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salve a tutti vorrei sapere se posso fare ancora un ricorso al giudice di pace per una cartella esattoriale che non ho mai ricevuto e che sono stato messo al corrente solo da il successivo sollecito di pagamento. Posso inviare il ricorso al giudice anche se sono scaduti i termini per presentare il ricorso visto che la cartella non mi e' stata mai notificata ma e' stata notificata al mio portiere e quest'ultimo non me lha mai consegnata? posso appellarmi a questo dicendo che faccio il ricorso (fuori termine di tempo) poiche non ho mai ricevuto la cartella esattoriale ma solo il successivo sollecito ? vi ringrazio

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Notificare, giuridicamente parlando, significa “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche’ le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell’invio ed e’ completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell’avvenuta notifica.La relata di notifica e’ un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e’ percio’ opponibile ne’ contestabile se non con una querela penale.NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIOPer quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto l’ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da’ comunque per avvenuta.NOTIFICA A SOGGETTI TERZIQuesto tipo di notifica puo’ avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e’ presente. L’atto, infatti, puo’ essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:persona di famiglia, purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace; gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci; il portiere dello stabile; i vicini di casa che accettino il ricevimento; In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).Chi accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, e’ valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e’ stato decretato che la notifica al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.Note importantiin caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi, con invio di una seconda raccomandata a/r. non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l’art.7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E’ in parte superata, quindi, l’ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita’ della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu’ garantista per il contribuente) da quella postale. In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita’ di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo’ essere messa in dubbio la validita’ della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all’immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita’ sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto. NOTIFICA PER GIACENZASe l’atto non puo’ essere personalmente notificato ne’ al debitore ne’ a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell’atto.In questo caso la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale.Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l’”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po’, nel senso che in caso di mancata consegna l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.In questo caso l’atto si da’ per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra’ comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente).

(The Godfather)
(The Godfather)

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pare che di recente la notifica a mani di diversa persona dal destinatario debba essere comunicata allo stesso a mezzo rr.quindi notifica cartella a mani del portieree successiva raccomandata al destinatario per dirgli: la cartella e' stata notificata al portiere.ci provisaluti

hannibal
strademulte.it

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io non ho mai ricevuto nessuna rr che mi avvisava di questa multa non ho mai firmato nulla ho preso conoscenza di quest'ultima solo dal sollecito di pagamento dei tributi iscritti a ruolo (della cartella esattoriale mai ricevuta) da parte della equitalia.Avendo tra le mani solo questo sollecito e non la cartella esattoriale la mia domanda e': posso fare ugualmente il ricorso al giudice di pace descrivendo i fatti anche se sono scaduti i tempi per presentare il ricorso grazie

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Difficoltà di lettura?

(The Godfather)
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il mio post intendeva che probabilmente non e' stata applicata regolarmente la procedura di notifica a lei.quindi lei puo provare a fare ricorso asserendo che:Lei non ha mai ricevuto, il portiere non le ha mai consegnato ,lei non sapeva che era stato consegnato al portiere perchè manca l'avviso postale a lei di consegna al portierespero si capisca.saluti

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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