Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 15078

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



-------------------------------------------------------


Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 8 di 24
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Successive : Ultima

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Jos, scrivi ma capisci poco. dice che si perfeziona per il notificante, non per il notificato - poi dovesti leggerti le motivazioni - il notificante ha svolto correttamente il proprio compito quando consegna alla posta entro 90 giorni adesso e 150 giorni

Hannibal, non insistere. Stai rimediando una serie infinita di brutte figure, possibile che non te ne rendi conto? Prima di tutto, adesso è 90 gg. mentre prima erano 150, esattamenrte il contrario di quello che affermi tu. Secondo, il significato del perfezionamento differito è quello che dico io, non quello che pensi di aver capito tu. Significa che se i vigli consegnano la raccomandata alle poste l'ottantanovesimo giorno, e il postino consegna al trasgressore al 91 o 92° la notifica è valida comunque, ma il trasgressore comincia a contare da quando riceve (sia per pagare, sia per impugnare), non da quando i vigili hanno spedito. Peraltro, questa non è una mia interpretazione ma è proprio scritto così nell'articolo.

Possibile mai che, a distanza di 9 anni, quando ormai tutti hanno capito come funziona la notifica, tu che ti spacci per esperto ancora fai questo erroraccio? Non è ora di ritirarti? A questo aggiungici che ti sfuggono particolari macroscopici, tipo il fatto che le multe erano del 2011 e i 360 gg erano ampiamente trascorsi, che hai una memoria che fa acqua da tutte le parti (non ricodavi neppure che avessi scritto qui per anni nonché le varie lezioni che ti ho impartito via via. Questa è solo una della tante... ma abbiamo discusso spesso dei tempi per il ricporso al Prefetto, per i quali sono certo che ancora sbagli. Abbiamo discusso di modalità di ricoso al GdP ecc.). Insomma, metti insieme tutte 'ste cose e capisci perché qui non scrive più nessuno per chiedere consiglio...

E questo vale anche per la questione oggetto del thread. Tu stai dando una serie impressionante di indicazioni o sbagliate, o fuorvianti o, comunque, irrilevanti. Mo' ti spiego io come va inquadrato questo caso: prendi appunti e impara, perché dopo vorrei tornare alla mia attualità e quindi difficilmente ci sarà occasione d'insegnarti altro.

Al cliente di Pimander interessano oggi solo 2 cose ( tutto il pippone che hai messo assieme tu non è sbagliato, ma nella fattispecie non rileva): 1) se c'è stata la prima notifica e se questa è stata ritualmente eseguita; 2) se l'ente Usa ha effettiva facoltà di attivare la fase esecutiva, ovvero se esiste un accordo bilaterale. Il resto è aria fritta. Comunque siano andate le cose, oggi non interessa più perché la dinamica sanzionatoria non è più opponibile. Dunque, se si appurasse che l'ente Usa non può attivare la fase esecutiva (come io sospetto, e mi sembrerebbe davvero strano che sia attivabile al là dlel'oceano ciò che invece non si riesce a fare neanche in ambito UE), lui può tranquillamente stracciare tutto e fregarsene (come faccio io con le multe straniere). Se invece davvero c'è questo accordo (e per saperlo al cliente basterà scrivere una email all'ente Usa, perché all'estero rispondono immediatamente), allora l'unica strada praticabile è quella dell'impugnazione dinannzi al Gdp per mancanza o vizio della prima notifica. L'autotutela è inutile perché il caso è troppo complesso e controverso per ottenere una ricognizione con questo istituto (ricognizione invece automatica col ricorso al GdP) e il Prefetto non è competente per i ricorsi su Cartelle esattoriali.

...prendi nota. E vedi di ricordartelo, stavolta. Perché, salvo non insistiate a chiamarmi in causa (magari, dopo Zorro arriva pure l'Uomo Ragno), qui difficilmente mi vedrai ancora. Non ho nessuna intenzione di effettuare docenze gratuite

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Sempre a proposito della notifica entro 90 gg., leggiti cosa dicono altre associazioni di consumatori:

http://www.associazionedifesaconsumatori.it/news/informazione/adico-la-multa-deve-essere-notificata-entro-90-giorni/

In particolare, leggi questo passaggio

La comminatoria della decadenza non consente, però, di ritenere che, nel giorno stesso in cui spira il termine, il verbale deve giungere nella disponibilità del destinatario. Questo era vero fino al 20 novembre 2002, cioè fino a che la Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 2002) non dichiarò che entro il termine di decadenza l'atto (il verbale) deve essere consegnato all'agente notificatore (ufficio postale) e non si tiene conto del tempo che costui impiega per la successiva consegna al destinatario. Quindi, per esempio, per una violazione commessa il 15 agosto 2010, il comando di polizia deve consegnare il plico alla posta entro il 13 novembre 2010 (novantesimo giorno successivo alla violazione), ma il destinatario potrebbe riceverlo anche dopo il 13 novembre, senza che la notifica sia tardiva.
Il verbale

... ti risulta chiaro, così?

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Jos. sentila per l'ultima volta - piantala di scrivere cazzate - questa e' una delle innumerevoli sentenze con precisazioni. mi ripeto piantala di riportare dei sentito dire. tira fuori sentenze o taci.

Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell'infrazione e non da quella dell'accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre, che ha confermato le osservazioni del ministero dell'Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge di Marisa Marraffino - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/i2S3cP



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Jos, molto bonariamente - sei in torto marcio, piantala di sostenere l'insostenibile. stai rischiando di confondere gli utenti quando tutto e ormai chiarito da anni. mi aspetto le tue scuse

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 03.09.2014 n° 18574

non esiste un ricorso per tardiva notifica rigettato perche' la PA abbia sostenuto di avere consegnato entro i 90 giorni e si siano calcolati i 90 giorni dal giorno di consegna alla posta. Piantala vedi di non impuntarti non hai nessun appiglio di legge, Tutte le sentenze ti sono contro, tutte non una esclusa



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ehmm, Hannibal, altrettanto bonariament, ti stai coprendo di ridicolo. Primo, io non parlo per sentito dire ma, come ti ho dimostrato dati alla mano, queste cose qui te le avevo insegnate già nel 2006. Poi tu dimentichi, vabbe', l'età è quella che è e non voglio infierire. Però io ti avevo già illuminato a tempo debito.

Punto secondo, ciò che tu hai riportato non c'entra nulla col tema della notifica differita. Il tuo articolo riportato dice infatti, testuamenente:

Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell'infrazione e non da quella dell'accertamento

Si parla di deccorenza del conteggio dei giorni, non di decadenza rispetto al termine di 90 gg. Possibile che non capisci neppure questa elementare differenza? Ma come sei messo?

Punto terzo, le sentenze non solo esistono, ma te le ho pure riportate (sentenza di cassazione 4 marzo 2014, n. 4993). Tu, al momento, non hai riportato una cippa. e mai potrai farlo, perché la legge sul punto è chiara - essendo intervenuta la C. Costituzionale per ben 2 volte -, quindi hai semplicemente torto te l'ho già ampaimente dimostrato. Smettila di insistere e di dire sciocchezze, per cortesia.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 8 di 24
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Successive : Ultima


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito