni ma specificamente di sanzioni al CdS. Dopodiché, laddove ancora, irragionevolmente, residuino dubbi, possiamo leggere quanto segue:

Per cui, per quanto concerne la notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, per il Comando di Polizia Municipale notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale, per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.
L'articolo 201, comma 1, codice della strada, prescrive che il verbale debba essere notificato all'interessato entro 90 giorni dall'accertamento: operativamente, il verbale, per il notificante, deve, quindi, essere consegnato, entro 90 giorni dall'accertamento, all'ufficio postale, ovvero al messo comunale, per la successiva notificazione.
Con la successiva sentenza 28/2004, la Corte Costituzionale ha precisato che "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;

Praticamente, la Cassazione dice, nel 2014, esattamente quanto io sostenevo già nel 2006 (e lo sostenevo appunto in base alla Sentenza della C.Costituzionale del 2004).

La questione dovrebbe essere ormai un dato acquisito. E francamente di strano c'è solo questa reiterazione dell'errore anche di fronte all'evidenza.

Comunque non prendertela, come appunto hai detto capita a tutti di sbagliare. per Hannibal è una costante; per te sarà per via della mascherina. La prossima volta, toglila :-)


aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Jos, scrivi ma capisci poco. dice che si perfeziona per il notificante, non per il notificato - poi dovesti leggerti le motivazioni - il notificante ha svolto correttamente il proprio compito quando consegna alla posta entro 90 giorni adesso e 150 giorni prima la notifica. Invece per il notificato vale il termine del cds che dice. il notificato deve ricevere entro 90 giorni. l'hai capita la differenza ? altrimenti torna all'asilo e fattelo spiegare dalla maestra. a stare in polonia non capisci piu l'italiano. Zorro ti ha spiegato che devi smetterla di fare confusione accampando storielle vecchie. se non sei pratico e non sai capire la legge stattene bonino in un angolo. il cds dice che io devo ricevere la notifica entro 90 giorni dall'infrazione e non hai nessuna legge che dice diversamente. Se poi non riesci nemmeno a capire quello che hai scritto tu stesso -in merito alla sentenza cassazione 2014. distinguere il momento in cui si perfeziona per il notificante da quello in cui si perfeziona per il notificato. ai sensi del ricorso vale solo il termine per il notificato. e tu nel 2006 scrivevi ben diversamente. non solo lo ribadisci ancora. vai a cercare un confronto fuori dal foum cosi ti fanno capire che sei un zuccone. p.s. Zorro e' intervenuto perche' era entrato nel post Sdl, non per difendere me. puro caso. me la cavo da solo. vai dietro la lavagna e scrivi cento volte .- sono un asino - e non insistere che fai solo pessima figura



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 7 di 24
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Successive : Ultima


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito