salve, mi è stato respinto un ricorso per una contestazione fatta nel 2008, rilevata con autovelox, anche se riguardo all'apparecchio non mi è stato fornito il certificato richiesto, apparecchio era posizionato a meno di 400 mt come previsto da una recente sentenza, ma il GdP non l'ha considerato, poi il cartello è posizionato prima di una curva a gomito, seminascosto dalla vegetazione, ed altre motivazioni. Ho comunicato anche che contro l'art. 126 bis c'è una sentenza contro, il tutto è stato comunicato con regolare racc. A/R, anche che in buona fede non ero in grado di ricordarmi chi era alla guida perche il motociclo lo usiamo in tre quattro persone, ma ciò nonostante questo niente la p.m. mi ha mandato una risposta con la quale mi diceva che non è giustificato non ricordarsi chi era lla guida. ora mi viene contestato anche l'art. 126 bis.dopo tuto ciò credo ancora di avere ragione, che ve ne pare? potrei ricorrere in appello? saluti
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18/09/2009, ore 17:26
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18/09/2009, ore 20:49
la Cinzia ha pubblicato un moduletto molto cavilloso sul ricorso per il 126bis.gira attorno al sesso degli angeli ma non si sa mai. puo provare a guardare nei post precedenti.per conto mio il 126 bis e' blindato salvo un ricorso alla corte costituzionale.saluti |
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20/09/2009, ore 19:55
ultima, quando il GdP non accoglie il ricorso, e invia la relativa notifica, devono, passare 60 giorni da tale data per pagare e comunicare alla p.m. chi era alla guida? io precedentemente alla p.m. ho comunicato che non ero in grado di ricordarmi chi era alla guida, ma loro se ne sono infischiati, ultimamente mi è pervenuta un'ulteriore notifica dico questo perchè, mancano ancora cinque-sei giorni e già ho ricevuto appunto la notifica di pagamento, di € 280,00 in aggiunta alla contestazione, è normale questa fretta di fare cassa? e se il ricorso l'avrei vinto?grazie e saluti |
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20/09/2009, ore 23:13
mi pare ci siano 60 gg per fare ulteriore ricorso ma e 'meglio controllare che non siano 30.comunque gli effetti del respingimento del ricorso restano congelati fino alla scadenza di questo termine.entro tale periodo o fa ricorso oppure paga la sanzione come indicato nella sentenza del gdp (o minimo edittale o minimo) e comunica i dati del conducente. si legga bene l'articolo 126 bis. il non ricordo non e' contemplato.saluti |
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21/09/2009, ore 09:21
a questo punto forse sarebbe opportuno passare dalla cancelleria del GdP che è qui a due passi, per avere dell precisazioni in merito, non vorrei fare una magra figura davanti all'uff. verbali della p.m. oppure fargli rendere conto che hanno commesso un errore di valutazione (per ignoranza oppure pensano che ognino paga per chiudere qui la faccenda) che per me è un risparmio di € 280 invece per loro sarebbe un mancato incasso.saluti |
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21/09/2009, ore 11:26
sono ritornato da poco dalla cancelleria del GdP e mi hanno spiegato che la p.m. quando invia la richiesta del nominativo devono passare 60 giorni. o rispondi con il non ricordo o non rispondi affatto. io ho ottemperato alla loro richiesta con il non ricordo, questonon serve a nulla, anzi e come se non avesi risposto, mi hanno risposto che non è giustificato dire non ricordo perche non è contemplato dall'art.126 bis, se invece indichi il nominativo va bene, ti levano solo i punti previsti. io ho ottemperato risondendo che non ricordavo chi guidasse il motociclo, sono passati oltre 60 gg. e hanno emesso un'ulteriore notifica di pagamento entro sessanta giorni, motivo: per non aver fornito dati utili all'identificazione del conducente,il cancelliere mi ha anche detto che molti avvocati si sono appelati contro il 126 bis senza riuscirvi. se invece vincevo il ricorso si annullava tutto.... corn....e maz....to saluti |
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