Pagata la multa, si può poi ricorrere al Giudice di pace per sbloccare la patente?Cassazione civile , sez. II, sentenza 06.08.2010 n° 18457 (Manuela Rinaldi)Commenta (6) | Stampa | Segnala | Condividi E’ possibile ricorrere al giudice contro la sanzione accessoria ritenuta illegittima anche nella ipotesi in cui sia stata pagata la multa principale.Con il tempestivo pagamento di una sanzione per violazione al codice della strada, infatti, si può ricorrere al giudice di pace al fine di contestare l’illegittimità della sospensione della patente, ma non per ottenere l’annullamento della multa.E’ uno degli ultimi principi fissati, in materia di circolazione stradale, dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 6 agosto 2010, n. 18457.Se l’automobilista, infatti, ha pagato entro il termine fissato di 60 giorni dalla notifica, non può certamente avanzare alcuna doglianza circa la legittimità della multa; però, non gli è precluso il fatto di potersi rivolgere al giudice per contestare l’eventuale illegittimità della sanzione accessoria, che, nella fattispecie in esame, consisteva nella sospensione della patente.Nella sentenza de qua si legge testualmente che"In materia di violazioni al codice della strada, infatti, il c.d "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di chi ad esso sia tenuto in quanto autore della violazione o proprietario del veicolo, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento".(Altalex, 11 ottobre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
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19/10/2010, ore 08:47
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