Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68199  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 15074

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



-------------------------------------------------------


Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 9 di 24
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Successive : Ultima

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

P.S. Ho dato per curiosità un'occhiata alla ordinanza di cassazione da te citata e, come immaginavo, neanche quella c'entra nulla. Anche lì si parla di giorno di decorrenza per il conteggio, non del termine di decadenza.

Toglimi una curiosità: ma tu l'hai studiato l'italiano?

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

devi avere la pressione alta. tu starnazzi di data di decorrenza posticipandola, ti contraddico dicendoti che la decorrenza e' stabilita dal codice e dalle sentenze. poi mi riparli della decandenza, che c'entra la decadenza quando questa e' stabilita dal codice della strada ovvero 90 giorni ? ragazzo puoi andare avanti mille post ma non puoi inventarti delle regole che ti sogni. il codice della strada molto chiaramente spiega entro quanto tempo il contravventore deve ricevere la notifica. non ci sono interpretazioni o diverse leggi. Per il resto ti inventi di applicare assurdità perche' non sei in grado di capire chi e' il notificante e chi e' il notificato. In effetti hai scritto esattamente quello che dico io ma te lo spieghi in modo diverso. quindi io capisco l'italiano e riesco a capire la legge, cosi pure i giudici che poi accolgono i ricorsi. tu no.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Jos, sai che sei una barzelletta = però saresti patetico anche a Zelig. Ma sei per caso andato a leggere quella sentenza della cassazione che hai tanto citato? Sei andato per caso a vedere di cosa parla? poca importa che si tratti di ricorso per danni alla salute, hai letto il punto 5 e il punto 6 . lo sai che si parla di notifica di impugnazione (ovvero notifica di ricorso) lo sai che il ricorso si intende perfezionato quando e' presentato/spedito entro la data prescritta. Lo sai che c'entra una sega con la legge sulla notifica da parte dell'amministrazione al cittadino perche' al contrario del ricorso deve arrivare al cittadino entro i termini stabiliti. Detto questo tu fai molto male a cercare di coprire di ridicolo chi ha ragione non potendo contrastarlo con corrette motivazioni. e' gia successo nel passato . Sei piuttosto squallido quando vuoi presupporre lezioni che avresti dato, asserendo che la controparte si copre di ridicolo ecc. la lezione e il ridicolo stanno solo nella tua mente, molto limitata e piccolina. ripeti con calma . sono forte sono bello sono intelligente, gli altri sono ridicoli sciocchi stupidini, io sono superiore sono grande sono potente. poi salta una staccionata svegliati e... la pancia non c'e' piu la pancia non c'e' piu.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ossignur, Hannibal, ma perché insisti? Davvero non hai ancora capito che la legge sulle notifiche (perché è di quello che stiamo parlando) dice esattamente quello che ti avevo insegnato 9 anni fa? Ma ci sei o ci fai? E, in entrambi i casi, come cacchio fai a spacciarti per esperto? Poi ci credo che nessuno viene più qui a scrivere e chiedere consiglio o, quando lo fanno, inseriscono link consigliando di andare su altri forum. Ma come diavolo si fa a non capire una cosa così evidente e che ti ho pure stradocumentato (con parole mie, della cassazione, della corte costituzionale e pure di un'altra associazione di consumatori)?

Faccio un altro tentativo per farti capire. Azzeriamo tutto e ripartiamo.

Dunque, tu hai prodotto un documento che conferma la data di decorrenza del conteggio dei 90 gg, ossia quello in cui viene commessa l'infrazione. Bene, nessuno ha mai detto il contrario e siamo perfettamente d'accordo. Ora, cominciando a contare da quel giorno lì, secondo te se i vigili consegnano la raccomandata della sanzione all'89 giorno alle poste, mentre il postino coinsegna al tragressore il 92° giorno, la notifica per te è decaduta (perché arrivata con 2 giorni di ritardo) o è regolare in quanto i vigili hanno ottemperato alle loro competenze con un giorno di anticipo sui 90 gg. previsti?

Se rispondi che la notifica è regolare, mi dai finalmente ragione e prendi atto di una precisa norma di legge (come sarebbe tuo preciso dovere, se pretendi di consigliare gli altri sui meccanismi di legge). Se invece rispondi di no, che non è regolare, torniamo punto e daccapo (e io, con la santa pazienza, provero a rispiegare), ma almeno capisci che non c'entra nulla il giorno di partenza per il calcolo dei 90 gg. in quanto stiamo parlando di un'altra cosa.

...vediamo cosa hai capito stavolta

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

P.S. Quella sentenza di cassazione "tanto citata" l'ho letta molto bene. E, al di là del caso di spece, si occupa della modalità di notifica trasmessa. L'articolo di legge che disciplina questa modalità è lo stesso per qualunque tipo di notificazione inviata. Quindi anche per le sanzioni al CdS. Se leggi l'articolo di commento sotto, con parole scritte in italiano comprensibilissimo, conferma appunto quanto sopra.Testualemente:

Per cui, per quanto concerne la notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, per il Comando di Polizia Municipale notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale, per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.

Lo capisci che si parla anche di sanzioni al CdS? Lo capisci l'italiano, o sei straniero?

...non insistere più e fai il bravo

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 9 di 24
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Successive : Ultima


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito