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Buongiorno.Vorrei chiederVi un parere su una cosa che mi è capitata questa mattina (ho fatto una ricerca e non ho trovato una discussione precedente sull'argomento, perdonatemi se magari ne avete già discusso).Allora, mi sono recata all'ufficio di Equitalia per fare la rateizzazione di una cartella; la cartella è stata ricevuta a settembre 2010, è stato fatto subito ricorso al Giudice di Pace che ha disposto la sospensione della cartella. Adesso, nel mese di agosto 2011, è arrivato l'avviso che il ricorso è stato rigettato (tralasciamo commenti sul fatto che il Giudice non ha neanche letto il ricorso!). Comunque, mi sono recata stamattina all'Equitalia e mi hanno detto che gli interessi di mora vengono calcolati dalla scadenza della cartella (vale a dire da novembre 2010) ad oggi: io stupidamente, nella mia ignoranza, pensavo che sarebbero stati calcolati dal giorno in cui è stata emessa la sentenza. Invece devo pagare 10 mesi di interessi invece di soli 10 giorni! E' una cosa assurda! Se il giudice di pace ci ha messo praticamente un anno a decidere, facendoci andare inutilmente ad udienze in cui non si è mai potuti discutere di nulla (e non è neanche il giudice di pace locale, ma essendo una multa stradale ci siamo dovuti recare a parecchi chilometri di distanza!) e tutto per niente! Anche la sospensione in pratica a cosa serve? Certo, ci ha evitato di ricevere magari il fermo amministrativo dato che sono passati mesi dalla scadenza della cartella, ma se poi devo pagare gli interessi arretrati perchè il giudice è ... (no comment).Adesso devo andare domani mattina per fare la richiesta di rateizzazione e ci sono praticamente 400 euro di interessi da pagare! Anche l'impiegato mi ha dato ragione, non è corretto che debba pagare il ritardo del giudice.Ma cosa posso fare? Grazie in anticipo dei Vostri commenti!

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Be’, in realtà ero ben a conoscenza dell’impossibilità di annullamento per il solo vizio di notifica inerente la carenza d’informazione sulle modalità di opposizione: avendo fatto ricerche e approfondito la tematica, conoscevo la sentenza di Cass. che hai riportato (più svariate altre) e sapevo che il ricorso l’avrebbe sanata.Tuttavia, poiché avevo impostato l’impugnazione su eccezioni relative alla mancanza della 1° notifica (che sapevo però essere avvenuta per giacenza) o, comunque, per vizio della medesima (che speravo di rilevare in udienza nell’esibizione delle prove di controparte), l’ho inserita perché, al di là di questa eccezione tipicamente riconducibile al rito semplificato della L. 68981, ho poi aggiunto altre eccezioni più proprie agli artt. 615 e 617 cpc (vizi di forma della Cartella, sopravvenuti atti estintivi quali la prescrizione ecc.), ovverosia esperibili secondo il rito ordinario.La ratio di ciò era: se una carenza d’informazioni sulla modalità d’impugnazione viene sanata dal deposito del ricorso, laddove questo dovesse presentare vizi di forma rituale gli stessi dovrebbero parimenti risultare sanati dalla suddetta carenza d’indicazione della P.A. D’altro canto, la convocazione e costituzioni delle parti s’era comunque concretizzata...Ciò detto, una volta riscontrato in Udienza che la prima notifica del Verbale era avvenuta non mediante la Polizia Provinciale bensì ad opera del Concessionario, ossia da soggetto non abilitato in quanto non ricompreso nella nuova formulazione dell’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pensavo che la GdP avrebbe accolto il ricorso.Invece, sul punto si è espressa rigettando immediatamente e senza valutare minimamente la contestazione. Hai poi invece accettato l’eccezione sulla mancata indicazione del Ruolo, vale a dire l'ipotesi di prescrizione biennale di cui all’ art.1 comma 153 della Legge finanziaria 2008.Ma avendo tuttavia concesso il rinvio all’avvocato di controparte, non dubito che lo studio legale sappia trovare qualche escamotage da portare nell’udienza di ottobre.Ora, ferma restando l’incongruenza sulla prima notifica - già verbalmente rigettata -, tu come la vedi?

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Poiché dal tuo stile mi sembri un collega o quasi, credo di potermi esprimere in modo un po’ più tecnico.Purtroppo senza vedere gli atti, durante la lettura dei quali, come sai bene, può anche accendersi qualche lampadina, resta difficile dare delle risposte sulla base di una sommaria descrizione.In primis c’è da dire che mi sembra irrituale il fatto che il gdp abbia concesso, come mi sembra di capire, un rinvio ex 320, co. 4 cpp a controparte pur essendo già entrato nell’esame di merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente; non potrebbe assolutamente farlo, ed avresti dovuto opporti alla richiesta di rinvio per questo motivo.Ad ogni buon conto, dal mio punto di vista, l’eccezione di invalidità della notifica è una battaglia persa e non ti conviene neanche insistere. Per quanto riguarda l’iscrizione del ruolo, anche se l’avvocato di contoparte riuscisse a dimostrare che l’iscrizione è avvenuta nei termini, tuttavia la cartella, da come dici, non presenta elementi sufficienti per individuare esattamente tale ruolo (se ho ben capito) e pertanto la lesione al diritto di difesa è pacifico in quanto l’atto è da ritenersi nullo ab initio per vizio sostanziale. Fai sapere come va.

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ops, scusa, ovviamente volevo dire rinvio ex 320, co. 4 cpc

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...no, non sono un collega. Ho fatto architettura e sempre operato, a livello imprenditoriale, nel ramo edile-immobiliare. L'infarinatura giuridica mi deriva da una passione ereditata.Quanto al ricorso, ero giunto anch'io alla conclusione che l'errore è stato non opporsi al rinvio in udienza.Grazie per il parere e... vedremo a ottobre

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mi pare che di competenza ce ne sia a iosa ma ci vuole attenzione a quanto viene scrittoper certo che se uno ricorre contro la notifica per difetto alla stessa ammette di essere stato notificato, cosa alla quale assolutamente non ho accennato.qui si tratta non di fare sfoggio forense ma di dare una direzione logica da seguire e le eventuali osservazioni vanno fatte sul punto e non su divagazioni teoriche relativa a frasche di altri pali.la notifica di una cartella eseguita da equitalia secondo le sentenze citate e' nulla - secondo gli insegnamenti dei miei professori di diritto, giudici, se ben ricordo nullo vuol dire mai esistito.seguendo il vs profilo teorico il destinatario della cartella dovrebbe attendere l'atto successivo cioe' pignoramento per opporsi sostenendo che la notifica dalla quale scaturisce il diritto alla esecuzione era nulla. sempre pelo caprino perche' il fatto di ricevere una notifica in modo diverso da quanto previsto dalla legge la rende nulla, quindi notifica mai emessa anche se raggiunge il destinatario. Nei casi citati le commissioni tributarie hanno dichiarato nulle le notifiche delle cartelle anche se ricevute. Diversa cosa nel caso di notifica di infrazione al cds. e basta rileggersi i miei interventi. MI e' capitato di leggere che per quanto riguarda il settore penale le notifiche di atti giudiziari sono diverse per ovviare a scappatoie. non vorrei si facesse confusionePer quanto riguarda l'autotutela vale quanto ho citato, la legge specifica chiaramente che se l'agente ha sbagliato non nel compilare la contestazione, ma ha travisato i fatti per incuria, mancata documentazione o altro l'ufficio ricevendo corretta prova ed in questo caso corretta documentazione deve procedere in autotutela. Quindi l'ufficio non puo' anche in presenza di ricorsi persi esimersi dal rettificare il proprio operato se errato.Altrimenti ne risponde. Il senso della legge e' questo se poi si vuole italianamente insistere...saluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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