ho letto su internet tre motivi di ricorso e vorrei sapere la vostra opinione:se sono trascorsi due anni dalla definita' dell'accertamento la cartella e' fuori termine.si puo' ricorrere al prefetto o al giudice antro 30 giorni ,se compare una data diversa vi e' u vizio di forma.un preavviso e' legittimo solo per tributi erariali no multegrazie
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23/06/2011, ore 17:51
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23/06/2011, ore 22:56
Credo tu stia facendo un po' di confusione.La multa è ricorribile, per i motivi che hai detto tu (ma bisognerebbe vedere caso per caso) entro 30gg al GdP oppure entro 60 al Prefetto. Questi termini decorrono dalla notifica o dalla contestazione immediata (se c'è stata).Decorsi inutilmente la multa si consolida e non può più essere impugnata.Nel caso tu non la paghi te ne viene notificata un'altra, di importo doppio (ovvero sanzione non ridotta).Se continui a non pagare l'importo viene iscritto a ruolo, la gestione passa a Equitalia e la multa diventa un tributo. La cartella esattoriale (che può essere opposta, ma solo per vizi di questo provvedimento, non della multa) ti deve essere notificata entro 5 anni a partire dal giorno in cui avresti dovuto pagare. |
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24/06/2011, ore 08:07
ancora disinformazione, invito a controllare per non eccedere in risposte confusionarie.i ricorsi alla notifica di infrazione al cds si fanno entro 60 giorni dal ricevimento della notifica a mezzo posta oppure dal momento in cui si e' stati fermati ed identificati ( e qui occorre anche che sia stato consegnato il modulo di notifica contestuale.60 giorni sia al gdp che al sig prefetto. sulla notifica comunque sono riportati tutti gli estremi di come e dove ricorrere, chi ha risposto ricorda un vecchio modulo in uso ai CC che riportava erroneamente 30 gg per il ricorso al gdp. quindi notifiche che potevano tranquillamente essere impugnate per grave difetto e quindi nulle.ma qui lei sta discutendo di una cartella esattoriale.per la cartella esattoriale non si puo fare ricorso al sig prefetto. il ricorso va presentato al gdp entro 30 giorni dalla notifica della cartella. A distanza di due anni dall'infrazione non puo chiedere la prescrizione.puo addurre solo alcuni motivi per ricorrere:a) l'esattoria non e' messo notificatore quindi se la notifica della cartrella non le e' stata fatta da un ufficio che ricopre la qualifica di messo notificatore non e' valida.b) nel caso lei non avesse mai ricevuto la notifica dell'nfrazione puo ricorrere per mancata notifica. Le ricordo che la notifica a mezzo posta in caso di assenza del destinatario deve procedere con un avviso di mancata consegna ed un avviso a mezzo raccomandata di giacenza.c) se sulla cartella dovessero mancare i riferimenti alla contestazione ed il nome del responsabile del procedimento la cartella e' nulla e quindi si puo ricorrere contro la stessa.per quanto riguarda l'importo.se lei avesse pagato entro i 60 giorni avrebbe usufruito di una sanzione ridotta, non avendo pagato le viene applicato il minimo della sanzione maggiorato di interessi e spese di notifica.la sanzione del doppio del minimo viene applicata solo se si ricorre al sig prefetto e si perde il ricorso.cosi ho fatto un po di letteratura e chi legge mi auguro ne tenga memoria.saluti |
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