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Buongiorno. Faccio i complimenti al forum - che seguo da tempo - ed a tutti i volenterosi che lo animano con i loro qualificati intereventi.Avrei bisogno di un consiglio "riparatore" ad un mio atto, forse affrettato!Ecco i fatti: 1) il 28 luglio 2006 mi viene notificata una cartella di pagamento da parte della SEM SPA (esattoria del comune di Potenza) con intimazione di pagare 348,50 EURO per infrazioni del codice della strata di cui ad un ruolo reso esecutivo il 7/6/2006, ruolo ordinario Prefettura di Salerno;2) non avendo notizia di contravvenzioni non pagate ho chiesto ufficialmente copia dei verbali ed ho scoperto che si trattava di violazione dei limiti di velocità commessa il 19/122004 sulla SALERNO - REGGIO CALABRIA;3) per quanto atteneva la notifica ho avuto copia dell'avviso di ricevimento da cui sembrerebbe che in data 9/4/2005 è stato invano tentato il recapito del plico;4) il 25 agosto ho preparato personalmente un ricorso al Giudice di Pace competente richiamando le note sentenze della Cassazione (7815 del 2006 e 20104 del 2005) in quanto non mi è mai stata data notizia - nelle forme previste - del compimento delle formalità di notificazione nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 346/1998 oubblicata sulla G.U. n. 39 del 30/9/1998;5) subito dopo ho scritto alla Società Esattoriale, allegando copia del ricorso e delle ricevute di invio al Giudice, ed ho diffidato la stessa dall'intraprendere azioni esecutive nei miei confronti (soprattutto il fermo amministrativo) altrimenti "ritenendoli direttamente responsabili delle gravissime conseguenze che arrecherebbero alla mia attività professionale"; Ho ovviamente esagerato...6) Nel frattempo il Giudice di Pace ha fissato l'udienza al giugno del 2007!!!7) La citata SEM, la settimana scorsa mi ha scritto per far presente che la sospensione e/o l'annullamento dell'iscrizione a ruolo devono essere disposti dall'Ente Impositore. Al riguardo, hanno citato una sentenza del Tribunale di Catanzaro ord. 18 febbraio 2003);8) Non sono un legale (ma un solo appassionato di diritti in genere!) ma ho capito che hanno ragione!9) ho probabilmente sbagliato a ricorrere al Giudice di Pace anzichè direttamente all'Ente Impositore (che è la Prefettura di Salerno); a suo tempo ci ragionai ma non ricordo perchè scartai tale ipotesi! Forse qualcuno mi disse che per il Prefetto ci voleva uno studio legale o altro che davvero non ricordo. Ormai è andata!MA ADESSO? Mi consigliano di scrivere allo stesso Giudice di Pace chiedendo un provvedimento sospensivo di urgenza ma dispero che possa arrivare per tempo!Scrivo addesso alla Prefettura di Salerno?Che altro mi consigliate?Spero che l'episodio possa essere utile anche ad altri e mi scuso per le inesattezze tecniche.Grazie in anticipo.

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Ciao.Il ricorso in regime di aututela può essere presentato anche in carta semplice (tanto, che tu possa dimostrare a o meno di averlo inviato, visto che l'Ente non è tenuto nello specifico ad ottemperare ma rimane a sua discrezione l'accoglimento o meno, de facto nulla cambia); inoltre, vista la natura dell'atto che è puramente cautelativo, non ha nessuna scadenza di termini.la formula è del tutto libera: fai riferimento alle norme che regolano l'autotuela nonché alla chiarezza e giusta motivazione degli atti pubblici (L. n° 212 del 27

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Caro Grande57, trattandosi, in questo caso, di cartella esattoriale e non di semplice multa, ti faccio notare che il Prefetto non ha nessuna, nessunissima competenza in materia.Un saluto

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prego archiviarvi una notizia.da aprile 2006 dopo il GdP si puo adire al tribunale ordinario prima della cassazionesaluti

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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chiedo venia ho toppato però una notizia caro "cittadino seccato" te la becchi vai a cercare la legge 241/06 e troverai un gradito regalo, anche se potevo scaricarla io ma a questo punto un pò di lavoro non quasta, fatto da "mastella" perchè potrai far rimanere nelle tue tasche l'odiata cartella esattoriale. facci sapere

grande57
grande57

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rimetto la legge di che trattasi indulto.241/2006 - Legge indulto (Raccolta normativa) Pagina Successiva Legge 31 luglio 2006, n. 241 Concessione di indulto (pubblicata in GU n. 176 del 31 luglio 2006). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge: Articolo 1 1. É concesso indulto, per tutti I reati commessi fino a tutto IL 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per Le pene detentive e non superiore a 10.000 Euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non is applicano Le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale [1]. 2. L'indulto non is applica: a) per I delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 3) 270-quarter (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); 4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); (Raccolta normativa) Pagina Successiva Pagine: 1 2 3 4

grande57
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